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10.540 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-17

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 321 del Codice penale sul segreto professionale va modificato in modo tale da escludere dal segreto professionale degli ecclesiastici i fatti costitutivi di reato contro la libertà sessuale dei minori.

Begründung

Nel corso di questi ultimi anni, in Svizzera e all'estero è venuto alla luce che da decenni - se non da più tempo - numerosi ecclesiastici hanno soddisfatto i loro desideri sessuali su fanciulli. Altri, soprattutto superiori, erano al corrente di questi fatti, ma hanno taciuto o addirittura si sono prodigati per proteggere dalla giustizia gli ecclesiastici colpevoli, trasferendoli, facendo pressione sulle vittime o comperandone il silenzio.

Malgrado l'appello rivolto dal Consiglio federale alla Chiesa cattolico-romana (risposta del Consiglio federale all'interpellanza 10.3246) di procedere a un aggiornamento, non è stato avviato alcun rapporto globale sugli abusi perpetrati sui minori, analogamente a quanto è invece avvenuto negli Stati Uniti o in Irlanda. D'altro canto le indagini giornalistiche evidenziano che in talune Chiese, come quella cattolico-romana o quella dei testimoni di Geova,(trasmissione "Temps Présent", TSR, del 12 novembre 2010) la problematica è particolarmente grave, dal momento che il clero si avvale del segreto cui sono tenuti gli ecclesiastici in virtù dell'articolo 321 del Codice penale per mantenere il silenzio ed evitare di rimettere in discussione un ministro del culto che molesta sessualmente dei minori.

L'articolo 321 del Codice penale è quindi spogliato della sua funzione e serve a proteggere non più i credenti, bensì l'immagine e la legittimità religiosa della Chiesa stessa.

Occorre quindi assolutamente escludere dal segreto professionale degli ecclesiastici gli abusi in materia di crimini e delitti sessuali sui fanciulli e indurre quindi i membri del clero a denunciare più spesso all'autorità penale i casi di pedofilia di cui vengono a conoscenza, in particolare quelli che concernono i loro colleghi.

A tal fine, la protezione del segreto degli ecclesiastici dovrà essere esclusa per qualsiasi atto che rientri o possa rientrare nel campo d'applicazione degli articoli del Codice penale che reprimono le violazioni alla libertà sessuale dei minori. Per questi atti, gli ecclesiastici saranno tenuti a denunciare l'accaduto alla giustizia.

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