Procedura di destituzione per motivi gravi di un consigliere federale nel corso della legislatura
10.413 · Iniziativa parlamentare · 2010-03-15
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
All'articolo 175 della Costituzione federale è aggiunto un capoverso 5:
L'Assemblea federale può destituire i membri del Consiglio federale con una maggioranza assoluta di due terzi.
Begründung
Una volta eletto dall'Assemblea federale, un membro del Consiglio federale non può essere deposto durante i quattro anni del suo mandato. Tuttavia, in casi fortunatamente rari, deve esserci la possibilità di destituire un ministro. Non mi riferisco ai casi di incapacità (già contemplata nella legge sul Parlamento), bensì alle potenziali situazioni seguenti, qualora:
- sia messa in dubbio l'onestà di un consigliere federale (p. es. caso Kopp) e questi non si decida a rassegnare le dimissioni;
- l'operato di un consigliere federale nuoccia gravemente alla credibilità della Svizzera sul piano internazionale;
- un consigliere federale violi manifestamente e durevolmente la collegialità del Consiglio federale imposta dalla Costituzione federale;
- un consigliere federale abbia perso definitivamente la fiducia del Parlamento per aver esercitato una politica errata.
Attualmente, in questi casi l'Assemblea federale deve fare pressione affinché il consigliere federale rassegni le dimissioni o aspettare la fine della legislatura, con il rischio che la situazione si aggravi.
Per cautelarsi da tale situazione, l'Assemblea federale dovrebbe invece poter destituire i membri del Consiglio federale. Affinché sia effettiva, la decisione deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi dei membri eletti. La procedura di destituzione deve infatti rimanere eccezionale ed essere fondata su una constatazione politica ampiamente condivisa.