10.4125 · Postulato · 2010-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di vagliare ed elaborare proposte di soluzione affinché le madri che rinviano l'inizio del pagamento dell'indennità di maternità conformemente all'articolo 16c capoverso 2 LIPG abbiano diritto a una sostituzione adeguata del salario.
Begründung
Lo scopo del congedo maternità è permettere alla madre di riprendersi dalla fatica della gravidanza e del parto, di occuparsi del neonato e di instaurare la relazione madre-bambino. Se il neonato deve restare più a lungo in ospedale per ragioni di salute, la durata del congedo maternità in cui la madre può occuparsi intensamente del bambino è accorciata. Per questo motivo la madre ha la possibilità, prevista dalla legge (art. 16c cpv. 2 LIPG), di spostare l'inizio dell'indennità al giorno in cui il figlio è accolto a casa. A partire da questo momento inizia il versamento dell'indennità giornaliera per 14 settimane.
Secondo la vigente legge sul lavoro la madre non può lavorare nelle prime otto settimane successive al parto. Siccome in caso di rinvio il versamento dell'indennità di maternità inizia il giorno in cui il figlio è accolto a casa, per la madre risulta un periodo non retribuito.
Il Consiglio federale è invitato a vagliare ed elaborare proposte di soluzione affinché il periodo tra la nascita e l'inizio del congedo maternità possa essere indennizzato in maniera adeguata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.