10.427 · Iniziativa parlamentare · 2010-03-19
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Per quel che concerne la prassi in materia di concessione di permessi di soggiorno ai parenti di cittadini svizzeri, la legge federale sugli stranieri (LStr) deve essere adeguata alla decisione del 29 settembre 2009 del Tribunale federale. In tal modo i cittadini svizzeri non sranno più discriminati rispetto ai cittadini di altre nazionalità.
Begründung
Nella sua decisione 2C_196/2009, il Tribunale federale si è allineato alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Il diritto al ricongiungimento familiare non dipende più da un precedente soggiorno legale in uno Stato membro dell'UE/AELS. All'epoca dell'emanazione della legge federale sugli stranieri (LStr), il legislatore intendeva impedire la discriminazione dei cittadini svizzeri in materia di ricongiungimento familiare: lo statuto dei cittadini svizzeri con familiari stranieri non doveva essere più svantaggioso rispetto a quello dei cittadini di uno Stato UE/AELS.
Al termine del dibattito parlamentare il legislatore inserì nella legge due disposizioni, gli articoli 42 capoverso 2 e 47 capoverso 2, che garantivano ai cittadini svizzeri e ai loro familiari stranieri le stesse condizioni per il ricongiungimento familiare applicabili ai cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS. La parità di trattamento voluta dal legislatore, tuttavia, non si è mai tradotta in pratica. La formulazione dell'articolo 42 capoverso 2 LStr (che presuppone il precedente soggiorno dei familiari di cittadini svizzeri in uno Stato UE/AELS) rappresentava la situazione giuridica vigente all'epoca, ma non lasciava alcuno spiraglio aperto ai futuri sviluppi della giurisprudenza, in costante evoluzione, in materia di accordi sulla libera circolazione delle persone. La conseguenza è che si è giunti a una disparità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini degli Stati UE/AELS. Nella sua decisione del 22 gennaio 2010 (2C_135/2009), il Tribunale federale ha rilevato che non esistono motivi oggettivi che giustifichino tale disparità di trattamento. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri ha però deciso di attendere che fosse il legislatore a eliminare questa discriminazione. Nel far questo il Tribunale federale si è pure riferito a una mia precedente iniziativa parlamentare, la quale dimostrava che il legislatore aveva già individuato il problema. Dopo che il Tribunale federale ha ripreso la giurisprudenza relativa al caso Metock, il legislatore deve nuovamente adeguare la legge. Il Tribunale federale ha emanato una cosiddetta decisione incitativa ("Appellentscheid"): l'Alta corte ha in altre parole sollecitato il legislatore a eliminare la discriminazione mediante una modifica della legge. Altrimenti vi è il rischio che, sulla base dell'articolo 14 CEDU e del principio della preminenza del diritto internazionale, sia il Tribunale federale a sanare l'incompatibilità con la convenzione.