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10.4085 · Interpellanza · 2010-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I cantoni (39 per cento), le loro banche cantonali (14 per cento) e altri enti di diritto pubblico (1 per cento) detengono il 55 per cento delle azioni della BNS. Oltre ai dividendi sulle azioni essi ricevono anche i due terzi degli utili distribuiti dalla banca, mentre un terzo va alla Confederazione. Alla luce dei rischi elevati che la BNS ha assunto con le sue acquisizioni di valute e obbligazioni statali, nonché degli ulteriori grandi rischi programmati con i crediti al FMI, in caso di ulteriori perdite di fondi propri si pongono le seguenti domande:

1. Le distribuzioni ai cantoni e alla Confederazione vengono bloccate, se gli accantonamenti che non sono già stati riservati alle distribuzioni sono andati persi? In un simile caso, la BNS cancellerà i dividendi agli azionisti?

2. Secondo il Consiglio federale a quanto dovranno essere nuovamente aumentati i fondi propri della BNS, affinché quest'ultima possa di nuovo distribuire utili alla Confederazione e ai cantoni?

3. Fino a che punto i cantoni e le banche cantonali possono essere costretti a partecipare a un nuovo aumento dei fondi propri andati persi e chi si assume le quote degli investitori privati (45 per cento), qualora questi non dovessero partecipare a un aumento del capitale?

4. I cantoni saranno eventualmente chiamati alla cassa secondo la chiave di ripartizione degli utili?

5. A quanto ammonta il potenziale massimo di perdita per BNS, cantoni e Confederazione a seguito dell'impegno a favore del FMI sinora richiesto?

6. Secondo il Consiglio federale quali sono le responsabilità per le grosse perdite nelle operazioni sulle valute della BNS? Quali altri perdite sono disposti a sopportare la BNS e il Consiglio federale?

7. Perché i trattati internazionali di questa portata per i cantoni non sono sottoposti a referendum? Perché i cantoni, in veste di azionisti che sopportano i rischi, non hanno alcun diritto di partecipazione nell'ambito dell'impegno della SNB a favore del FMI? Non è così che i cantoni avrebbero dovuto essere consultati per i trattati internazionali in cui sono coinvolti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La convenzione del 14 marzo 2008 tra il DFF e la Banca nazionale (BNS) sulla distribuzione dell'utile della BNS alla Confederazione e ai cantoni disciplina l'entità della distribuzione annua, le condizioni alle quali la distribuzione alla Confederazione e ai cantoni deve essere ridotta o sospesa e reca una clausola di riesame:

a. La convenzione in vigore concerne la distribuzione dell'utile della BNS per gli esercizi 2008-2017. In tale ambito vanno distribuiti ogni anno 2,5 miliardi di franchi alla Confederazione e ai cantoni.

b. La distribuzione è ridotta se dopo l'impiego dell'utile la riserva di distribuzione scende al di sotto del valore di meno 5 miliardi di franchi. L'eventuale riduzione della ripartizione è effettuata in modo tale che dopo la ripartizione la riserva ammonti esattamente a meno 5 miliardi di franchi.

c. La ripartizione è completamente sospesa se dopo l'impiego dell'utile e anche senza ripartizione la riserva di distribuzione scende al di sotto del valore di meno 5 miliardi di franchi.

d. La convenzione è oggetto di riesame se nel corso di un determinato esercizio la riserva di distribuzione dopo l'impiego dell'utile (ossia dopo assegnazione agli accantonamenti per le riserve monetarie, dopo versamento dei dividendi e dopo la distribuzione a Confederazione e cantoni) diventa negativa oppure al più tardi in vista della distribuzione per l'esercizio 2013.

La convenzione di distribuzione è oggetto di riesame in considerazione dell'attesa perdita della BNS per l'esercizio 2010.

I dividendi sono disciplinati dall'articolo 31 della legge sulla Banca nazionale (LBN) e sono limitati al 6 per cento al massimo del capitale azionario, ciò che corrisponde a un importo di 1,5 milioni di franchi. L'eventuale rinuncia alla distribuzione dei dividendi compete all'assemblea generale della BNS.

