Lexipedia

10.415 · Iniziativa parlamentare · 2010-03-15

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

1. Il Codice penale svizzero dev'essere modificato in modo che anche pregiudizi rilevanti arrecati a un'azienda per negligenza, perpetrati o ammessi dalla gestione o da altri organi della direzione aziendale, siano puniti.

2. La legislazione in materia fiscale dev'essere modificata in modo che il concorso alla riduzione intenzionale e/o reiterata del debito fiscale all'estero, segnatamente anche in caso di sottrazione di importanti importi fiscali all'estero, sia punibile.

Begründung

Nel quadro della controversia fiscale tra UBS e Stati Uniti è emerso che collaboratori di UBS negli Stati Uniti hanno indotto attivamente cittadini statunitensi alla sottrazione sistematica d'imposte. Con ogni probabilità, gli organi dirigenti di UBS erano a conoscenza di tale situazione e l'hanno sostenuta o almeno tollerata. Negli Stati Uniti, UBS si è trovata di conseguenza in una situazione così delicata da sentirsi minacciata nella sua stessa esistenza. Il Tribunale amministrativo federale lo ha constatato nell'ambito della procedura di pubblicazione degli atti relativi a clienti bancari statunitensi. In relazione alla crisi finanziaria, innescatasi in seguito allo scoppio della bolla dei subprime, è risultato che i responsabili di UBS sono incorsi in rischi sproporzionati per negligenza e sprezzanti dei principi della gestione ordinaria, provocando una situazione di minaccia per l'esistenza stessa di UBS che ha indotto la Confederazione svizzera a indire un'azione di salvataggio con un miliardo di franchi. In questa difficile fase e anche negli anni precedenti, i responsabili di UBS hanno inoltre versato ingenti bonus danneggiando gravemente la banca.

Alla luce di questi eventi, il PS ha inoltrato al Ministero pubblico di Zurigo due denunce penali. Il Ministero pubblico ha rinunciato in entrambi i casi all'apertura di un'inchiesta contro i responsabili di UBS, adducendo come motivazione che i fatti illustrati non erano punibili, in particolare non era data la fattispecie dell'amministrazione infedele (art. 158 CP). Il Ministero pubblico ha inoltre precisato che l'aiuto a una sottrazione d'imposta prestato all'estero non è punibile poiché non è data la corrispondente base legale. Ciò significa che persino gravi mancanze a livello aziendale in Svizzera non sono punibili secondo la legislazione vigente. Questa circostanza è contraria al senso di giustizia dell'opinione pubblica e deve quindi essere modificata.