10.482 · Iniziativa parlamentare · 2010-09-23
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare seguente:
La Confederazione emana una legge quadro sull'esecuzione delle pene che contenga disposizioni unitarie e vincolanti riguardo al ricorso alla coercizione diretta nei confronti di detenuti, in particolare in caso di sciopero della fame e di cure mediche forzate.
La legge dovrebbe disciplinare i seguenti casi:
- in primo luogo l'alimentazione forzata e l'imposizione di cure mediche in caso di sciopero della fame, la procedura da adottare in caso di rivolte nelle carceri e atti violenti da parte di detenuti, e il ricorso alla coercizione diretta per impedire evasioni o catturare detenuti evasi;
- il ricorso alla coercizione diretta deve in ogni caso rispettare il principio della proporzionalità;
- la legge deve menzionare esplicitamente e in modo esaustivo quale organo può ordinare a quali condizioni il ricorso alla coercizione diretta, in particolare all'alimentazione forzata. L'alimentazione deve essere imposta sotto controllo medico;
- l'alimentazione forzata è una misura salvavita da eseguire fintanto che la persona interessata sia ritenuta in grado di decidere in piena libertà. La persona in questione ha diritto all'autodeterminazione, ma non a ricattare l'autorità d'esecuzione;
- per evitare di essere in un qualsiasi modo ricattato, lo Stato deve poter lasciar morire chi decide in piena libertà di compiere lo sciopero della fame. Deve però anche avere la possibilità di ordinare l'alimentazione forzata.
Begründung
La vicenda del signor Rappaz, che con il suo sciopero della fame ha davvero ridicolizzato le autorità, ha riportato alla ribalta il problema della mancanza in Svizzera di disposizioni unitarie e chiare sul ricorso alla coercizione diretta nell'esecuzione delle pene. Il caso Rappaz ha evidenziato lacune nella legislazione assolutamente da colmare, soprattutto per quanto riguarda l'imposizione con mezzi coercitivi di cure mediche e dell'alimentazione forzata. In simili casi lo Stato di diritto svizzero non deve essere ricattabile. Gli organi competenti e le autorità preposte all'esecuzione delle pene devono disporre di regolamenti chiari e precisi che definiscano le misure di coercizione diretta autorizzate. Non è più accettabile ed è particolarmente riprovevole che delinquenti condannati con sentenza passata in giudicato possano trarre vantaggi personali da uno sciopero della fame in virtù delle attuali lacune normative. Il principio della non ricattabilità dello Stato è preponderante rispetto alla scelta di morire presa in piena libertà da un singolo individuo. Altri Stati hanno da lungo tempo colmato questa lacuna normativa. Germania e Austria, che hanno una struttura federale come la Svizzera, dispongono di una legge sull'esecuzione delle pene valida a livello nazionale che disciplina esplicitamente anche i possibili provvedimenti coattivi in caso di sciopero della fame. In Svizzera l'esecuzione delle pene e delle misure è di competenza dei cantoni (art. 372 Codice penale svizzero); una legge sull'esecuzione delle pene a livello federale non è finora stata emanata. Norme a livello federale sono previste soltanto nelle disposizioni generali del Codice penale. L'esecuzione delle pene è disciplinata nei diversi cantoni in modo molto diverso. Alcuni si sono dotati di una legge sull'esecuzione delle pene, altri soltanto di ordinanze sull'esecuzione delle pene e altri ancora soltanto di regolamenti interni per i singoli penitenziari. Manca un quadro giuridico di riferimento unitario che disciplini gli aspetti basilari dell'esecuzione delle pene, per esempio il caso di sciopero della fame. È pertanto necessario emanare una legge sull'esecuzione delle pene unitaria secondo l'esempio del Codice di procedura penale unico a livello nazionale che entrerà in vigore nel 2011. Secondo l'articolo 123 capoverso 3 della Costituzione federale la Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Questa disposizione autorizza l'elaborazione di una legge sull'esecuzione delle pene sotto forma di legge quadro.