2. La BNS è tenuta per legge a costituire accantonamenti attingendo al suo risultato annuale per mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria.

Nel dicembre del 2009 la BNS ha preso in considerazione il fatto che i rischi di mercato e di credito erano aumentati nel proprio bilancio in seguito alle misure di politica monetaria. Essa ha deciso di rafforzare il capitale proprio e quindi il suo bilancio. In passato la BNS aumentava di anno in anno i propri accantonamenti per le riserve monetarie in funzione di un tasso corrispondente alla crescita nominale media del PIL degli ultimi cinque anni. Per gli esercizi 2009-2013 la BNS ha previsto il raddoppio delle assegnazioni agli accantonamenti. L'importo di tale assegnazione è verificato e stabilito ogni anno dalla BNS.

Gli avvenimenti dell'anno scorso sottolineano l'importanza centrale di un cuscinetto sufficiente di capitale proprio per attuare una politica monetaria indipendente. La BNS aumenterà pertanto ulteriormente il suo capitale proprio per il tramite della costituzione di accantonamenti per le riserve monetarie. Questa circostanza influisce sul potenziale di distribuzione della BNS. Non è quindi escluso che le distribuzioni debbano essere completamente interrotte per un certo periodo di tempo e possano poi essere ripristinate successivamente soltanto in volume ridotto. I dettagli dovranno essere disciplinati nel quadro del riesame della convenzione sulla ripartizione dell'utile.

3./4. La BNS accumula il suo capitale proprio con la costituzione di accantonamenti per le riserve monetarie. Nonostante la possibilità di ingenti perdite in singoli anni, il monopolio monetario della BNS garantirà nella media pluriennale gli utili necessari. Se a breve termine le eventuali perdite di riserve monetarie sono talmente elevate al punto che la riserva negativa di distribuzione supera gli accantonamenti per le riserve monetarie e il capitale azionario, avremmo un indebitamento eccessivo e una perdita di bilancio. La legge sulla BNS non reca alcuna normativa in merito alle ripercussioni di diritto della società anonima di un indebitamento eccessivo. In un simile caso la protezione dei creditori sarebbe nondimeno garantita. La BNS può creare autonomamente moneta e adempiere i propri impegni anche in caso di indebitamento eccessivo. Sebbene una banca centrale possa sussistere ulteriormente e assumere il proprio mandato di politica monetaria anche nonostante un indebitamento eccessivo, la BNS dovrebbe adottare misure per ricostituire a medio termine il capitale proprio. Ciò può essere raggiunto trattenendo gli utili oppure mediante nuovo capitale proprio. La Confederazione e i cantoni non sono però legalmente tenuti al rifinanziamento di capitale proprio.

5. Conformemente alla legge federale dell'ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods la BNS fornisce le prestazioni finanziarie vincolate all'appartenenza al Fondo monetario internazionale. Il rapporto sulla politica economica esterna riferisce ogni anno sull'impegno finanziario della Svizzera nel FMI. L'impegno finanziario della BNS nel quadro della cooperazione internazionale è pubblicato trimestralmente sulla homepage della BNS (http://www.snb.ch/de/iabout/internat/coop/id/internat_coop_commit). Attualmente possono essere messi a disposizione del FMI fino a 10,6 miliardi di franchi. A ottobre 2010 erano stati richiesti circa 1,7 miliardi di franchi. La Confederazione garantisce fino a 550 milioni di franchi solo i mutui alle facilitazioni del FMI per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF, risp. PRGT). Va osservato che il FMI ha sempre adempiuto i propri impegni nei confronti degli Stati membri.

Per eventuali azioni d'aiuto intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale o a sostenere Stati che collaborano in maniera particolarmente stretta con la Svizzera in ambito di politica monetaria ed economica è previsto nel quadro della legge sull'aiuto monetario internazionale (LAMO) un credito quadro di 2,5 miliardi di franchi. Per il momento non si è fatto capo a queste risorse.

