10.456 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 143 del Codice penale svizzero deve essere completato da un nuovo capoverso 3 o con una formulazione di simile tenore da definire appositamente, come segue:
Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un profitto, si appropria di dati a cui ha accesso nell'ambito dei suoi compiti o li usa indebitamente nel suo interesse o nell'interesse altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Begründung
Lo spionaggio economico è una minaccia crescente. Rappresenta un pericolo sia per l'attrattiva della Svizzera in qualità di piazza economica sia per le molte imprese situate nel nostro Paese che sono attive nel settore della tecnologia o delle finanze e che trattano dati sensibili e segreti professionali. Il problema è aggravato dall'insufficiente protezione fornita dal Codice penale contro lo spionaggio economico. Il CP protegge soltanto contro l'acquisizione illecita di dati che non sono destinati all'autore; la trasmissione illecita di dati ai quali l'autore ha accesso nell'ambito della sua attività professionale non è punita. Occorre quindi colmare questa lacuna.