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Applicazione concreta della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

10.4017 · Interpellanza · 2010-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande sull'esecuzione della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA):

1. In che modo si garantisce che in ogni caso di ritorno il minore abbia un rappresentante indipendente?

2. Quanto è estesa la rete di specialisti e istituzioni? In che modo ne è garantito il coinvolgimento?

3. I compiti per implementare e sviluppare qualitativamente un ente competente sono stati conferiti? I costi sono indennizzati a sufficienza?

4. Quali provvedimenti sono (stati) adottati affinché prima dell'onerosa procedura giudiziaria venga effettuata una procedura di mediazione o conciliazione incentrata sul bene del minore?

5. Quale autorità esamina se il ritorno è ragionevolmente esigibile per il minore?

6. Quando sarà valutata la procedura di ritorno dopo l'entrata in vigore della nuova legge al fine di verificare se la LF-RMA centra il suo obiettivo principale, ossia un'applicazione della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori più attenta alle esigenze del minore?

Begründung

Il 1° luglio 2009 è entrata in vigore la LF-RMA. La legge, approvata ad ampia maggioranza dal Parlamento il 21 dicembre 2007, ha come scopo un'applicazione della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori più attenta alle esigenze del minore da parte delle autorità decisionali ed esecutive svizzere. Essa prevede di accelerare le procedure, potenziare i diritti dei minori e di obbligare i genitori a collaborare.

Nel frattempo vi sono sempre più indizi secondo cui lo scopo principale della nuova legge non sarebbe rispettato a sufficienza dalle autorità e dagli organi decisionali interessati.

I giudici rispettano raramente l'obbligo di designare un rappresentante legale per il minore e di invitare i genitori a una conciliazione.

In base al messaggio del Consiglio federale il Parlamento, in via eccezionale, ha attribuito molta importanza alle nuove disposizioni legali che danno la priorità alla protezione dei minori, che comprendono la rappresentanza indipendente degli interessi di ogni minore interessato e una procedura di conciliazione o mediazione prima di intraprendere la procedura giudiziaria. Inoltre, secondo l'articolo 5 LF-RMA prima del ritorno di un minore occorre verificare se questo è ragionevolmente esigibile. Gli organi decisionali devono effettuare accertamenti dettagliati, accurati e affidabili.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autorità centrale secondo la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori; RS 0.211.230.02) è aggregata all'Ufficio federale di giustizia. Secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32), il tribunale superiore del cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda è competente per giudicare, in istanza unica, le domande in vista del ritorno. Tale tribunale è altresì competente per designare un rappresentante per il minore. Dall'entrata in vigore della nuova legge, il 1° luglio 2009, fino al 31 dicembre 2010, all'Ufficio federale di giustizia sono pervenute 38 domande; 16 casi sono stati evasi senza ricorrere al giudice, mentre in 22 casi è stata avviata una procedura: in 9 casi è stata emanata una decisione (6 volte è stato ordinato il ritorno, 3 volte è stato rifiutato), in 3 casi la domanda è stata ritirata e 10 casi sono ancora pendenti. A conoscenza del Consiglio federale, in queste 22 procedure giudiziarie è stato fatto ricorso a un rappresentante legale indipendente in 15 casi, 2 volte vi si è rinunciato (decisione non impugnata dinanzi al Tribunale federale), in 3 casi la domanda di ritorno è stata ritirata prima del ricorso al rappresentante legale e 2 casi erano ancora pendenti alla fine del 2010. Il 9 novembre 2010, in occasione di uno scambio di esperienze tra i tribunali superiori cantonali e il Tribunale federale, l'Ufficio federale di giustizia ha richiamato l'attenzione sull'obbligo previsto dalla legge di designare un rappresentante legale per il minore.

2. In tutte le regioni svizzere sono disponibili specialisti o istituzioni cui è possibile ricorrere nel singolo caso. Un primo scambio di esperienze si è tenuto il 27 ottobre 2010 all'Ufficio federale di giustizia.

3. Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 la Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale è stata incaricata di implementare e mantenere la rete, compito per cui è stata indennizzata con un importo pari a 30 000 franchi all'anno. Le prime esperienze maturate hanno mostrato che la garanzia di un'interfaccia funzionante e la rappresentanza degli interessi svizzeri all'estero devono essere concentrate in un'unica entità e che a tal fine soltanto un'unica autorità centrale rappresenta un interlocutore sufficientemente legittimato. Dal 1° gennaio 2011 la rete è quindi gestita dall'Ufficio federale di giustizia.

4. Una volta pervenuta la domanda, l'autorità centrale segnala a entrambe le parti la possibilità di ricorrere a una procedura di conciliazione o mediazione o di beneficiare del sostegno di specialisti o istituzioni della rete. Se le parti sembrano disposte a cercare una soluzione consensuale è possibile ricorrere a esperti. Se necessario, l'Ufficio federale di giustizia si assume gli onorari di tali esperti e le spese di viaggio del genitore residente all'estero. Né una base legale né un'apposita voce di bilancio prevedono tuttavia l'assunzione sistematica di tali costi. Se prima di ricorrere al giudice non vi è la disponibilità a trovare una soluzione consensuale, il tribunale superiore del cantone, quale autorità competente per il ritorno, deve avviare una procedura di conciliazione o mediazione (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). I relativi costi fanno parte delle spese giudiziarie per cui l'articolo 26 paragrafo 2 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori prevede di principio la gratuità per il richiedente.

5. La decisione in merito all'esigibilità del ritorno spetta al tribunale cantonale e, in seconda e ultima istanza, al Tribunale federale.

6. Una valutazione su ampia scala non appare per il momento molto indicativa visto il numero relativamente esiguo di casi. Per contro, uno scambio regolare di esperienze tra l'autorità centrale, i tribunali e gli specialisti della rete può contribuire a un'applicazione della LF-RMA a misura di minore.

Risposta del Consiglio federale.