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10.4064 · Mozione · 2010-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale per introdurre lo strumento del microcredito a favore dei beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, dell'AI e dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Begründung

Il microcredito permetterà a non pochi beneficiari di prestazioni sociali di realizzare considerevoli risparmi, di riavere la propria dignità, di tornare ad avere prospettive e di rimettersi in sesto, riducendo al contempo le spese comunali e cantonali.

Per la concessione dei prestiti rimborsabili sarà competente un'istituzione (camera economica, promozione economica, gruppo di ex dirigenti esperti ecc.) che esaminerà i progetti e sarà in grado di offrire un coaching efficace a quelli approvati. Affinché i progetti preparati in modo coscienzioso abbiano buone prospettive di beneficiare di questo aiuto - che, in ogni caso, non sarà più costoso del sostegno finanziario prestato, sovente per un periodo molto lungo, alle persone emarginate dal mondo del lavoro - le condizioni poste per la concessione del prestito dovranno essere flessibili e dinamiche. Le condizioni di rimborso in caso di progetti non portati a termine (deduzione fino al minimo vitale) e gli eventuali interessi dovranno essere definiti chiaramente nella legge.

Esempio: per una persona, i costi dell'aiuto sociale ammontano almeno a 2500 franchi al mese, ossia 30 000 franchi l'anno. Se a questa persona viene concesso un prestito rimborsabile di 15 000 franchi per avviare un'attività lucrativa indipendente e se non avrà più bisogno di ricorrere all'aiuto sociale entro sei mesi, il comune risparmierà almeno 15 000 franchi soltanto per le prestazioni dell'aiuto sociale non più versate.

Inoltre, la persona pagherà imposte per un importo pari a due mesi di salario (salario minimo: 3000 franchi), ossia 6000 franchi per un anno e 3000 franchi per sei mesi. Poiché entro sei a dodici mesi rimborserà il prestito concesso, il comune guadagnerà 33 000 franchi (15 000 più 3000 più 15 000).

Si può del tutto immaginare che il 10 a 20 per cento dei beneficiari dell'aiuto sociale possano rimettersi in sesto in questo modo. Pertanto, una città o un cantone con 5000 beneficiari può prevedere i risparmi seguenti: 5000 beneficiari ricevono ciascuno 2500 franchi = 12,5 milioni di franchi; il 20 per cento di questi beneficiari non deve più ricorrere all'aiuto sociale = 2,5 milioni di franchi; dodici mesi moltiplicati per 2,5 milioni di franchi = risparmi annui ammontanti a 30 milioni di franchi.

Esempi analoghi possono essere fatti per l'AI e per l'assicurazione contro la disoccupazione. A tal fine occorre effettuare uno studio preliminare e, sulla base dei risultati ottenuti, svolgere progetti pilota.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La base legale chiesta dall'autore della mozione per permettere ai beneficiari delle prestazioni di un'assicurazione sociale federale o dell'aiuto sociale di ricevere un microcredito esiste già nell'assicurazione invalidità e, in maniera paragonabile, nell'assicurazione contro la disoccupazione. Secondo l'articolo 18b LAI, per esempio, agli assicurati invalidi idonei all'integrazione può essere concesso un aiuto in capitale affinché possano intraprendere o sviluppare un'attività lucrativa indipendente. L'articolo 7 capoverso 2 OAI precisa che l'aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso o sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. Anche l'assicurazione contro la disoccupazione dispone di uno strumento simile: ai sensi dell'articolo 71a LADI, l'assicurazione può sostenere gli assicurati che intendono intraprendere un'attività indipendente e duratura mediante il versamento di indennità giornaliere nella fase di progettazione dell'attività e/o assumendo i rischi di perdita. Poiché per le persone residenti in Svizzera l'aiuto sociale non è di competenza della Confederazione, per questo sistema di sicurezza sociale non esiste alcuna regolamentazione analoga a livello federale.

Con il progetto pilota "Capitale di partenza", attualmente in corso nell'ambito dell'articolo 68quater LAI, si intende verificare se e a partire da quale importo una prestazione finanziaria unica versata in seguito alla riduzione della rendita incida positivamente sulla ripresa di un'attività lucrativa. Anche se il progetto non è incentrato sul microcredito in senso stretto, la valutazione che ne sarà eseguita nel 2013 fornirà indirettamente informazioni sugli incentivi e sul potenziale successo del versamento di un importo relativamente esiguo ai beneficiari di rendite AI. Se i risultati ottenuti saranno buoni, l'unità specializzata CII potrebbe sperimentare un progetto specifico sui microcrediti in tutte le istituzioni partecipanti alla CII.

Pertanto, per i motivi suesposti, non è al momento necessario integrare le basi legali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.