10.461 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'amministrazione federale sta elaborando un disegno di legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. In tale legge dovrà essere inserita una disposizione del tenore seguente:
Sono esclusi lo scambio di informazioni spontaneo e quello automatico nei confronti di autorità fiscali in Svizzera e all'estero. I dati bancari possono essere trasmessi soltanto nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa individuale.
Begründung
La protezione della sfera privata dei clienti delle banche ha la massima priorità ed è uno dei pilastri portanti della piazza finanziaria svizzera. Già l'articolo 13 della Costituzione federale sancisce il diritto fondamentale "al rispetto della vita privata e familiare". Questa norma comprende segnatamente anche la tutela della situazione reddituale e patrimoniale del singolo cittadino. La norma è completata dall'articolo 47 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, che concerne le violazioni del segreto bancario. Anche tale disposizione esprime chiaramente che l'obiettivo principale è la tutela della sfera privata del cliente.
Tuttavia la protezione della sfera privata non è mai stata garantita in relazione ad attività criminali. Nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria la Svizzera coopera a pieno titolo con le autorità estere nel perseguimento di reati che vanno dal riciclaggio di denaro fino alle operazioni insider. Questa cooperazione può portare anche al congelamento di averi depositati nelle banche e addirittura al loro successivo versamento alle autorità estere. Recentemente la normativa dell'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE è stata integrata in più di venti convenzioni sulla doppia imposizione allo scopo di migliorare l'assistenza amministrativa. Le autorità estere dispongono così di strumenti sufficienti per ottenere informazioni dalla Svizzera nei casi di sospetto fondato. Non è giustificato completare gli strumenti esistenti introducendo lo scambio di informazioni automatico o spontaneo, visto che in tal modo si minerebbe la protezione della sfera privata.
Un gruppo di lavoro congiunto sotto la direzione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) sta preparando un disegno di legge federale sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha enunciato i principi fondamentali che la Svizzera intende applicare in materia di assistenza amministrativa secondo il modello dell'articolo 26 OCSE; in tale sede il Consiglio federale ha escluso lo scambio di informazioni automatico e spontaneo tra autorità fiscali. Inserendo questa disposizione esplicita nella prevista legge federale si può ancorare a livello di legge questo principio.