11.1020 · Interrogazione · 2011-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 51 lettera a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), le cure e l'aiuto a domicilio sono rimborsati dalle casse malati unicamente se dispensati sulla base di un'autorizzazione cantonale. Di conseguenza, le organizzazioni estere qualificate non sono ammesse all'esercizio di quest'attività anche se in grado di offrire prestazioni della medesima qualità a tariffe considerevolmente inferiori. Nelle zone di frontiera queste offerte potrebbero essere una soluzione ai problemi di cura e assistenza a domicilio delle famiglie. Permetterebbero inoltre risparmi, evitando onerosi ricoveri in case di cura o di riposo.
1. Considerati il crescente bisogno di personale di cura indotto dall'evoluzione demografica e il rischio di esplosione dei costi, il fatto di autorizzare organizzazioni estere di cura e assistenza a domicilio che forniscono prestazioni di livello qualitativo equivalente allo standard svizzero non rappresenta forse un'opportunità per il sistema sanitario svizzero?
2. Il Consiglio federale non ritiene che ciò permetterebbe di contenere l'aumento dei costi sanitari?
3. Sarebbe possibile riconoscere gli attestati professionali esteri che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni svizzere?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per essere autorizzate a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio devono soddisfare i requisiti specificati nell'articolo 51 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), tra cui quello di essere riconosciute giusta la legislazione cantonale (art. 51 lett. a OAMal). Nell'ambito delle loro competenze, i cantoni possono autorizzare anche organizzazioni estere.
In virtù dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), trova inoltre applicazione la regola dei 90 giorni sancita nell'articolo 5 ALC, secondo cui un prestatore di servizi gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro. L'allegato III dell'ALC disciplina il riconoscimento dei diplomi dei diversi prestatori di servizi, nei casi in cui l'esercizio della relativa attività in Svizzera richieda specifiche qualifiche professionali.
2. In base al nuovo ordinamento sul finanziamento delle cure in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate, il cui importo è fissato in franchi, in modo unitario per il territorio nazionale, dal Consiglio federale o dal Dipartimento federale dell'interno (art. 25a cpv. 1 e 4 della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Questa misura consente già di contenere l'aumento dei costi sanitari a carico dell'assicurazione malattie, indipendentemente dal fatto che le cure siano dispensate da un'organizzazione svizzera o estera.
Non è possibile valutare se la soluzione qui auspicata consenta, in generale, di contenere l'aumento dei costi sanitari, poiché il personale estero non è necessariamente meno costoso. Inoltre è competenza dei cantoni sia decidere se ammettere organizzazioni estere per ridurre i costi sanitari, sia regolamentare il finanziamento residuo (art. 25a cpv. 5 LAMal).
3. È ciò che avviene già oggi. Conformemente all'allegato III dell'ALC, alla legge sulla formazione professionale (RS 412.10) e alla legge federale sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71), il riconoscimento di diplomi e certificati esteri di professioni nel settore sanitario avviene su richiesta, a condizione che tali titoli siano ufficialmente riconosciuti nello Stato d'origine e che siano equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero. Il Consiglio federale ha delegato alla Croce Rossa Svizzera il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri nelle professioni sanitarie non universitarie.
Risposta del Consiglio federale.