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10.508 · Iniziativa parlamentare · 2010-11-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 316 capoverso 1 CC riguardante la vigilanza sugli affiliati va completato come segue:

chi accoglie affiliati per accudirli necessita dell'autorizzazione dell'autorità tutoria o di un altro servizio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e sottostà alla vigilanza degli stessi. Da tale disciplinamento è escluso l'accudimento a titolo privato da parte di persone della cerchia familiare o di conoscenti, nonché l'accudimento diurno.

Begründung

L'accudimento a titolo privato di minori dev'essere possibile senza autorizzazione. In linea di massima l'educazione rientra nella responsabilità dei genitori, dal momento che al primo posto vi è il bene del bambino. Per quanto l'autorità parentale non sia stata limitata dallo Stato, i genitori devono decidere autonomamente su come accudire i propri figli. La tutela da parte dello Stato non è socialmente auspicabile e calpesterebbe la responsabilità dei genitori e della famiglia.

L'accudimento diurno in istituzioni permanenti e l'accudimento a tempo pieno si distinguono per principio dall'accudimento organizzato a titolo privato. L'impegno sociale da parte di amici, conoscenti o vicini dev'essere possibile senza ostacoli burocratici, indipendentemente da un eventuale compenso. Un disciplinamento da parte dello Stato aumenta inutilmente la burocrazia ed esautora i genitori. Occorre evitare un aumento delle uscite statali che causano alla popolazione ulteriori difficoltà nella vita quotidiana e ostacolano l'iniziativa privata.