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10.4163 · Postulato · 2010-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le diverse vie che permetterebbero di trovare delle soluzioni ai problemi posti dall'applicazione dell'articolo 114 del Codice penale svizzero. Questo studio dovrebbe in particolare valutare i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse soluzioni, che in ogni caso dovrebbero prevedere condizioni molto severe. Lo studio potrebbe permettere di condurre un dibattito sereno, approfondito e misurato sul tema dell'eutanasia attiva diretta.

Begründung

Il 6 dicembre scorso il tribunale di polizia del distretto di Boudry (NE) ha assolto l'ex dottoressa cantonale di Neuchâtel accusata di eutanasia attiva diretta (art. 114 del Codice penale). Questo medico, membro dell'associazione Exit, era infatti accusato di aver compiuto il gesto fatale che ha messo fine alla vita di una persona colpita da un male incurabile che chiedeva di morire in condizioni dignitose. Le sue condizioni non consentivano infatti alla malata di aprire da sola la flebo contenente il liquido letale. Il giudice ha ritenuto che l'ex medico cantonale non aveva altra alternativa per preservare la dignità umana e la volontà della paziente e ha riconosciuto che la sua decisione è stata dettata dall'urgenza del caso.

Questa sentenza, che riguarda un caso particolarmente raro, pone nuovamente la questione dell'applicazione dell'articolo 114 del Codice penale. Infatti, in gran parte dei casi la persona affetta da una malattia incurabile è ancora fisicamente in grado di porre fine ai propri giorni, con l'aiuto di persone che preparano il prodotto letale. L'assistenza al suicidio è prevista dall'articolo 115 del Codice penale, che esenta da qualsiasi pena la persona che agisce senza fini egoistici. Il confine tra i due gesti è tuttavia molto sottile: basta che la perfusione non possa essere aperta dalla persona malata - e che quindi questa non sia più in grado di compiere il gesto letale - perché la qualifica giuridica cambi radicalmente, passando dall'articolo 115 all'articolo 114 del Codice penale.

Ci rendiamo perfettamente conto che questo problema sociale è estremamente delicato e merita un dibattito approfondito, sereno e misurato, poiché sono in gioco questioni etiche fondamentali. Tuttavia, al giorno d'oggi è ancora accettabile che una persona la quale, per compassione e umanità, aiuta a morire in modo dignitoso un malato incurabile in fase terminale, in balia di sofferenze insopportabili e irrimediabili e non più in grado di porre fine ai propri giorni, venga deferita dinanzi a un giudice e talvolta condannata? Noi non siamo di questo avviso.

A nostro parere, non si tratta affatto di favorire o fare l'apologia dell'eutanasia attiva diretta, ma di permettere di trovare una soluzione ragionevole e sensata per casi reali, seppur rari. Inoltre, ci sembra deplorevole opporre l'eutanasia attiva, che va praticata in casi eccezionali e in condizioni assai rigide, alle cure palliative, poiché non vi è concorrenza, bensì complementarietà. Tale punto era già stato evidenziato nel rapporto di marzo 1999 in materia di assistenza al suicidio stilato dal gruppo di lavoro del Dipartimento federale di guistizia e polizia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il dibattito riguardo all'articolo 114 del Codice penale (omicidio su richiesta della vittima) non è nuovo. L'autore del postulato, che corrisponde in gran parte all'iniziativa parlamentare Cavalli 00.441, "Punibilità dell'eutanasia attiva. Nuove disposizioni", respinta l'11 dicembre 2001 in Consiglio nazionale, chiede al Consiglio federale di esprimersi nuovamente su questioni di cui si era già occupato in occasione del rapporto del Dipartimento federale di guistizia e polizia del 24 aprile 2006 "Eutanasia e medicina palliativa. La Confederazione deve legiferare?". Il rapporto, stilato in risposta alle mozioni 03.3180, "Eutanasia e medicina palliativa", e 05.3352, "Eutanasia. Attività peritale", rammenta che l'omicidio diretto volontario di un terzo è punito dal diritto svizzero anche se commesso su richiesta esplicita di una persona affetta da malattia incurabile ansiosa di mettere fine alle proprie sofferenze. Si ricorda anche che l'omicidio su richiesta della vittima è oggetto di un trattamento privilegiato rispetto all'omicidio intenzionale, in quanto è passibile di una pena meno severa. In seguito ad analisi approfondita, il 31 maggio 2006 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che in Svizzera il divieto di uccidere si applica senza limitazioni e che l'eutanasia attiva diretta è quindi vietata. Ha inoltre sostenuto che non occorre legiferare sul piano federale in materia di assistenza diretta e indiretta al suicidio. Il Consiglio federale non vede alcun motivo di rivedere la sua posizione in seguito alla decisione del tribunale di polizia del distretto di Boudry del 6 dicembre 2010. Tale decisione dimostra soltanto che le autorità giudiziarie dispongono dei mezzi necessari a tenere debitamente conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.