10.477 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Il Codice penale (CP) deve essere completato dall'articolo 19bis del tenore seguente:
Se al momento del fatto l'autore era turista, con o senza visto valido, oppure cittadino straniero senza permesso di dimora, il giudice inasprisce la pena.
Begründung
Analogamente all'articolo 19 CP, che conferisce al giudice la possibilità di irrogare una pena attenuata a chi ha agito con scemata responsabilità, il giudice dovrebbe disporre della possibilità di inasprire la pena da irrogare a chi - per lo più in gruppo - entra in Svizzera quale "turista del crimine", addirittura in modo illegale, con lo scopo principale di delinquere. Negli ultimi anni il turismo del crimine è fortemente aumentato e in molte regioni della Svizzera è diventato un grave problema. L'insprimento supplementare della pena per i turisti del crimine è un deterrente adeguato e un chiaro riconoscimento della particolare trasgressione.