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10.4107 · Mozione · 2010-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di accordare a tutte le persone che presentano una richiesta di riconoscimento di un caso di rigore il diritto di interporre ricorso contro le decisioni negative del cantone, abrogando l'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'asilo (LAsi).

Begründung

L'articolo 14 capoverso 4 LAsi prevede che i richiedenti l'asilo respinti o le persone la cui procedura d'asilo è ancora pendente non hanno qualità di parte in caso di decisione negativa in materia di casi di rigore da parte delle autorità cantonali di migrazione e quindi non possono impugnare la decisione cantonale ("L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell'Ufficio federale").

Tale disposizione è in contrasto con la garanzia della via giudiziaria prevista dalla Costituzione federale (art. 29a), introdotta in occasione della riforma giudiziaria, secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Secondo il commento alla Costituzione svizzera, le deroghe, anche se previste all'articolo 29a capoverso 2 della Costituzione, si riferiscono tuttavia in primo luogo ai cosiddetti "actes de gouvernement" (p. es. decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri).

Soltanto una possibilità di ricorso permette di evitare che decisioni arbitrarie passino in giudicato. Inoltre, la verifica da parte di un giudice permetterebbe in certo qual modo di circoscrivere il problema della "lotteria" dei casi di rigore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il principio dell'esclusività della procedura d'asilo, fino alla sua partenza un richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo (art. 14 cpv. 1 legge sull'asilo; LAsi). Tale normativa si propone di impedire che il richiedente l'asilo presenti abusivamente una serie di domande e ricorsi diversi al fine di prolungare la durata della procedura. Il disciplinamento dei casi di rigore (art. 14 cpv. 2 LAsi), in vigore dal 1° gennaio 2007, costituisce una deroga al principio dell'esclusività. Di norma un caso di rigore è esaminato su domanda del richiedente l'asilo o del suo rappresentante presso le autorità del cantone di soggiorno, a condizione in particolare che la persona risieda in Svizzera da almeno cinque anni e sia ben integrata (art. 14 cpv. 2 LAsi). Se le autorità cantonali ritengono tali condizioni adempiute, il rilascio del permesso di dimora deve essere approvato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM). Le persone interessate hanno qualità di parte soltanto nella procedura di approvazione presso l'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi). Se l'approvazione è negata, possono interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Se le autorità cantonali giungono alla conclusione che non sussiste un caso di rigore, l'UFM non è interpellato per approvazione e la procedura è di norma conclusa con una semplice comunicazione al richiedente, senza possibilità di ricorso.

Il Tribunale federale ha criticato tale procedura in una recente decisione di principio (decisione del 15 dicembre 2010, 2D_41/2010, consid. 4.3.2), constatando che la garanzia della via giudiziaria sancita dalla Costituzione (art. 29adella Costituzione) è violata, ma che l'articolo 14 capoverso 4 LAsi va applicato in virtù del carattere determinante delle leggi federali. Circoscrivendo i diritti delle parti, il legislatore intendeva infatti evitare che l'esecuzione degli allontanamenti fosse inopportunamente ritardata presentando richieste immotivate e ricorrendo a tutti i rimedi giuridici previsti sul piano cantonale.

Anche le prassi cantonali finora applicate ai casi di rigore non portano a concludere che la modifica legislativa proposta sia indispensabile. Inoltre, la creazione di un'ulteriore possibilità di ricorso nei cantoni non eliminerebbe le disparità nelle prassi cantonali fatte valere dall'autrice della mozione, poiché le decisioni cantonali di ultimo grado non potrebbero essere impugnate presso il Tribunale federale.

Per i motivi summenzionati il Consiglio federale ritiene che la limitazione della possibilità di impugnare le decisioni cantonali, prevista all'articolo 14 capoverso 4 LAsi, vada mantenuta.

7

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.