10.4013 · Mozione · 2010-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire, nel quadro del servizio pubblico, l'obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive di diffondere una proporzione pari al 50 per cento di canzoni nelle lingue nazionali. La metà di essa dovrà essere dedicata ai nuovi talenti o alle nuove produzioni. La diffusione delle canzoni dovrà avvenire negli orari di massimo ascolto (tra le 6 e le 18 ore). Nessuna lingua straniera potrà inoltre superare il 20 per cento dei brani trasmessi. Questa proporzione deve valere per ciascuna regione linguistica nazionale.
L'obiettivo del servizio pubblico radiotelevisivo è quello di sostenere, preservare e promuovere la diversità culturale e musicale delle diverse regioni linguistiche del Paese. Esso deve battersi contro la supremazia culturale di una lingua che oltretutto non è nemmeno lingua nazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Stando alle ultime analisi del programma musicale delle radio SSR, le lingue nazionali sono ripartite nel seguente modo: DRS 1 ha mandato in onda brani inglesi (56 per cento), francesi (9 per cento), in dialetto svizzero tedesco (9 per cento), in tedesco (6 per cento) e in italiano (5 per cento). Radio Rumantsch ha invece diffuso canzoni in inglese (33 per cento) e in romancio (13 per cento). Su La Première si potevano ascoltare brani in inglese (32 per cento) e in francese (35 per cento). Rete Uno proponeva invece canzoni in inglese (54 per cento) e in italiano (circa 36 per cento).
Alla luce di queste cifre il Consiglio federale ritiene che le lingue nazionali siano ben rappresentate nei programmi della SSR. L'introduzione di disposizioni supplementari limiterebbe eccessivamente l'autonomia di programma della SSR garantita dalla Costituzione.
La presenza di quote minime per le lingue nazionali della Svizzera costringerebbe la SSR a diffondere musica in tedesco, francese e italiano di origine estera poiché la produzione indigena nelle varie lingue nazionali non basterebbe a raggiungere la quota richiesta del 50 per cento senza ricorrere a troppe ripetizioni. La regolamentazione proposta favorirebbe inoltre la musica nelle lingue nazionali proveniente da altri Paesi a scapito delle produzioni indigene in lingua inglese. Questi effetti contrasterebbero con l'obbligo legale della SSR, sancito all'articolo 24 capoverso 4 lettera b della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40), di promuovere le opere musicali svizzere. Quest'obbligo è stato concretizzato dal Consiglio federale all'articolo 2 capoversi 4 e 6 della concessione della SSR.
La SSR soddisfa questo obbligo attraverso la convenzione "Carta della musica svizzera" che, in collaborazione con il settore musicale, stabilisce ogni anno valori indicativi relativi alla musica svizzera da mandare in onda. Da quando è stata istituita la Carta, la SSR ha sempre mantenuto e spesso superato i valori concordati. Inoltre, dai monitoraggi delle reti commissionati ogni anno dall'UFCOM emerge, ad esempio, che lo scorso anno un brano su cinque mandato in onda da DRS 1 era svizzero; presso Radio Rumantsch le canzoni svizzere erano addirittura una su quattro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.