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10.486 · Iniziativa parlamentare · 2010-09-23

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La Costituzione federale viene modificata come segue:

Art. 119

...

Cpv. 2

La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia.

Begründung

Nel suo tenore attuale l'articolo 119 capoverso 2 della Costituzione federale enumera in dettaglio sette disposizioni, che la presente iniziativa propone di stralciare.

a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;

b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;

d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;

f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;

g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

Queste disposizioni esistono già a livello di legge. Esse rappresentano un'anomalia rispetto allo scopo della Costituzione, che deve limitarsi a enunciare principi. Poiché in questo settore della ricerca il campo d'applicazione evolve rapidamente, è preferibile adeguare la legislazione a livello di legge, al fine di evitare le rigide procedure per la continua revisione della Costituzione federale.

A titolo di esempio la legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, nel suo articolo 17, precisa la lettera c summenzionata; tale articolo dispone infatti che il numero di embrioni sviluppati non può essere superiore a tre. Questa limitazione impedisce di fatto la diagnosi preimpianto per la quale i medici ritengono che il numero utile sia dieci. La revisione necessaria di detta legge presuppone pertanto la modifica proposta dell'articolo 119 della Costituzione.

Lo stesso vale per la legge dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano, che riprende il principio enunciato nella lettera f. Tale legge prevede inoltre che esami genetici possono essere eseguiti su una persona solo se servono a uno scopo medico, in contraddizione apparente con la lettera g.

Questi esempi mostrano che la versione attuale dell'articolo 119 è inadeguata. Quest'ultimo dovrebbe infatti essere limitato ai due capoversi che enunciano i principi.