10.531 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-16
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legislazione attuale è completata da una legge riguardante l'organizzazione della professione di mediatore in Svizzera.
Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto
La presente legge garantisce la libera circolazione dei mediatori e stabilisce i principi applicabili all'esercizio della mediazione in Svizzera.
Art. 2 Campo di applicazione personale
Cpv. 1
La presente legge si applica alle persone in possesso di un titolo di mediatore che esercitano la mediazione in Svizzera nell'ambito di un monopolio.
Cpv. 2
Determina le modalità secondo cui i mediatori cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono esercitare la mediazione in Svizzera.
Cpv. 3
Tali modalità si applicano anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare la mediazione in uno Stato membro dell'UE con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato.
Art. 3 Rapporti con il diritto cantonale
Cpv. 1
Rimane salvo il diritto dei cantoni di stabilire, nei limiti della presente legge, le esigenze cui è subordinato l'ottenimento del titolo di mediatore.
Cpv. 2
Lo stesso vale per il diritto dei cantoni di abilitare i mediatori che riconoscono di svolgere mediazioni nell'ambito delle loro procedure giudiziarie.
Sezione 2: Libera circolazione intercantonale e registro cantonale dei mediatori
Art. 4 Principio della libera circolazione intercantonale
Il mediatore iscritto in un registro cantonale dei mediatori (albo dei mediatori) può esercitare la mediazione in Svizzera senza ulteriore autorizzazione.
Art. 5 Registro cantonale dei mediatori (albo)
Cpv. 1
Ogni cantone istituisce un registro dei mediatori che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
Cpv. 2
Il registro contiene i dati personali seguenti:
a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
b. i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 8;
c. il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio di mediazione;
d. le misure disciplinari non cancellate.
Cpv. 3
È tenuto dall'autorità incaricata della sorveglianza dei mediatori.
Art. 6 Iscrizione nel registro
Cpv. 1
Il mediatore che intende esercitare la mediazione deve chiedere di essere iscritto nel registro del cantone in cui ha l'indirizzo professionale.
Cpv. 2
L'autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
Cpv. 3
Pubblica l'iscrizione in un organo ufficiale cantonale.
Cpv. 4
Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso anche dall'associazione dei mediatori del cantone interessato.
Art. 7 Condizioni di formazione
Cpv. 1
Per poter essere iscritto nel registro, il mediatore deve essere titolare di un diploma rilasciato dopo:
a. una formazione conclusa con l'ottenimento di un diploma conferito da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi, o da un'istituzione svizzera riconosciuta.
b. praticantati della durata di almeno 80 ore, svolti in Svizzera o in un Paese dell'Unione europea e riconosciuti dall'autorità di vigilanza del cantone in cui il mediatore intende esercitare.
Art. 8 Condizioni personali
Cpv. 1
Per poter essere iscritto nel registro, il mediatore deve adempiere le condizioni personali seguenti:
a. avere l'esercizio dei diritti civili;
b. non aver subìto condanne pronunciate per crimini o delitti riguardanti fatti che compromettono la probità e l'onore, la cui iscrizione non è cancellata dal casellario giudiziale;
c. essere in grado di esercitare in piena indipendenza, neutralità e imparzialità; può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale.
Cpv. 2
Il mediatore impiegato di un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può chiedere di essere iscritto nel registro se adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c e se la sua attività di mediatore si limita esclusivamente a mediazioni affidategli nell'ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.
Art. 9 Radiazione dal registro
Il mediatore che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal registro.
Art. 10 Consultazione del registro
Cpv. 1
Il registro può essere consultato:
a. dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle quali il mediatore esercita la sua attività;
b. dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell'UE dinanzi alle quali un mediatore iscritto nel registro esercita le sue attività;
c. dalle autorità cantonali di sorveglianza dei mediatori;
d. dal mediatore, per le indicazioni che lo concernono.
Cpv. 2
Chiunque ha il diritto di sapere se un mediatore è iscritto nel registro e se è sospeso o definitivamente escluso dall'esercizio della mediazione
Art. 11 Denominazione professionale
Cpv. 1
Il mediatore fa uso del suo titolo professionale di origine o del titolo equivalente del Cantone nel cui registro è iscritto.
Cpv. 2
Nelle relazioni d'affari menziona la sua iscrizione in un registro cantonale.
Sezione 3: Regole professionali e sorveglianza disciplinare
Art. 12 Regole professionali
Il mediatore è soggetto alle regole professionali seguenti:
a. esercita la professione con cura e diligenza;
b. esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, imparzialità e neutralità, a proprio nome e sotto la propria responsabilità;
c. evita qualsiasi conflitto tra gli interessi dei suoi clienti, parti a una controversia, e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati;
d. può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico;
e. può essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività;
f. è tenuto ad accettare rinvii di mediazione decisi dal potere giudiziario del cantone nel cui registro è iscritto;
g. all'atto dell'accettazione della mediazione spiega ai clienti i principi della fatturazione; li informa inoltre regolarmente, o su loro domanda, circa l'importo degli onorari dovuti;
h. non può impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso che la mediazione fallisca;
i. comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono.
