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10.4134 · Mozione · 2010-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di atto normativo che permetta di obbligare gli operatori delle telecomunicazioni attivi sul territorio nazionale a fornire sistemi di visualizzazione dei dati trasmessi, soprattutto tramite Internet, per ogni nuovo protocollo ancor prima della messa in produzione.

Begründung

La lotta contro la criminalità in Svizzera implica una padronanza tecnologica soprattutto per quanto riguarda le intercettazioni.

La misura proposta dovrebbe permettere di facilitare il lavoro degli inquirenti nell'analisi dei flussi dei dati trasmessi dagli operatori delle telecomunicazioni, obbligandoli a fornire un supporto tecnologico alle autorità di perseguimento penale. È normale esigere da queste imprese che beneficiano di concessioni di apportare, in occasione della messa in produzione di un nuovo sistema di comunicazione, una soluzione tecnica a costi contenuti, che permetta di controllare i flussi che transitano attraverso i loro sistemi. Gli operatori che realizzano importanti profitti grazie a tali concessioni devono contribuire alla padronanza delle tecnologie che utilizzano e mettono a disposizione dei cittadini.

Questa soluzione sarebbe vantaggiosa per l'insieme delle autorità di perseguimento penale e, nel contempo, contribuirebbe a rafforzare la sicurezza dei cittadini. La Svizzera è infatti il Paese che registra i costi più elevati delle indagini di polizia attraverso intercettazioni telefoniche. Inoltre, è possibile effettuare intercettazioni su Internet (per esempio nei sistemi di chat), sebbene ciò sia molto difficile e oneroso. I costi ad esse legati inducono numerosi giudici istruttori o procuratori a non richiedere tali intercettazioni nell'ambito delle loro inchieste, che risultano così più complicate o addirittura rischiano di fallire.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a mettere a disposizione sistemi di visualizzazione dei dati da trasmettere già prima dell'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione. Tale misura dovrebbe ridurre, tra gli altri, i costi di sorveglianza.

Per le forme di sorveglianza disciplinate nell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11), i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad attuare le direttive tecniche definite dal servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SSCPT) e a trasmettergli in copia i dati di telecomunicazione. Se misure di sorveglianza concernenti nuovi servizi di telecomunicazione non ancora disciplinati in modo specifico sono ordinate e approvate dal competente giudice dei provvedimenti coercitivi, il SSCPT definisce l'attuazione tecnica nel singolo caso (cosiddette misure speciali di sorveglianza). All'atto pratico il SSCPT impiega a tal fine le proprie tecnologie di sorveglianza. Secondo l'articolo 15 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e gli articoli 18 e 26 OSCPT, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono già oggi tenuti a collaborare e devono essere in grado, a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale di un nuovo servizio di telecomunicazione, di eseguire sorveglianze, ossia di intercettare i corrispondenti dati. La ricezione e il trattamento di tali dati compete poi al SSCPT.

I sistemi di visualizzazione necessari per l'analisi dei dati trasmessi dai fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere implementati sul sistema di trattamento gestito dal SSCPT. La valutazione di tali dati non dovrebbe essere effettuata da fornitori privati di servizi di telecomunicazione, poiché si tratta di un compito molto delicato di perseguimento penale. Lo Stato non sarebbe più in grado di garantire un controllo sufficiente sui dati raccolti, che i fornitori dovrebbero salvare e trattare in maniera intensiva. Tale modo di procedere non sarebbe ammissibile soprattutto sotto il profilo della protezione dei dati. L'avamprogetto di revisione della LSCPT prevede inoltre di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a trasmettere al SSCPT, in qualsiasi momento e su richiesta, informazioni dettagliate relative alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi di telecomunicazione. Per il momento tale disposizione, che punta a garantire la possibilità di sorvegliare la corrispondenza, è sufficiente. Se si obbligassero i circa 700-800 fornitori di servizi di telecomunicazione a sviluppare propri sistemi di visualizzazione, ci si ritroverebbe con una pletora di sistemi, il che non gioverebbe né alle autorità di perseguimento penale né al SSCPT.

Subordinare la commercializzazione di un nuovo servizio di telecomunicazione all'implementazione e a test riusciti di un sistema di visualizzazione proprio al fornitore frenerebbe notevolmente le innovazioni. Occorrerebbe infatti redigere e testare regolamenti tecnici, il che richiederebbe determinati investimenti. Inoltre, l'offerta di servizi di telecomunicazione non sottostà all'obbligo di ottenere una concessione. Concessioni sono tuttavia necessarie per il servizio universale (art. 14-19b della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni, LTC; RS 784.10, e art. 12-26 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione, OST; RS 784.101.1) e per l'utilizzo dello spettro delle frequenze di radiocomunicazione (art. 22-27 LTC, art. 15-48 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, OGC; RS 784.102.1). La restrizione ai fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti al regime della concessione non è giustificata sotto il profilo della sorveglianza.

Per quanto concerne i costi di sorveglianza, in generale occorre osservare che in Svizzera i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad acquistare e installare a loro spese le attrezzature necessarie alla sorveglianza. Per contro, sono indennizzati per le misure concrete di sorveglianza che devono attuare. Bisogna tuttavia distinguere tra sorveglianze normali e misure speciali di sorveglianza. Più il numero di sorveglianze che possono essere effettuate secondo le procedure normali è elevato, più alto è il potenziale di risparmio. A tal fine è previsto che le nuove tecnologie (Internet e sistemi di chat) siano disciplinate come misure standard, in modo da permettere l'intercettazione uniforme ed economica dei dati provenienti da misure di sorveglianza.

Conclusione: i fornitori di servizi di telecomunicazione devono trasmettere al SSCPT i dati risultanti da una sorveglianza dopo aver eliminato le codificazioni da loro introdotte. Le attrezzature necessarie per la trasmissione dei dati devono essere acquistate e installate dai fornitori di servizi di telecomunicazione stessi, a loro spese. Il SSCPT gestisce un sistema di trattamento e procede alla visualizzazione dei dati consegnati. Delegare tale compito ai fornitori di servizi di telecomunicazione significherebbe sottrarre tali dati al controllo statale, il che non sarebbe ammissibile sotto il profilo della protezione dei dati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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