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10.525 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-16

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

Occorre istituire in seno alla Confederazione un organo di gestione delle crisi. Aggregato alla Cancelleria federale, tale organo avrebbe il compito di raccogliere tutte le informazioni disponibili e, sulla base di queste ultime, analizzare la situazione in stretta collaborazione con i dipartimenti. L'analisi della situazione complessiva garantirà, a beneficio di tutti gli interessati, l'individuazione e l'allarme tempestivi a livello di Confederazione.

In tal modo, la Cancelleria federale informa e sostiene il Consiglio federale nell'esercizio dei suoi compiti direttivi.

Begründung

Nei mesi e negli anni scorsi, crisi di vario tipo hanno messo più volte a dura prova il Consiglio federale. L'ultimo esercizio di condotta strategica, dedicato al tema dell'approvvigionamento energetico, ha evidenziato in modo eclatante i problemi derivanti dall'assenza di un organo centrale di gestione delle crisi. La complessità della situazione e le numerose interfacce tra dipartimenti, uffici federali e specialisti hanno ritardato l'adozione di provvedimenti coordinati.

Le informazioni necessarie sono già disponibili: si tratta ora di farle confluire in un unico servizio che le analizzi in modo appropriato. È in tal modo possibile sfruttare le sinergie ed evitare doppioni.

L'organo in questione potrà e dovrà fornire il necessario sostegno al Consiglio federale e ai segretari generali in sede di analisi, nonché di presentazione dei vari provvedimenti ipotizzabili. In presenza di crisi interdipartimentali, l'organo garantirà la collaborazione tra i dipartimenti e fornirà assistenza su questioni di carattere tecnico.

Le decisioni dell'organo di gestione delle crisi non potranno né dovranno sostituirsi a quelle delle autorità decisionali (Consiglio federale, uffici federali, ecc); l'organo dovrà limitarsi ad assolvere le funzioni di stato maggiore della Confederazione.

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