I progetti in merito ai quali il Parlamento dovrebbe attualmente decidere hanno le seguenti ripercussioni:

a. L'approvazione della linea di credito al PRGT aumenterebbe di 500 milioni di DSP i mutui alle facilitazioni del FMI per la riduzione della povertà e per la crescita, con una garanzia della Confederazione fino a 950 milioni di franchi.

b. Nel quadro dell'aiuto speciale del FMI fondato sulla legge sull'aiuto monetario internazionale verrebbe attivata una linea di credito della BNS di 10 miliardi di USD, garantita fino a un importo di 12,5 miliardi di franchi dalla Confederazione. L'aiuto speciale sarebbe ammortato mediante la ratifica dei NAC, mentre gli eventuali crediti scoperti sarebbero ulteriormente garantiti dalla Confederazione.

c. In seguito alla ratifica della riforma NAC da parte dei membri la linea di credito di 1,5 miliardi di DSP della BNS (circa 2,3 miliardi di franchi) sarebbe aumentata a 10,9 miliardi di DSP (circa 16 miliardi di franchi). Per questo importo non sussiste alcuna garanzia della Confederazione. Il NAC sostituirebbe l'aiuto speciale del FMI.

6. La BNS ha il compito legale di garantire la stabilità dei prezzi. Dopo che la BNS ha fortemente ridotto gli interessi nel corso della crisi finanziaria, il classico strumento degli interessi si è praticamente esaurito nella primavera del 2009. In considerazione del pericolo di deflazione che si sta delineando la BNS ha pertanto adottato misure non convenzionali per garantire la stabilità dei prezzi. Alla luce della rivalutazione del franco rientrano in queste misure anche interventi sul mercato delle divise. L'aumento significativo delle riserve monetarie e quindi i rischi accresciuti a livello di bilancio della BNS sono una conseguenza diretta del mandato di politica monetaria della BNS.

La nostra valuta autonoma e la nostra politica monetaria indipendente costituiscono un importante vantaggio per la Svizzera. Esse consentono di regolare le misure di politica monetaria in base alle necessità dell'economia. Ciò non esclude tuttavia che proprio in situazioni estreme - come quelle che viviamo in questo momento - possano verificarsi rischi o costi come ad esempio perdite sulle riserve monetarie. Dato il suo monopolio di emissione di banconote la BNS dispone tuttavia di sufficienti proventi a lungo termine per compensare le perdite e costituire capitale proprio con gli utili trattenuti.

7. Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale i trattati internazionali, come quelli relativi alla partecipazione della Svizzera ai nuovi accordi di credito (NAC) del FMI, sottostanno al referendum facoltativo se primo sono di durata indeterminata e indenunciabili, secondo prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e terzio comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Come esposto nel messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2010, nella fattispecie queste condizioni non sono riunite. I NAC sono limitati nel tempo e denunciabili. I NAC non sono un'organizzazione internazionale. Inoltre i NAC non recano norme di diritto, né tantomeno la partecipazione della Svizzera ai NAC comporta l'emanazione di leggi federali. L'articolo 10 della legge sulla BNS costituisce già la base legale per una corrispondente partecipazione della BNS ai NAC per conto della Svizzera. La Confederazione non assume d'altra parte alcun impegno finanziario nel quadro dei NAC.

Il decreto federale che approva l'adesione della Svizzera ai nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale corrisponde dal profilo materiale al decreto federale del 18 dicembre 1997 con il quale è stata approvata l'adesione della Svizzera ai NAC 1998. Esso si fonda sugli articoli 54 capoverso 1, 99 capoverso 2 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale secondo i quali a. la Confederazione disciplina le relazioni con l'estero e b. i trattati internazionali devono essere approvati dall'Assemblea federale ove vi siano previste modifiche materiali. La partecipazione ai NAC modificati è quindi sottoposta per approvazione alle Camere federali, in quanto vanno decise modifiche materiali dei NAC originali (gli impegni finanziari della BNS sono infatti accresciuti in misura decisiva).

Risposta del Consiglio federale.