10.4069 · Mozione · 2010-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di consolidare durevolmente e con tutti i mezzi dello stato di diritto la fiducia nella piazza finanziaria svizzera e di limitare e risarcire per quanto possibile anche i danni subiti nel senso che:
1. sospenda l'assistenza amministrativa riguardante i dati di clienti bancari che va oltre le disposizioni delle esistenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) senza indugio e fintanto che,
a. corrispondenti accordi e modifiche o complementi di trattati non siano ratificati nel senso della sentenza del 21 gennaio 2010 del Tribunale amministrativo federale (A-7789/2009) dalle istanze costituzionali degli Stati contraenti,
b. la ricettazione non sia esclusa d'ufficio, e
c. le questioni giuridiche in sospeso non siano definitivamente chiarite dai tribunali nazionali rispettivamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
2. i responsabili dei danni vengano espressamente sollecitati a indennizzare adeguatamente non solo la Confederazione in relazione ai costi procedurali da essa assunti per un volume di 40 milioni di franchi (10.048), ma anche i clienti bancari interessati in relazione alle loro spese giuridiche con un importo forfettario di 50 000 franchi ciascuno nonché le associazioni e i privati che dimostrano di aver limitato o ridotto i danni. Al riguardo devono essere nominate, dalla cerchia dei firmatari, persone che garantiscano uno svolgimento speditivo e da tutti condivisibile di questa operazione di soccorso e ne rendano conto al Parlamento.
Begründung
Da quanto si dice, nel caso degli USA non è intenzione delle autorità statunitensi far esaminare ed eventualmente ratificare dal Senato statunitense, organo competente a tale scopo, l'"executive agreement" concluso da Svizzera e Stati Uniti il 19 agosto 2009 (RS 0.672.933.612), nonostante tale accordo possa così esplicare i suoi effetti giuridici quale mero accordo amministrativo soltanto nel quadro dell'attuale CDI ed esso - secondo la citata sentenza del Tribunale amministrativo federale - sia illecito nella misura in cui vada oltre la CDI conclusa da Svizzera e Stati Uniti il 2 ottobre 1996 (RS 0.672.933.61). Da ciò risulta che, nonostante la ratifica unilaterale da parte del Parlamento svizzero, tale accordo rimane essenzialmente nullo, la trasmissione di dati di clienti bancari effettuata su questa base è illegale e i dati già trasmessi non possono essere utilizzati legalmente davanti ai tribunali statunitensi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1.a Il Consiglio federale non condivide il parere dell'autore della mozione secondo cui l'accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America relativo alla domanda di assistenza amministrativa concernente UBS SA (accordo UBS) sarebbe nullo poiché non approvato dal Senato statunitense. L'accordo UBS è stato firmato il 19 agosto 2009 e da quel momento è vincolante per entrambe le parti contraenti sotto il profilo del diritto internazionale pubblico. In base al principio pacta sunt servanda ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), anche la classificazione come semplice protocollo d'intesa a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 21 gennaio 2010 non ha modificato il fatto che esso vincoli le parti al diritto internazionale pubblico. Inoltre, occorre osservare che nel protocollo di modifica dell'accordo UBS del 31 marzo 2010 le parti contraenti hanno concordato la sua entrata in vigore nel momento in cui la Svizzera avrebbe comunicato in forma scritta agli Stati Uniti la conclusione della procedura di ratifica. Contemporaneamente ne è stata approvata l'applicazione provvisoria. L'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento svizzero è stata notificata agli Stati Uniti il 17 giugno 2010. Il fatto che non sia prevista una procedura di notifica simile da parte degli Stati Uniti non modifica in alcun modo la validità dell'accordo UBS. Il giudizio a livello nazionale su quest'ultimo - limitato al versante svizzero - espresso dal Tribunale amministrativo federale non fornisce indicazioni sull'ordine delle competenze per l'approvazione di tale accordo sul versante americano. Questa questione è disciplinata esclusivamente dal diritto statunitense.
1.b Per quanto concerne la questione sollevata dall'autore della mozione in merito all'acquisizione di dati rubati riguardanti clienti di banche da parte di Stati esteri, il Consiglio federale ribadisce che l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), entrata in vigore il 1° ottobre 2010, stabilisce esplicitamente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c che una domanda di assistenza amministrativa proveniente dall'estero viene respinta dalla Svizzera se si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero. Di conseguenza, la Svizzera si occuperà di una domanda di assistenza amministrativa entrando in materia solo nel caso in cui la richiesta rispetti il principio della buona fede e la respingerà se è fondata su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero.
1.c Il diritto svizzero non prevede un controllo astratto delle leggi federali o dei trattati internazionali. I tribunali esaminano le questioni giuridiche nei casi concreti, in presenza di un ricorso. Il ricorso contro una decisione finale relativa all'assistenza amministrativa ha effetto sospensivo (art. 13 cpv. 3 OACDI), inoltre i dati non possono essere trasmessi all'autorità che ne fa richiesta finché la procedura non è conclusa.
2. Per quanto concerne i risarcimenti richiesti, il Consiglio federale ribadisce che il cliente di una banca o un'altra persona può richiedere allo Stato il risarcimento dei danni se sono soddisfatti i presupposti stabiliti nella legge sulla responsabilità (RS 170.32) e in particolare se un funzionario causa illecitamente un danno a terzi. Se il cliente di una banca o un'altra persona chiede un risarcimento a una terza persona responsabile dei danni, si deve verificare a seconda del caso se sussiste una base giuridica e se sono soddisfatti i relativi presupposti. Secondo il diritto svizzero, il risarcimento dei danni è calcolato in base all'importo del danno subito e non viene versato in modo forfettario.
Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di adottare le misure richieste dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.