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10.4087 · Interpellanza · 2010-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera avrebbe negoziato una quota di partecipazione ai nuovi accordi di credito (NAC) di entità superiore alla media al fine di acquisire un maggiore influsso in seno al Fondo monetario internazionale (FMI). Essa versa uno sesto dell'importo versato dagli Stati Uniti, ovvero il corrispondente della somma versata da tre Paesi nordici.

1. A giudizio del Consiglio federale, questo acquisto di voti è compatibile con le concezioni democratiche della Svizzera? La democrazia in seno al Fondo monetario internazionale dipende da concessioni finanziarie?

2. Che cosa pensa la Svizzera dell'affrettata concessione di 250 miliardi di euro da parte del Fondo monetario internazionale al pacchetto di salvataggio dell'UE? Chi ha preso le decisioni per la Svizzera? In virtù di quale base legale? Quali analisi sono state effettuate per questa decisione? Per quale ragione il Fondo monetario internazionale ha potuto rilasciare promesse prima ancora che fossero garantite le necessarie risorse finanziarie?

3. I contributi della Svizzera al Fondo monetario internazionale sono stati concessi liberamente oppure sono stati sottoscritti accordi vincolanti o dichiarazioni d'intenti? In caso affermativo, da chi e in virtù di quale base legale? Se i contributi sono stati concessi liberamente, perché gli altri Paesi costringono la Svizzera a versare un contributo?

4. La quota elevata della Svizzera ha portato vantaggi per quali decisioni? E vero che i Paesi che dispongono di un seggio di governatore ricevono informazioni privilegiate? Come si giustifica questa politica nei confronti degli altri Paesi? Sinora quali informazioni ha ricevuto la Svizzera a proprio favore?

5. Che cosa farebbe il Consiglio federale se la maggioranza dei Paesi del Fondo monetario internazionale (per la maggior parte Stati oberati dai debiti) decidesse di raddoppiare il pacchetto di salvataggio? La Svizzera parteciperà a ogni ulteriore aumento di fondi del pacchetto di salvataggio o del capitale di base? Non è ora di ridurre le quote per mitigare i rischi?

6. E vero che il 10 dicembre 2010 il presidente della Banca nazionale svizzera ha giustificato l'urgenza del credito FMI con la possibile caduta dell'euro a 50 centesimi di franco e con la probabile concessione di pacchetti di aiuto al Portogallo e alla Spagna? Nel caso di un simile crollo del corso, la Banca nazionale svizzera perderebbe non solo tutti i fondi propri e le riserve di distribuzione, ma andrebbe in passivo per circa 10 miliardi di franchi. Con quali conseguenze?

7. Perché il Consiglio federale non esige garanzie (ad es. deposito cauzionale di oro in Svizzera) per rischi così grandi?

8. Il Consiglio federale condivide l'opinione del direttore del Fondo monetario internazionale, secondo cui i regolamenti delle casse pensioni e altre normative debbano essere modificati in modo da non dover procedere a vendite forzate in caso di mancato raggiungimento del limite di solvibilità da parte di singoli Stati? In caso contrario, per quale motivo non si è opposto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il contributo svizzero ai NAC è riconducibile alla partecipazione della Svizzera agli accordi generali di credito, ai quali ha aderito fin dal 1982. In questo gruppo noto come G10 la Svizzera detiene una quota del 6 per cento dell'importo globale. Nel caso dei nuovi accordi di credito istituiti nel 1998 e dei quali fanno parte 26 membri, la Svizzera detiene una quota del 4,5 per cento. In seguito alla recente revisione dei NAC e all'estensione a 39 membri della cerchia dei suoi partecipanti la quota della Svizzera dovrebbe ancora ammontare al 2,9 per cento.

Il contributo della Svizzera è stato calcolato prendendo in considerazione l'importanza internazionale e la rilevanza sistemica della Svizzera come piazza finanziaria e del franco svizzero. Nel quadro della revisione dei NAC la Svizzera fornisce ulteriormente l'ottavo contributo in ordine di grandezza fra gli attuali membri. Sola la Cina, fra i nuovi membri, fornisce un contributo superiore. Questa circostanza rispecchia l'interesse della Svizzera a relazioni stabili nel sistema finanziario internazionale. Con il proprio contributo la Svizzera sottolinea la consapevolezza di contribuire in misura decisiva e durevole alla stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale. La disponibilità ad assumere responsabilità va di pari passo con l'esigenza a un'equa rappresentazione negli organi decisionali del FMI.

