Lexipedia

10.487 · Iniziativa parlamentare · 2010-09-23

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano è modificata come segue:

Art. 5bis Diritto di essere informati

La prescrizione di esami genetici non può essere rifiutata a chi ne fa domanda senza ragioni mediche particolari e ne assume i costi.

Art. 10 Esami genetici su persone

Cpv. 1

Esami genetici possono essere eseguiti su una persona solo se è preservato il diritto all'autodeterminazione di cui all'articolo 18.

...

Begründung

La legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) definisce le condizioni alle quali gli esami genetici possono essere effettuati in Svizzera. L'articolo 10 li limita a scopi medici mentre l'articolo 13 precisa che soltanto un medico li può prescrivere. All'epoca il costo di un esame medico era tale da non poter essere sopportato dal singolo; l'esame poteva inoltre essere effettuato soltanto per ragioni mediche ben precise.

In sei anni la situazione è radicalmente cambiata. Il costo degli esami genetici continua a diminuire. Grazie alla tecnica gli esami genetici possono ora essere effettuati anche da personale non qualificato. Si è sviluppato un mercato internazionale via Internet: basta inviare una semplice prova di saliva, non è più necessario rivolgersi a un medico. Sarà sempre più facile chiedere un esame per il semplice desiderio di essere informati su se stessi o sulla propria ascendenza o per conoscere la propria predisposizione a determinate patologie.

Tuttavia la funzione del medico prevista dalla LEGU non si limita ad autorizzare o meno l'esame ai fini del rimborso, bensì è volta a garantire che l'esame venga effettuato da una persona competente, che fornisca all'interessato anche le necessarie informazioni. Le esigenze prescritte dalla LEGU rischiano di venir meno se i cittadini ottengono questi esami al di fuori della Svizzera dopo che la prescrizione di siffatti esami è stata loro rifiutata in virtù dell'articolo 10 capoverso 1. Nella nuova versione, questo articolo non limita più gli esami genetici a scopi medici, ma ne fa un diritto esercitato liberamente. Il nuovo articolo 5bis fonda tale diritto su una prescrizione medica evitando in tal modo che esso sia esercitato in un contesto internazionale incontrollato.

I clienti si rivolgeranno in tal modo alle imprese svizzere attive in questo settore e non più all'estero.