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10.4061 · Postulato · 2010-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare nuovamente se il settore immobiliare non dovrebbe malgrado tutto essere assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro.

Begründung

Come ha spiegato la signora consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf durante l'ora delle domande del 13 dicembre 2010, nel mese di gennaio del 2005 il Consiglio federale aveva inizialmente proposto, in occasione della consultazione riguardante il progetto per una legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del gruppo d'azione finanziaria (GAFI), di assoggettare alla legge sul riciclaggio di denaro anche le persone operanti nel commercio di immobili che esercitano la loro attività a titolo professionale per conto proprio o per conto di terzi e accettano in tale contesto importi rilevanti di denaro in contanti. Dato che nella procedura di consultazione la proposta di assoggettare il settore immobiliare alla legge sul riciclaggio di denaro è stata ampiamente respinta, il Consiglio federale ha rinunciato a tale assoggettamento giustificando la sua decisione con il fatto che generalmente queste transazioni vengono effettuate da intermediari finanziari che già oggi sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza in virtù del diritto vigente. Balza però all'occhio che, a seguito della crisi finanziaria, anche in Svizzera vengono effettuati ingenti investimenti nel settore immobiliare. Inoltre, gli esperti fanno di nuovo notare che di principio il settore immobiliare non è immune dal riciclaggio di denaro. Appare quindi giustificato esaminare un'altra volta il grado di predisposizione al riciclaggio di denaro del settore immobiliare. In particolare anche perché la Svizzera è l'unico Paese in Europa in cui gli agenti immobiliari non soggiacciono alla legge sul riciclaggio di denaro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, avviata nel mese di gennaio del 2005, il Consiglio federale aveva proposto di assoggettare alla legge sul riciclaggio di denaro le persone operanti nel commercio di immobili se esercitano tale attività a titolo professionale per conto proprio o di terzi e in tale ambito ricevono importi cospicui di denaro in contanti. Dalla procedura di consultazione risulta che la proposta di assoggettare queste attività immobiliari alla legge sul riciclaggio di denaro è stata respinta ampiamente da tutti i settori interpellati. Da un lato, il settore immobiliare si è opposto tenacemente a un assoggettamento e dall'altro, però, le relative associazioni di settore hanno potuto anche dimostrare che il commercio immobiliare in Svizzera è già assoggettato a sufficienti disposizioni. In particolare, si fa riferimento alla disposizione del Codice penale svizzero sul riciclaggio di denaro (art. 305bisCP). Essa comprende chiunque (non solo gli intermediari finanziari) compia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Inoltre, in genere le operazioni nel settore immobiliare vengono effettuate da intermediari finanziari che a loro volta sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro. Pertanto, risulta superfluo assoggettare ulteriormente alla suddetta legge altri attori attivi nel settore immobiliare. Sussisterebbe inoltre il pericolo che le attività come la semplice mediazione e amministrazione di immobili venissero qualificate in maniera inappropriata come intermediazioni finanziarie, aspetto che avrebbe notevoli conseguenze finanziarie per i soggetti interessati. Per questi motivi il Consiglio federale si è dissociato dalla sua idea iniziale di assoggettare il commercio di immobili.

L'affermazione contenuta nel postulato secondo la quale la Svizzera è l'unico Paese in Europa che non assoggetta gli agenti immobiliari alla legge sul riciclaggio di denaro è erronea. Il concetto di intermediazione finanziaria che sta alla base della legge sul riciclaggio di denaro comprende in determinate circostanze anche le operazioni nell'ambito del commercio di immobili. Questo in particolare è il caso quando il commerciante di immobili consegna o versa al venditore il corrispettivo del prezzo d'acquisto per conto dell'acquirente, purché non si tratti di una semplice prestazione accessoria. Gli intermediari finanziari che svolgono tali operazioni sono quindi assoggettati ai relativi obblighi di diligenza e di dichiarazione anche nell'ambito del commercio immobiliare se hanno il sospetto fondato di trovarsi di fronte a un caso di riciclaggio di denaro. Non è invece assoggettata alla legge sul riciclaggio di denaro l'attività di incasso di agenti immobiliari che operano per conto del venditore. La suddetta disposizione del Codice penale sul riciclaggio di denaro rimane tuttavia applicabile in tutti i casi.

Il Consiglio federale segue l'evoluzione nell'ambito del commercio di immobili nonché della lotta contro il riciclaggio di denaro a livello internazionale a questo riguardo. Attualmente non si rilevano indizi che segnalino la possibilità di abusare sistematicamente del settore immobiliare svizzero a fini di riciclaggio di denaro. In particolare non vi sono segnali riguardanti simili abusi commessi tramite gli intermediari finanziari assoggettati alla legge contro il riciclaggio di denaro. Tuttavia, il Consiglio federale riconosce che esiste un eventuale potenziale di abuso nell'ambito delle compravendite immobiliari in cui i pagamenti vengono effettuati al di fuori del campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro, ad esempio tramite banche estere o mediante pagamenti in contanti senza la partecipazione di un intermediario finanziario assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro. Il DFF esamina pertanto questo settore congiuntamente al DFGP e nel caso di una conferma del potenziale di abuso proporrà misure adeguate. Solo il risultato della verifica dimostrerà se deve essere eventualmente adeguata la legge sul riciclaggio di denaro o la normativa riguardante il registro fondiario o i diritti reali.

In questo contesto viene contemporaneamente esaminata l'eventuale necessità d'intervento nell'ambito della realizzazione forzata. Dalla sua entrata in vigore nel 1889, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) continua a prevedere il pagamento in contanti come modalità di pagamento nel caso di realizzazione di beni mobili e in particolare anche nel caso di realizzazione forzata di proprietà immobiliari (art. 129 cpv. 1 e art. 136 LEF). In questo ambito l'ufficio di esecuzione e fallimenti che riceve il pagamento non è considerato come intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e pertanto non è assoggettato a particolari obblighi di diligenza. Sebbene nella prassi in caso di realizzazione forzata di immobili di solito invece del pagamento in contanti si offra la prova di avvenuto pagamento tramite una promessa di pagamento irrevocabile di un istituto finanziario svizzero, si verificano ancora casi in cui il pagamento del prezzo d'acquisto viene effettuato complessivamente o parzialmente in contanti.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.