Art. 13 Segreto professionale
Cpv. 1
Il mediatore è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga il mediatore a divulgare quanto gli è stato confidato.
Cpv. 2
Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
Art. 14 Autorità cantonale di sorveglianza
Ogni cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza dei mediatori che esercitano la mediazione nel suo territorio.
Art. 15 Obbligo di comunicazione
Cpv. 1
Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro cantone i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.
Cpv. 2
Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del cantone nel cui registro è iscritto il mediatore i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.
Art. 16 Procedimento disciplinare in un altro cantone
Cpv. 1
L'autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un mediatore non iscritto nel registro cantonale ne informa l'autorità di sorveglianza del cantone nel cui registro è iscritto il mediatore.
Cpv. 2
Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all'autorità di sorveglianza del cantone nel cui registro è iscritto il mediatore di presentare osservazioni sul risultato dell'inchiesta.
Cpv. 3
L'esito del procedimento è notificato all'autorità di sorveglianza del cantone nel cui registro è iscritto il mediatore.
Art. 17 Misure disciplinari
Cpv. 1
In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a 10 000 franchi;
d. la sospensione dall'esercizio della mediazione per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
Cpv. 2
Queste sanzioni possono essere combinate.
Art. 18 Divieto di esercitare
Cpv. 1
La sospensione dall'esercizio della mediazione e il divieto definitivo di esercitare sono validi in tutto il territorio della Confederazione.
Cpv. 2
Sono comunicati alle autorità di sorveglianza degli altri cantoni.
Art. 19 Prescrizione
Cpv. 1
L'azione disciplinare si prescrive in sette anni dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
Cpv. 2
La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.
Cpv. 3
L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
Cpv. 4
Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.
Art. 20 Cancellazione delle misure disciplinari
Cpv. 1
L'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati.
Cpv. 2
La sospensione dall'esercizio della mediazione è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.
Sezione 4: Prestazione di servizi da parte dei mediatori degli Stati membri dell'UE
Art. 21 Principi
Cpv. 1
Il cittadino di uno Stato membro dell'UE abilitato a esercitare la mediazione nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato può esercitare la mediazione in Svizzera a titolo di prestazione di servizi.
Cpv. 2
Il mediatore prestatore di servizi non è iscritto nel registro cantonale dei mediatori.
Art. 22 Prova della qualità di mediatore
Le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di sorveglianza dei mediatori possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la sua qualità di mediatore.
Art. 23 Obbligo di agire di concerto con un mediatore iscritto nel registro
Nell'esercizio delle attività per le quali è obbligatoria l'assistenza di un mediatore, il mediatore prestatore di servizi agisce di concerto con un mediatore iscritto nel registro cantonale dei mediatori.
Art. 24 Denominazione professionale
Il mediatore prestatore di servizi fa uso del suo titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è abilitato a esercitare in applicazione della legislazione di tale Stato.
Art. 25 Regole professionali
Il mediatore prestatore di servizi è soggetto alle regole professionali di cui all'articolo 12, eccettuata quella concernente i rinvii di mediazione (lett. f) e quella relativa al registro (lett. i).
Art. 26 Comunicazione delle misure disciplinari
L'autorità di sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza delle misure disciplinari inflitte al mediatore prestatore di servizi.
Sezione 5: Esercizio permanente della mediazione, con il titolo professionale di origine, da parte dei mediatori degli Stati membri dell'UE
Art. 27 Principi
Il cittadino di uno Stato membro dell'UE abilitato a esercitare la mediazione nello Stato di provenienza con uno dei titoli elencati nell'allegato può esercitare permanentemente la mediazione in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine se è iscritto presso un'autorità cantonale di sorveglianza dei mediatori. Sono applicabili gli articoli 23-25.
Art. 28 Iscrizione presso l'autorità di sorveglianza
Cpv. 1
L'autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico dei mediatori degli Stati membri dell'UE autorizzati a esercitare permanentemente la mediazione in Svizzera con il loro titolo professionale di origine.
Cpv. 2
Il mediatore si iscrive presso l'autorità di sorveglianza del cantone in cui dispone di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di mediatore presentando un documento attestante che è iscritto presso l'autorità competente dello Stato di provenienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.
Cpv. 3
Dopo aver iscritto il mediatore all'albo, l'autorità di sorveglianza ne informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.
