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10.409 · Iniziativa parlamentare · 2010-03-10

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 57 capoverso 6 LCStr è modificato come segue:

Nei taxi in servizio non è obbligatorio utilizzare dispositivi di sicurezza per fanciulli. Tale deroga è limitata ai perimetri urbani. I perimetri sono determinati dai Cantoni.

Begründung

1. Secondo l'articolo 3a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC), i passeggeri adulti dei veicoli a motore devono allacciarsi le cinture di sicurezza e i bambini devono viaggiare in seggiolini omologati. Queste misure di sicurezza permettono di proteggere efficacemente i passeggeri, sia che si tratti di adulti o di bambini, e di prevenire danni alla salute.

Lo stesso articolo sancisce che tale obbligo non è applicabile ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione. L'esenzione dall'obbligo è dovuta a ragioni di ordine pratico: considerando l'esiguo spazio disponibile e il fatto che un numero non indifferente di passeggeri viaggia in piedi, sarebbe assurdo imporre alle imprese di trasporto pubblico, in particolare a quelle attive in ambito urbano, di equipaggiare i loro veicoli con cinture di sicurezza e seggiolini per bambini.

L'obbligo previsto dall'ONC si applica invece ai taxi, vietando di fatto ai loro conducenti di trasportare bambini qualora i veicoli fossero sprovvisti di seggiolino regolamentare.

Il 14 ottobre 2009 il Consiglio federale ha modificato l'articolo 3a capoversi 1 e 4 ONC, estendendo l'obbligo del seggiolino a tutti i bambini minori di 12 anni di altezza inferiore a 150 centimetri.

2. Per poter trasportare un bambino un taxi deve disporre di due e ben presto di tre punti di ancoraggio distinti. Se non vi sono bambini da trasportare, i seggiolini depositati nel bagagliaio non lascerebbero più lo spazio necessario per le valigie.

3. A livello europeo, l'articolo 2 della direttiva 2003/20/CE permette agli Stati membri di esonerare i bambini dall'obbligo di essere assicurati al sedile con un apposito sistema di ritenuta quando viaggiano in taxi. La Francia, l'Italia, la Gran Bretagna, il Belgio, la Spagna e l'Austria hanno fatto uso di tale possibilità, e in tali Paesi i bambini possono viaggiare in taxi anche senza seggiolino.

4. In occasione dell'ora delle domande del 29 novembre 2009, alla domanda 09.5463, in cui si chiedeva il numero di incidenti di taxi in cui viaggiavano bambini, il Consiglio federale ha risposto: "L'Ufficio federale di statistica può unicamente fornire i dati relativi agli anni 2000, 2003, 2005, 2007 e 2008. Secondo tali dati, nel corso degli anni citati non vi sono stati incidenti di taxi che hanno comportato il ferimento o la morte di bambini minori di sette anni." Tenendo conto che attualmente i taxi non utilizzano sistematicamente i seggiolini per bambini grazie alla tolleranza delle polizie cantonali si può concludere che il rischio di incidenti è basso.

5. Le famiglie possono ricorrere ai servizi dei taxi per recarsi alla stazione o all'aeroporto oppure, se una famiglia ha deciso di rinunciare all'auto privata, per recarsi dal pediatra o all'ospedale in caso d'urgenza. Per facilitare la vita a tali famiglie si giustifica pertanto la soppressione, almeno parziale, dell'obbligo del seggiolino sui taxi.

La proposta mira a sopprimere l'obbligo all'interno del perimetro urbano. È infatti all'interno degli agglomerati che i servizi dei taxi sono più richiesti e i rischi legati alla circolazione stradale sono più bassi, visti i limiti di velocità di 50 o 30 chilometri l'ora.

Poiché le autorità cantonali conoscono la rete stradale delle città meglio dell'USTRA, in particolare le vie più rapide o pericolose, è opportuno attribuire ai cantoni la competenza di definire i perimetri all'interno dei quali l'obbligo del seggiolino per i taxi è soppresso.

Considerando che nella sua risposta all'interpellanza Sommaruga Carlo 09.3588, "Per taxi a misura di famiglia", il Consiglio federale si è opposto a una modifica dell'ONC, la deroga all'obbligo del seggiolini sui taxi può essere introdotta unicamente attraverso una modifica della legge sulla circolazione stradale (LCStr), ciò che propone l'autore della presente iniziativa parlamentare.