11.1014 · Interrogazione · 2011-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel corso della crisi finanziaria, diverse migliaia di clienti di Credit Suisse, definiti piccoli risparmiatori dall'ombudsman delle banche, hanno perso tutto con i cosiddetti prodotti Lehman a capitale garantito al 100 per cento. Come messo a verbale il 2 giugno 2010 dal Director and Head of Structured Derivatives Incubation di Credit Suisse in occasione del dibattimento dinanzi al tribunale commerciale del cantone di Berna, lo stesso Credit Suisse aveva creato almeno una parte di questi prodotti a capitale garantito (ad es. la CS-Podium Note emessa da Lehman) per trovare sul mercato finanziario un emittente, ossia dei garanti, per questi prodotti e per venderli in seguito con il logo di Credit Suisse ai propri piccoli risparmiatori.
1. Secondo il Consiglio federale la FINMA ha adempiuto il proprio obbligo di vigilanza, se nel suo rapporto analizza solo la distribuzione dei prodotti a capitale garantito al 100 per cento e non - per lo meno nel caso di Credit Suisse - anche l'andamento di questi titoli e i criteri che hanno portato alla scelta di Lehman quale emittente?
2. La FINMA ha adempiuto il proprio obbligo di vigilanza quando ha assunto la valutazione dei propri assoggettati in relazione ai "rating eccellenti" di Lehman, nonostante già dal mese di luglio del 2007 media finanziari denunciavano regolarmente i problemi di liquidità e la chiusura di rami d'attività di Lehman e ne criticavano la prassi contabile, che nella primavera del 2008, ad esempio, ha spinto la Banca cantonale bernese ad assicurare i propri titoli Lehman per i casi di inadempimento?
3. Qual è il parere del Consiglio federale sul fatto che nel suo rapporto la FINMA non chiarisce in modo opportuno né il concetto "a capitale garantito al 100 per cento alla scadenza" - se questo secondo l'offerente significa unicamente la restituzione al valore nominale - né i pertinenti aspetti giuridici legati alla concorrenza sleale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. A seguito del fallimento della banca statunitense d'investimenti Lehman Brothers Holding Inc., rispettivamente di tutto il gruppo Lehman (di seguito "gruppo Lehman"), nell'autunno del 2008 la Commissione federale delle banche (CFB, ora FINMA) aveva avviato un'inchiesta contro diversi istituti in relazione al commercio di prodotti strutturati con capitale garantito del gruppo Lehman. Gli accertamenti non si erano concentrati al solo commercio di questi prodotti ma anche all'interazione degli intermediari finanziari svizzeri con gli emittenti appartenenti al gruppo Lehman. Nel suo rapporto del 2 marzo 2010 ("Affaire Madoff et distribution de produits Lehman: incidences sur les activités de conseil en placement et de gestion de fortune") la FINMA giunge alla conclusione che non è stato possibile constatare irregolarità o violazioni in nessun istituto svizzero, come ad esempio sistemi di incentivi a favore di singoli emittenti.
Nel quadro della procedura contro Credit Suisse la FINMA ha anche verificato come questo istituto fosse giunto alla scelta di società del gruppo Lehman in qualità di emittenti e come i singoli settori di attività di Credit Suisse collaborassero tra loro. Secondo la FINMA, nella scelta degli emittenti di prodotti strutturati con capitale garantito per la vendita al pubblico, Credit Suisse non si basava solo su società del gruppo Lehman né proponeva in modo forzato prodotti di tale gruppo.
Fino al momento della dichiarazione di insolvenza al gruppo Lehman era attribuita la valutazione A2 (rating assegnato dalla società Moody's) e quindi di una buona solvibilità. Questa era leggermente inferiore di quella di Credit Suisse (Moody's Aa2) o di altri emittenti. Il fallimento del gruppo Lehman ha colto di sorpresa la maggior parte degli attori e degli osservatori del mercato internazionale, provocando reazioni drammatiche.
Dal punto di vista del Consiglio federale la FINMA conformemente al suo mandato legale ha analizzato in modo ampio e approfondito le circostanze del fallimento del gruppo Lehman e la questione di possibili mancanze da parte di responsabili della vigilanza nell'ambito del commercio di prodotti strutturati. Il Consiglio federale è favorevole ai provvedimenti adottati dalla FINMA volti a migliorare le regole concernenti i prodotti e il loro commercio (vedi sotto).
3. La FINMA ha il compito di controllare il rispetto del diritto applicabile in ambito di vigilanza da parte dei relativi assoggettati. Non è compito della FINMA verificare le definizioni o i prodotti utilizzati dagli assoggettati alla sua vigilanza dal punto di vista del diritto civile o degli aspetti giuridici legati alla concorrenza sleale. Questi vengono giudicati da un tribunale civile o penale nel quadro di una procedura giudiziaria e secondo le circostanze del caso concreto.
Sebbene presso gli istituti sottoposti a vigilanza non si siano potute constatare irregolarità rilevanti in materia di vigilanza, la FINMA è convinta che gli investitori erano insufficientemente consapevoli del rischio di una perdita totale del loro investimento, rispettivamente dell'esistenza di un rischio concernente sia il mercato che la controparte. Di conseguenza il 10 novembre 2010 la FINMA ha posto in discussione possibili opzioni d'intervento per migliorare la tutela dei clienti nel suo rapporto sulla distribuzione dei prodotti finanziari 2010 ("Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari a clienti privati - stato attuale, lacune e possibili opzioni", documento disponibile in tedesco e francese).
Sulla base di questo rapporto la FINMA ha avviato un'indagine conoscitiva che terminerà il 2 maggio 2011. Il Consiglio federale segue attentamente gli ulteriori lavori della FINMA e alla luce dei risultati dell'indagine esaminerà le possibilità di miglioramento della tutela dei clienti.
Risposta del Consiglio federale.