Contro l'estensione dei compiti che l'Autorità di sorveglianza dei revisori si attribuisce autonomamente e in assenza di una base legale
10.421 · Iniziativa parlamentare · 2010-03-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 4 capoverso 1 della legge sui revisori (LSR) dev'essere completato come segue:
Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata. È considerata incensurata una persona in grado di presentare un estratto del registro delle esecuzioni e un estratto del casellario giudiziale ineccepibili, fermo restando che tale elenco è esaustivo.
Begründung
Con la legge sui revisori (LSR) emanata nel 2007 è stata istituita l'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR), competente per la nuova procedura di abilitazione e per la sorveglianza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Avendo il compito di esaminare società con azioni quotate in borsa, tali imprese vanno sottoposte a loro volta a un controllo approfondito da parte dell'ASR. Per contro quest'ultima non è tenuta a sorvegliare le attività dei periti revisori da essa abilitati, non essendovi una disposizione in tal senso nella legge. Ciononostante l'ASR trae spunto dal requisito di incensuratezza previsto nell'articolo 4 LSR, indispensabile all'abilitazione, per includervi l'indipendenza dei revisori di cui agli articoli 728 e 729 CO. Essa opera tale inclusione nonostante nella legge sui revisori la possibilità di un'interpretazione e applicazione estensiva da parte dell'ASR nel senso sopra indicato non risulti chiara né sia deducibile. L'osservanza delle prescrizioni sull'indipendenza secondo l'articolo 728 CO concerne unicamente i casi di imprese di revisione sottoposte a sorveglianza statale (art. 9 cpv. 1 LSR) e non i periti revisori. Agendo in tal modo, l'ASR estende l'applicazione del requisito d'indipendenza anche ai periti revisori, andando contro la volontà del legislatore. Il concetto di "incensuratezza" va pertanto circoscritto al suo significato originale.