Art. 29 Cooperazione con l'autorità competente dello Stato di provenienza
Cpv. 1
Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un mediatore cittadino di uno Stato membro dell'UE che esercita permanentemente la mediazione in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l'autorità di sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.
Cpv. 2
Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di sorveglianza coopera con l'autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni.
Sezione 6: Iscrizione dei mediatori degli Stati membri dell'UE nel registro cantonale dei mediatori (albo)
Art. 30 Principi
Cpv. 1
Il mediatore cittadino di uno Stato membro dell'UE può essere iscritto in un registro cantonale dei mediatori senza dover adempiere le condizioni di cui all'articolo 7 lettera b se:
a. ha superato una prova attitudinale (art. 31), o
b. è stato iscritto per almeno tre anni all'albo dei mediatori che esercitano con il loro titolo professionale di origine e dimostra che:
1. durante questo periodo ha esercitato un'attività effettiva e regolare, o
2. pur avendo esercitato l'attività di cui al numero 1 per un periodo inferiore, ha sostenuto con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 32).
Cpv. 2
Il mediatore che adempie le condizioni di cui al capoverso 1 ha i medesimi diritti e obblighi dei mediatori iscritti nel registro cantonale.
Art. 31 Prova attitudinale
Cpv. 1
Alla prova attitudinale sono ammessi i mediatori cittadini degli Stati membri dell'UE che:
a. hanno seguito con successo una formazione alla mediazione in un'università o in un istituto riconosciuto e, se del caso, la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi universitari, e
b. sono in possesso di un diploma che consente loro l'esercizio della mediazione in uno Stato membro dell'UE.
Cpv. 2
I mediatori di cui al capoverso 1 devono sostenere la prova attitudinale dinanzi alla commissione di sorveglianza del cantone nel cui registro intendono essere iscritti.
Cpv. 3
La prova attitudinale verte sugli aspetti teorici e pratici della mediazione. Il contenuto della prova è stabilito tenendo conto anche dell'esperienza professionale del candidato.
Cpv. 4
La prova attitudinale può essere ripetuta due volte.
Art. 32 Colloquio di verifica delle competenze professionali
Cpv. 1
Il colloquio di verifica delle competenze professionali è condotto dalla commissione di sorveglianza del cantone nel cui registro il mediatore intende essere iscritto.
Cpv. 2
La commissione si fonda segnatamente sulle informazioni e sui documenti forniti dal mediatore in merito alla sua attività in Svizzera.
Cpv. 3
Prende in considerazione le conoscenze e l'esperienza professionale del mediatore, nonché la sua partecipazione a corsi o seminari che vertono sulla mediazione.
Art. 33 Denominazione professionale
Il mediatore può far uso, a fianco della denominazione professionale del Cantone nel cui registro è iscritto, della propria denominazione professionale di origine.
Sezione 7: Procedura
Art. 34 Procedura
Cpv. 1
I cantoni disciplinano la procedura.
Cpv. 2
Prevedono una procedura semplice e rapida per l'esame delle condizioni d'iscrizione nel registro cantonale.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 35 Diritto vigente: modifica
La legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:
Art. 36 Diritto transitorio
I mediatori riconosciuti conformemente al diritto cantonale previgente sono iscritti in un registro cantonale se avrebbero potuto ottenere un'autorizzazione di esercitare negli altri cantoni in virtù dell'articolo 196 numero 5 della Costituzione federale.
Art. 37 Referendum ed entrata in vigore
Cpv. 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Cpv. 2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Allegato (art. 21 cpv. 1 e 27 cpv. 1)
Elenco dei titoli professionali (da completare) secondo le direttive 00/00/CEE e 00/00/CE
Belgio: Médiateur; Danimarca: Germania: Grecia: Spagna: Mediador; Francia: Médiateur; Irlanda: Italia: Lussemburgo: Médiateur; Paesi Bassi: Austria: Portogallo: Finlandia: Svezia: Regno Unito: Mediator Ungheria: Romania: Polonia: ecc.
Begründung
Dal 1° gennaio 2010, gli articoli 213 e seguenti del Codice di procedura civile prevedono, qualora tutte le parti ne facciano richiesta, che la mediazione sostituisca il tentativo di conciliazione. La presente proposta si prefigge di fissare le regole che disciplinano l'esercizio di questa funzione.
Al contrario del giudice o dell'arbitro, il mediatore non pronuncia alcuna sentenza o giudizio. La mediazione si basa unicamente sulla volontà delle parti: ciascuna di esse ha la facoltà di interromperla in qualsiasi momento, ma può anche avvalersene per tutelare le relazioni personali, familiari o commerciali.
Per le parti in causa si tratta di un'opzione rapida ed economica per preservare le relazioni interpersonali. Inoltre, contribuisce a responsabilizzare gli individui, favorire la pace sociale, e rinnovare il funzionamento della giustizia.