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10.4114 · Interpellanza · 2010-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Visto l'ampio margine di apprezzamento di cui dispongono i cantoni, la normativa in materia di casi di rigore si trasforma in una "lotteria" inconciliabile con il principio della parità di trattamento. La prassi dimostra che continuano a sussistere differenze notevoli riguardo al trattamento delle richieste di riconoscimento di casi di rigore e al loro inoltro all'Ufficio federale della migrazione (UFM) da parte dei singoli cantoni. L'ampio margine di apprezzamento è dovuto, da un lato, alla disposizione potestativa prevista nella legge sull'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi) e, dall'altro, ai criteri generalmente determinanti per il riconoscimento dei casi di rigore, che richiedono spiegazioni esaustive.

Circa un anno fa l'UFM ha emanato un'istruzione che si proponeva di armonizzare la prassi in materia di casi di rigore precisando i criteri determinanti per il riconoscimento (istruzioni UFM, I. Settore degli stranieri, 5. Soggiorno senza attività lucrativa, giustificato da un interesse pubblico importante e in casi personali particolarmente gravi, pag. 21 segg., aggiornato all'1° luiglio 2009).

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali sono i risultati dei tentativi di armonizzazione profusi dall'UFM?

2. Qual è la situazione nei singoli cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le direttive esaustive e dettagliate dell'Ufficio federale della migrazione citate nella motivazione dell'interpellanza, tese a coordinare la prassi cantonale in materia di casi di rigore, hanno portato ad un'ampia armonizzazione. Definiscono il margine di apprezzamento e forniscono ai cantoni linee guida vincolanti per regolamentare i casi personali particolarmente gravi. Siccome i criteri menzionati nell'articolo 31 lettere a-g dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) sono stati concretizzati ulteriormente, i cantoni dispongono di direttive dettagliate per prendere una decisione. Tuttavia, i cantoni decidono autonomamente in base alle disposizioni federali se intendono sottoporre alla Confederazione una richiesta di concessione dell'autorizzazione per casi di rigore. Non esiste un diritto al rilascio di una tale autorizzazione.

Le cifre rilevate dall'Ufficio federale della migrazione e pubblicate su Internet mostrano che le normative in materia di casi di rigore sono di principio applicate in tutti i cantoni. Tuttavia sussistono differenze sul piano regionale, dovute anzitutto al diverso numero di stranieri in situazione irregolare presenti da tanto tempo nei cantoni nonché al numero di richiedenti l'asilo respinti e di persone ammesse provvisoriamente. Sono tuttavia necessari accertamenti supplementari per individuare i motivi di tali differenze e conseguire una più ampia armonizzazione (cfr. risposta alla domanda 2).

2. L'Ufficio federale della migrazione è costantemente in contatto con i cantoni. Un'analisi più precisa della situazione nei cantoni presuppone tuttavia che venga svolto uno studio. L'Ufficio federale della migrazione commissionerà un tale studio entro la fine del 2011, ne renderà noti i risultati e deciderà in merito alla necessità di adottare eventuali misure.

Risposta del Consiglio federale.