10.423 · Iniziativa parlamentare · 2010-03-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) è modificata come segue:
Art. 15
...
Cpv. 5
In singoli casi, per coprire spese straordinarie che la Confederazione ha dovuto sostenere per tutelare la piazza finanziaria svizzera, il Consiglio federale può esigere dagli assoggettati alla vigilanza che hanno causato tali spese il pagamento di una tassa straordinaria in favore della Confederazione.
Begründung
Secondo il comunicato del Consiglio federale del 24 febbraio 2010, "accertamenti giuridici hanno dimostrato che non è possibile effettuare la traslazione dei costi per le due domande di assistenza amministrativa (nel caso UBS/USA) presentate dagli Stati Uniti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)". Per salvaguardare la piena indipendenza dell'autorità statale competente in materia di assistenza amministrativa, neppure una prestazione facoltativa da parte di UBS può essere accettata. Il presidente del consiglio d'amministrazione di UBS ha tuttavia più volte dichiarato che UBS sarebbe disposta ad assumersi i costi causati.
La modifica proposta della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari crea una base legale che renderebbe possibili simili traslazioni di costi. Occorre ovviamente tenere conto dei principi di equivalenza e di copertura dei costi, conformemente ai dettami del diritto amministrativo. L'ammontare della tassa straordinaria non può quindi essere determinato liberamente. Se l'ammontare della tassa straordinaria, invece di dipendere da una prestazione facoltativa dell'assoggettato alla vigilanza, potesse essere determinato d'ufficio dal Consiglio federale, si scongiurerebbe il pericolo di intaccare l'indipendenza dell'autorità statale competente in materia di assistenza amministrativa.