10.449 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo l'iniziativa parlamentare seguente:
L'amministrazione federale sta elaborando un progetto di legge federale sull'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali nell'ambito delle convenzioni di doppia imposizione. In tale legge deve essere iscritta una disposizione dal tenore seguente:
Lo scambio di informazioni spontaneo e automatico è escluso sia con le autorità fiscali svizzere sia con quelle straniere. L'emissione di dati bancari è consentita solo nella procedura di assistenza amministrativa individuale.
Begründung
La protezione della sfera privata del cliente bancario ha la priorità assoluta e costituisce la base su cui poggia la piazza finanziaria Svizzera. L'articolo 13 della Costituzione federale sancisce il diritto fondamentale al "rispetto della vita privata e familiare". Questa norma giuridica contempla in particolare anche la tutela del reddito e della situazione patrimoniale ed è completata dall'articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, che tratta della violazione del segreto bancario. Anche secondo questo articolo la protezione della sfera privata del cliente ha la priorità assoluta.
Per contro, la protezione della sfera privata non è mai stata garantita in caso di intrighi di natura criminale. La Svizzera coopera attivamente con le autorità estere nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria nel perseguimento di reati che spaziano dal riciclaggio di denaro sino all'"insider trading". Tale cooperazione include il blocco degli averi dei clienti e persino il loro successivo trasferimento alle autorità estere. Di recente, l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE è stato ripreso in oltre venti convenzioni di doppia imposizione al fine di migliorare l'assistenza amministrativa, pertanto i Paesi esteri dispongono di strumenti sufficienti per chiedere informazioni alla Svizzera in caso di sospetto fondato. Non sembra dunque opportuno completare i mezzi esistenti introducendo lo scambio di informazioni automatico o spontaneo, tanto più che in tal modo si pregiudicherebbe la protezione della sfera privata.
Attualmente, un gruppo di lavoro misto diretto dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) sta elaborando un progetto di legge federale sull'assistenza amministrativa nell'ambito delle convenzioni di doppia imposizione della Svizzera. Conformemente ai futuri criteri formulati dalla Svizzera e comunicati il 13 marzo 2009 dal Consiglio federale riguardo all'assistenza amministrativa secondo il modello dell'articolo 26 OCSE, il Consiglio federale ha escluso lo scambio di informazioni automatico e spontaneo tra le autorità fiscali. Questo principio potrà essere sancito a livello legislativo grazie alla sua iscrizione esplicita nella prevista legge federale.