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10.4048 · Interpellanza · 2010-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Da qualche tempo stiamo assistendo ad acquisti di beni immobili a prezzi al di fuori di ogni logica finanziaria e nettamente superiori al mercato. Ad esempio a Ginevra, alcune ville sono state vendute a più di 70 milioni di franchi, benché il loro valore di mercato si aggirasse piuttosto sui 20 milioni di franchi. La stampa testimonia di altri episodi simili sulla Riviera vodese.

Questa assenza di logica economica mostra in modo chiaro che queste transazioni rispondono a una logica occulta. Alcuni specialisti, tra cui l'ex giudice penale federale e procuratore generale del cantone di Ginevra ritengono che vi sia un forte sospetto di operazioni di riciclaggio di denaro.

Dato che, da un lato, si è assistito a un inasprimento della rete di riciclaggio di denaro basata su operazioni finanziarie, in particolare a causa della legge sul riciclaggio di denaro, e, dall'altro, i rischi che rappresentano gli investimenti finanziari sono elevati in ragione delle turbolenze dei mercati, appare evidente che l'investimento nella pietra, soprattutto in Svizzera dove il mercato immobiliare è sostenuto, diventa uno strumento indispensabile per gli investimenti di fondi di origine criminale.

Al di là del danno recato all'immagine della Svizzera, l'arrivo di questi fondi sul mercato immobiliare si estenderà inevitabilmente ad altri oggetti, oltre che alle ville. Questo produrrà un accresciuto aumento dei prezzi immobiliari a scapito dei proprietari tradizionali e dei locatari di questo Paese.

Una misura preventiva semplice per evitare una contaminazione del mercato immobiliare è di sottomettere gli agenti immobiliari e i notai, per quanto riguarda le transazioni immobiliari, al campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro.

Il Consiglio federale è a conoscenza di questo genere di operazioni immobiliari problematiche?

Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire al fine di prevenire questa ondata di fondi criminali sul mercato immobiliare?

Non ritiene opportuno modificare la legge sul riciclaggio di denaro nel senso indicato qui sopra?

Se non condivide il parere di modificare la legge sul riciclaggio di denaro, quale soluzione propone per prevenire questo problema?

Stellungnahme des Bundesrates

Tra il 2005 e il 2008 le autorità federali si sono occupate intensamente del problema derivante dalla possibilità di riciclare denaro nell'ambito del commercio immobiliare.

Nell'ambito della consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI), avviata nel mese di gennaio del 2005, il Consiglio federale aveva proposto di assoggettare alla legge sul riciclaggio di denaro le persone operanti nel commercio di immobili se esse esercitano tale attività a titolo professionale per conto proprio o di terzi e in tale ambito ricevono importi cospicui di denaro in contanti. Poiché nella procedura di consultazione la proposta di applicare la legge sul riciclaggio di denaro a tali forme di commercio immobiliare è stata ampiamente rifiutata, il Consiglio federale ha deciso di adeguare il relativo avamprogetto.

Nel 2008, in occasione del dibattito sul progetto concernente l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, anche il Parlamento non ha ritenuto necessario estendere il campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro ai mediatori immobiliari. Non è stata formulata alcuna proposta in tal senso.

La rinuncia ad assoggettare l'attività di mediazione immobiliare si spiega soprattutto con il fatto che le operazioni sono generalmente effettuate attraverso intermediari finanziari, assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro e quindi all'obbligo di diligenza anche nell'ambito di operazioni immobiliari, nonché con il fatto che le disposizioni del Codice penale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro sono già oggi applicabili a ogni tipo di operazione.

Secondo il Consiglio federale, dal 2008 le condizioni nel settore dell'attività di mediazione immobiliare non hanno subito cambiamenti tali da richiedere un'estensione del campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro a questa attività. Il governo seguirà però con attenzione l'evoluzione in questo ambito.

Il Consiglio federale esamina, invece, una possibile necessità d'intervento nell'ambito della realizzazione forzata. Dalla sua entrata in vigore nel 1889, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) continua a prevedere il pagamento in contanti come modalità di pagamento nel caso di realizzazione di beni mobili e in particolare anche nel caso di realizzazione forzata di proprietà immobiliari (art. 129 cpv. 1 e art. 136 LEF). In questo ambito l'ufficio di esecuzione e fallimenti che riceve il pagamento non è considerato come intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e pertanto non è assoggettato a particolari obblighi di diligenza. Sebbene nella prassi in caso di realizzazione forzata di immobili di solito invece del pagamento in contanti si offra la prova di avvenuto pagamento tramite una promessa di pagamento irrevocabile di un istituto finanziario svizzero, si verificano ancora casi in cui il pagamento del prezzo d'acquisto viene effettuato complessivamente o parzialmente in contanti.

Risposta del Consiglio federale.