10.3995 · Interpellanza · 2010-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Con l'avvicinarsi del Natale decine di migliaia di bambini saranno nuovamente privati del contatto con l'uno o l'altro dei genitori, conseguenza di una cultura che stabilisce il ruolo di "perdente" e "vincitore" in caso di separazione conflittuale. Questa guerra tra genitori cagiona problemi psicologici latenti (sindrome di alienazione genitoriale) e alimenta procedure giuridiche infinite e onerose.
Che cosa ne pensa il Consiglio federale della prassi di Cochem, che permette di obbligare i genitori a sottoporsi a una mediazione ordinata o ad altre misure di pacificazione? Ne è già a conoscenza? Prevede di invitare e presentare ai gruppi parlamentari coloro che hanno dato avvio a tale prassi? La revisione del Codice civile e del Codice penale non è l'occasione per dotare la Svizzera di basi legali che permettano di evitare l'alienazione e la strumentalizzazione dei figli da parte di genitori in conflitto?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale conosce la prassi di Cochem applicata in Germania. Si tratta di una collaborazione interdisciplinare tra le varie persone e istituzioni partecipanti alla procedura presso il Tribunale della famiglia. Nell'interesse del figlio, una consulenza extragiudiziale si propone di reinstaurare la comunicazione tra i genitori in lite e di rafforzare il legame del figlio con entrambi i genitori.
Il Consiglio federale è consapevole che una soluzione extragiudiziale dei conflitti è molto opportuna soprattutto in materia di filiazione. E tuttavia convinto che questa modalità di risoluzione dei conflitti debba fondarsi sul principio della volontarietà per conseguire soluzioni consensuali e durature. Su questo principio si fonda anche il nuovo Codice di procedura civile (CPC), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e attribuisce particolare importanza soprattutto alla mediazione in controversie inerenti al diritto di famiglia. In futuro il giudice potrà ingiungere ai genitori di tentare una mediazione in ogni procedura riguardante i figli (art. 297 cpv. 2 CPC). Nelle cause non patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione se non dispongono dei mezzi necessari e la mediazione è raccomandata dal giudice (art. 218 cpv. 2 CPC). La mediazione è inoltre prevista alle medesime condizioni fissate nel CPC nel futuro diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori (nuovo art. 314 cpv. 2 CC). Infine, la mediazione è menzionata anche nella legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. L'Autorità centrale può infatti avviare una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole (art. 4 LF-RMA).
Il Consiglio federale ritiene importante e opportuno maturare esperienze in materia di mediazione con queste nuove basi legali.
Risposta del Consiglio federale.