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Rispetto della libertà della scienza e della ricerca nelle istituzioni universitarie che beneficiano di fondi federali

10.4167 · Interpellanza · 2010-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza del caso di attentato alla libertà della scienza e della ricerca, come pure ai diritti d'autore, alla persona e alla carriera di un primario dell'ospedale universitario e professore dell'Università di Zurigo?

2. Di quali strumenti dispongono la Confederazione e il Fondo nazionale svizzero (FNS) per prevenire e sanzionare casi inaccettabili come questo?

3. È stato fatto ricorso a questi strumenti nel caso in questione?

Begründung

All'inizio del 2009 un primario dell'ospedale universitario e professore dell'Università di Zurigo è stato messo alla porta dall'ospedale e non ha più potuto portare avanti le sue attività di ricercatore, professore e direttore di numerosi lavori di tesi. Il tribunale amministrativo cantonale, chiamato a pronunciarsi sul caso, ha ravvisato la lesione di diversi diritti dell'interessato e in particolare la violazione dell'articolo 20 della Costituzione federale ("La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita") e riconosciuto alla vittima, la cui carriera professionale e salute fisica sono stati gravemente danneggiati, il diritto a una riparazione morale.

Oltre ad avere portato a conseguenze personali drammatiche, la vicenda solleva anche interrogativi sugli strumenti di cui dispongono la Confederazione e il FNS per prevenire casi come questo, per intervenire e se necessario per prendere misure punitive adeguate. È inconcepibile che l'impiego di soldi pubblici sia messo in pericolo da tali pratiche e, in maniera generale, da metodi di gestione che distruggono il lavoro di un gruppo di ricercatori e in particolare quello del loro capo.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale prende atto dei problemi emersi durante la realizzazione di due progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS). Tuttavia, può pendere posizione soltanto sulle questioni che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione e del FNS e non su quelle che riguardano altre competenze, relative alle procedure e ai conflitti tra le parti e le istituzioni interessate.

Su mandato della Confederazione, il FNS promuove la ricerca scientifica. La concessione dei sussidi del FNS vincola i beneficiari a rispettare le prescrizioni previste dalle relative basi legali. I fondi per la ricerca vengono concessi ai ricercatori a titolo individuale in virtù dei criteri previsti dai diversi strumenti di promozione, in particolare sulla base dell'eccellenza scientifica.

Le basi legali del FNS prevedono sanzioni conformemente alla legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1; art. 11a): il regolamento dei sussidi del FNS ("Beitragsreglement - Reglement des Schweizerischen Nationalfonds über die Gewährung von Beiträgen" / "Règlement des subsides - Règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides", soltanto in tedesco e francese), approvato dal Consiglio federale, ne fissa i principi (art. 45), che vengono precisati più dettagliatamente dalle disposizioni esecutive. Nel febbraio del 2009, per disciplinare l'indagine su eventuali violazioni delle regole sull'integrità scientifica e la loro repressione, il Consiglio nazionale della ricerca del FNS ha pubblicato un regolamento sulla gestione del comportamento scorretto dei richiedenti e dei beneficiari di sussidi in ambito scientifico ("Reglement des Forschungsrates über den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten von Gesuchstellenden sowie Beitragsempfängerinnen und -empfängern", soltanto in tedesco). Le infrazioni di cui agli articoli 37 e 38 della legge sui sussidi (RS 616.1) vengono sanzionate dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) conformemente alle disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

Dal caso in questione emerge che i principi e le regole di procedura applicabili hanno avuto effetto e hanno permesso di garantire un utilizzo conforme alla legge dei fondi di ricerca. Alla luce di queste premesse, come per l'interpellanza Vischer 10.3924 sullo stesso tema, il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellanza:

1. Conoscenza dei fatti: la SER, in quanto autorità competente per la promozione della ricerca, viene informata regolarmente dal FNS su tutti gli elementi importanti per la Confederazione che riguardano le indagini in corso.

2./3. Possibilità di sanzioni da parte della Confederazione e del FNS: in virtù delle sue basi legali, il FNS ha valutato quali ripercussioni un conflitto all'ospedale universitario di Zurigo potesse avere sulla realizzazione di due progetti da esso sostenuti, considerando in particolare le conseguenze dell'impossibilità, per il beneficiario dei sussidi, di continuare le sue ricerche. Il FNS ha imposto le seguenti misure: l'abbandono o l'interruzione dei progetti di ricerca interessati, la restituzione degli importi addebitati illecitamente ai conti di progetto, nonché la conclusione di una convenzione tra l'ospedale universitario e l'Università di Zurigo che permetterà di assicurare meglio, in futuro, il corretto svolgimento dei progetti promossi dal FNS che coinvolgono queste due istituzioni. Nel caso in questione le sanzioni previste, in particolare l'obbligo di restituzione dei contributi il cui impiego era contrario al regolamento, sono state efficaci. Infine, non vi è stato né un uso indebito dei fondi della Confederazione né una violazione della legge sui sussidi.

Risposta del Consiglio federale.

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