2. La concessione di crediti a Paesi dell'eurozona è in sintonia con il mandato del FMI. Rientra nei compiti del FMI concedere ai propri membri, nel caso di un fabbisogno acuto di pagamento, crediti transitori a sostegno dell'adeguamento macroeconomico. Fa parte di questi crediti un programma rigoroso di politica economica che il singolo Paese concorda con il FMI. I crediti sono concessi ai Paesi a prescindere dal fatto che essi pratichino un corso del cambio flessibile o fisso oppure siano membri dell'Unione monetaria.

Il FMI può impegnarsi soltanto in misura dell'entità che può poi anche versare ad avvenuto accantonamento. Dato che può concedere crediti esclusivamente a singoli Paesi e su loro richiesta, il FMI non partecipa direttamente né al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) della Commissione dell'UE, né alla facilità europea di finanziamento (EFSF). La direzione del FMI ha comunque prospettato, nell'ipotesi di nuovi crediti a Paesi dell'eurozona, di contribuirvi pressoché nella medesima proporzione applicata al caso della Grecia e dell'Irlanda, ossia nella misura di un terzo circa.

I programmi di aiuto d'emergenza del FMI (come quelli per la Grecia e l'Irlanda) comportano fasi drastiche di risanamento che sono verificate regolarmente prima del pagamento delle tranche di credito. I programmi del FMI sono concordati con le autorità dei Paesi. Il Consiglio esecutivo deve approvare i programmi e le relative verifiche. I documenti corrispondenti sono di norma pubblicati.

In seno al Consiglio esecutivo del FMI la Svizzera ha approvato i programmi del FMI concordati nel contesto della crisi finanziaria ed economica in corso. L'obiettivo di questi programmi è il sostegno a un adeguamento ordinato della politica economica. A mente del Consiglio federale, grazie a questi programmi - che perseguono soprattutto una stabilizzazione nell'eurozona - il FMI contribuisce in maniera decisiva a minimizzare nella misura del possibile i costi di sistema.

3. La messa a disposizione del proprio contributo alle risorse regolari del FMI per il tramite di quote costituisce un impegno entrato in vigore con la firma, il 29 maggio 1992, dello statuto del Fondo monetario internazionale. L'adesione alle istituzioni di Bretton Woods era stata approvata dal popolo nel 1991.

Nel caso della partecipazione ai NAC - ma anche in quello dell'aiuto speciale del FMI - si tratta di contributi di natura volontaria che, come illustrato più sopra, rispecchiano la rilevanza sistemica della piazza finanziaria Svizzera e del franco svizzero.

La base legale di partecipazione ai NAC risulta dal corrispondente decreto federale del 18 dicembre 1997. Dato che la revisione dei NAC comporta una modifica materiale dei NAC originali, viene emanato un nuovo decreto concernente la partecipazione ai NAC riveduti. La mancata ratifica dei NAC modificati da parte della Svizzera in quanto membro originario dei NAC arresterebbe l'entrata in vigore della riforma dei NAC, dopo che tutti gli altri membri originari ne hanno prospettata o già effettuata la ratifica.

La base legale dell'aiuto speciale del FMI è costituita dalla legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (legge sull'aiuto monetario, LAMO), che autorizza la Confederazione a partecipare ad azioni multilaterali di aiuto per impedire o sopprimere gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.

4. Le quote del FMI sono calcolate in base a una formula che tiene soprattutto conto delle dimensioni economiche e dell'apertura dei membri. Con la sua adesione al FMI la Svizzera ha raggiunto una quota che le ha consentito di istituire un proprio gruppo con diritto di voto e di assicurarsi uno dei due nuovi seggi nel consiglio esecutivo. Da allora la Svizzera siede in permanenza in entrambi gli organi decisionali essenziali del FMI, il consiglio esecutivo e il comitato finanziario e monetario internazionale, l'organismo ministeriale di governo del FMI. Nonostante una quota di diritti di voto piuttosto esigua, questo statuto consente alla Svizzera di partecipare a tutte le decisioni del FMI e di avere contatti regolari con i responsabili del consiglio esecutivo, del management e dello Stato Maggiore del FMI. Il rapporto del 14 ottobre 2003 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati "L'appartenenza della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods" giunge alla conclusione che "la Svizzera - in particolare a motivo della sua presenza nel consiglio esecutivo del FMI - svolge un ruolo attivo nelle istituzioni di Bretton Woods e può reiteratamente dare rilievo al proprio statuto"; da allora questa conclusione si è confermata. La rappresentanza in seno al Ccnsiglio esecutivo del FMI costituisce infine un importante complemento all'impegno della Svizzera in altri organismi rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, come ad esempio il FSB.

