Riduzione degli oneri amministrativi nella fornitura di personale a prestito
10.4162 · Mozione · 2010-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire un'aliquota di contribuzione unica destinata alla formazione continua e alle spese d'esecuzione per tutti gli impieghi temporanei in imprese con un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. La riscossione e l'amministrazione dell'aliquota così come dei contributi per il pensionamento flessibile verrebbero gestiti, dietro pagamento, dalla cassa di compensazione del settore della fornitura di personale a prestito.
Inoltre, se a seguito di negoziazioni il settore della fornitura di personale ottenesse un proprio CCL, l'articolo 20 della legge sul collocamento (LC) andrebbe applicato in maniera sussidiaria a tale CCL di obbligatorietà generale.
In ragione di quanto precede, al Parlamento va presentata una modifica dell'articolo 20 LC.
Begründung
Per la fornitura di personale alle aziende con un CCL di obbligatorietà generale le agenzie di lavoro temporaneo sono tenute, secondo quando stabilito dall'articolo 20 LC, ad applicare le disposizioni vigenti presso l'azienda in materia salariale e di durata del lavoro. Dall'aprile del 2006 le imprese per la fornitura di personale a prestito sono altresì tenute al versamento di contributi agli organi paritetici dei vari CCL di obbligatorietà generale per le spese d'esecuzione, la formazione continua e il pensionamento flessibile. L'inasprimento dei CCL è stato determinato dal timore che la libera circolazione delle persone possa aumentare i casi di dumping salariale anche nel settore della fornitura di personale.
Tuttavia, uno studio della Seco ha dimostrato da un lato che presso le agenzie di fornitura di personale non è stato rilevato un numero di infrazioni maggiore rispetto a quanto rilevato presso altri datori di lavoro e, dall'altro lato, che il rispetto di 70 diversi CCL di obbligatorietà generale e il versamento dei contributi a 70 diversi organi rappresenta un enorme onere amministrativo per tali agenzie. Inoltre, né i lavoratori temporanei né le agenzie di lavoro temporaneo beneficiano dei contributi per le spese d'esecuzione e la formazione continua, il cui importo annuo si situa fra i 3 e i 4 milioni di franchi. L'introduzione di un'unica aliquota e di un pagamento centralizzato permetterebbe di ridurre l'onere amministrativo in questione, mentre l'amministrazione dei contributi da parte delle casse di compensazione settoriali garantirebbe alle agenzie di lavoro temporaneo e ai lavoratori temporanei di poter usufruire delle prestazioni nella misura dei contributi versati.
L'assoggettamento della fornitura di personale a prestito a diversi CCL di obbligatorietà generale secondo l'articolo 20 LC viola la libertà sindacale del fornitore di personale a prestito. La modifica dell'articolo 20, al fine di renderlo un articolo sussidiario, permetterebbe di eliminare l'incostituzionalità della disposizione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° aprile 2006 sono state inasprite le misure di accompagnamento contro il dumping sociale e salariale a seguito dell'estensione della libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri. L'intenzione del legislatore era, da un lato, quella di proteggere i lavoratori e, dall'altro lato, di fissare per tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori sul mercato svizzero gli stessi obblighi e gli stessi oneri stabilendo uguali condizioni d'assunzione. Per tale ragione, tramite la modifica dell'articolo 20 della legge sul collocamento (LC) i fornitori di personale a prestito sono stati assoggettati all'obbligo di versare i contributi per le spese d'esecuzione, di formazione continua e di pensionamento flessibile per i rami con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. In precedenza gli operatori che impiegavano personale a prestito potevano avere prezzi migliori poiché non obbligati a pagare i contributi sopra menzionati. Una tale situazione portava a distorsioni della concorrenza e all'effetto, non voluto, di incentivare la sostituzione del personale fisso con personale a prestito.
Inizialmente, il provvedimento aveva determinato un aumento dell'onere amministrativo per i fornitori di personale a prestito ma, da quattro anni, la sua attuazione procede senza problemi confermando la validità del provvedimento stesso. Anche l'onere amministrativo è da relativizzare dato che solo pochi fornitori di personale sono attivi in numerosi settori che prevedono un CCL di obbligatorietà generale.
I partner sociali stabiliscono il contenuto di un CCL a seconda delle necessità del settore e, lo stesso principio, vale per la regolamentazione dell'esecuzione e della formazione continua, che comporta costi e contributi diversi. Di norma la Confederazione non interviene nelle trattative autonome dei partner sociali. Definire un'aliquota di contribuzione unica per l'esecuzione e la formazione continua a livello statale sarebbe un'intrusione nell'autonomia negoziale dei partner sociali. E invece possibile che i partner sociali del settore interinale auspichino l'uniformazione delle aliquote per lo stesso contratto collettivo di lavoro.
Per quanto concerne la riscossione e la gestione dei contributi, se venisse istituito un nuovo organo d'esecuzione (la cassa di compensazione settoriale swisstempcomp) l'onere sarebbe ancora maggiore. Quanto detto vale innanzitutto per il pensionamento flessibile, che esiste al momento solamente per cinque rami.
Attualmente non è certa l'istituzione di un CCL per il settore del personale a prestito. Il Consiglio federale accoglierebbe favorevolmente un accordo dei partner sociali in merito a un CCL poiché ciò permetterebbe, in seguito, di dichiarare l'obbligatorietà generale. Se fosse istituito e dichiarato di obbligatorietà generale tale CCL, il Consiglio federale ritiene che un CCL applicabile esclusivamente alle aziende di fornitura di personale a prestito e al personale a prestito avrebbe precedenza rispetto ai CCL di obbligatorietà generale dei singoli rami, ma soltanto se le disposizioni di deroga previste risultassero equivalenti alle corrispondenti disposizioni dei CCL dei singoli rami.
Per le ragioni sopra elencate il Consiglio federale ritiene che una modifica dell'articolo 20 LC non sia necessaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.