5. Già nell'aprile del 2009 il comitato ministeriale del FMI ha deciso in linea di principio un aumento su più livelli delle risorse del FMI. La ratifica delle principali misure a lungo termine da parte dei membri, l'aumento delle risorse regolari del FMI per il tramite delle quote e l'aumento dei NAC sono ancora pendenti. Secondo il governo non appena questi aumenti saranno in vigore - e purché la situazione non si deteriori - queste risorse costituiranno un dispositivo sufficiente di lotta alle crisi nel corso dei prossimi anni. Si prevede inoltre che con l'attuazione dell'aumento delle quote i NAC diminuiscano, perlomeno parzialmente.

6. Il Consiglio federale segue attentamente la situazione nell'eurozona e le possibili ripercussioni della debolezza dell'euro sull'economia svizzera. Questo è stato tra l'altro uno dei temi discussi durante il colloquio annuale del 10 dicembre 2010 tra la Banca nazionale svizzera e il Consiglio federale. Il presidente della Direzione generale della BNS non si è comunque espresso su un possibile calo dell'euro a un determinato valore rispetto al franco svizzero.

La Banca nazionale svizzera computa le perdite nella riserva di ripartizione. Conformemente alla convenzione di ripartizione in vigore, le ripartizioni sono sospese quando la riserva di ripartizione diviene negativa di oltre 5 miliardi di franchi. La riserva negativa di ripartizione diventa posizione di deduzione dagli accantonamenti per riserve monetarie. Se le perdite sono talmente elevate al punto che la riserva negativa di ripartizione superi gli accantonamenti per riserve monetarie e il capitale azionario, ne risulterebbe un indebitamento eccessivo, rispettivamente una perdita di bilancio. La protezione dei creditori sarebbe nondimeno garantita in un caso siffatto: la Banca nazionale può creare autonomamente moneta e adempiere i propri impegni anche in caso di indebitamento eccessivo. Sebbene una banca centrale possa sussistere ulteriormente e assumere il proprio mandato di politica monetaria, con un indebitamento eccessivo, la Banca nazionale dovrebbe adottare misure per ricostituire a medio termine il capitale proprio.

7. Il Consiglio federale non intravede alcun motivo per esigere garanzie supplementari dal FMI. Da una parte è nella natura del FMI assumere grandi rischi in tempi di crisi. Il FMI affronta tali rischi imponendo direttive di politica economica ai Paesi beneficiari dei crediti, come pure adottando un'adeguata politica di riserve. Inoltre il FMI fruisce de facto di uno statuto di creditore di primo rango. Nella storia del FMI non si è peraltro assistito a un mancato pagamento nei confronti di uno Stato membro. D'altra parte l'utilizzazione dell'oro del FMI è chiaramente disciplinata dal suo statuto: l'oro del FMI, circa 2900 tonnellate (con un valore attuale di circa 100 miliardi di dollari) è di proprietà del FMI. Esso può essere venduto e il ricavo delle vendita può essere rimborsato ai Paesi che erano membri del FMI prima del 31 agosto 1975 e che gli hanno conferito importi in oro. La Svizzera - che vi ha aderito soltanto nel 1992 - non rientra nel novero di tali membri. Il FMI può anche accettare oro come rimborso dei crediti. Lo statuto vieta tuttavia al FMI di acquistare oro oppure di effettuare altre transazioni, compresa la sua utilizzazione come garanzia.

8. La dichiarazione del direttore del FMI non è nota in questa forma al Consiglio federale. Nel "Global Financial Stability Report" dell'ottobre 2010 il FMI rende tuttavia attente le autorità di vigilanza al fatto che le decisioni di investimento basate sui rating comportano il pericolo di vendite coatte con crolli repentini dei prezzi. Per questo motivo il FMI raccomanda alle autorità di vigilanza di limitare siffatte decisioni di investimento basate sui rating e di incoraggiare piuttosto gli investitori a fondarsi maggiormente sui loro propri obblighi di diligenza.

A seconda della situazione del mercato il Consiglio federale considera in linea di massima sensata una simile raccomandazione. Al momento il Consiglio federale respinge tuttavia modifiche della legislazione attuale o ad esempio una limitazione dell'autonomia di investimento delle istituzioni di previdenza.

Risposta del Consiglio federale.