11.1028 · Interrogazione · 2011-04-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In materia di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i suoi Paesi limitrofi si parla regolarmente degli ostacoli che impediscono alle imprese svizzere di accedere al mercato estero o che complicano inutilmente la loro attività. Nel caso della Germania, sono fonte di recriminazioni le cosiddette casse ferie (Urlaubskassen).
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. Le imprese svizzere continuano a dover pagare contributi eccessivi alle casse ferie tedesche sebbene la legsislazione sui lavoratori distaccati non contenga alcuna base legale sufficiente a riguardo?
2. Si profilano soluzioni come quelle menzionate nel rapporto del gruppo di lavoro trinazionale inteso a semplificare lo scambio di servizi transfrontaliero?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente alla legge tedesca del 1996 sul distacco di lavoratori (Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, AentG), le imprese svizzere attive nel settore della costruzione che distaccano lavoratori in Germania sono tenute a versare contributi alla cassa ferie tedesca (Urlaubskasse, ULAK). Secondo l'articolo 5 AentG, i contributi dovuti a titolo di diritto alle vacanze devono essere versati alle istituzioni comuni delle parti al contratto collettivo di lavoro se quest'ultimo lo prevede. Secondo l'AentG è possibile essere esonerati dal versamento di tali contributi all'ULAK solo se il datore di lavoro che distacca lavoratori in Germania versa anche contributi nel suo Paese di origine a un'istituzione statale analoga o a un'istituzione analoga designata nell'ambito del contratto collettivo.
In Svizzera le imprese pagano anche ai lavoratori in ferie il salario completo. Tuttavia, in passato, i contratti collettivi in vigore in diversi settori della costruzione prevedevano un sistema analogo a quello attualmente in uso in Germania, in base al quale il datore di lavoro versava le indennità di vacanza in una cassa ferie. Questo sistema però è ormai praticamente in disuso. Pertanto, le imprese svizzere che distaccano lavoratori in Germania per l'esecuzione di lavori nel settore della costruzione devono di regola versare contributi all'ULAK in virtù delle disposizioni tedesche in vigore. Nella sentenza "Finalarte" (RS C-49/98), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'assoggettamento alla cassa ferie tedesca è compatibile con la libera prestazione di servizi.
Il Consiglio federale ritiene che la partecipazione obbligatoria delle imprese svizzere alla cassa ferie tedesca rappresenti un ostacolo amministrativo e finanziario. Anche se in fin dei conti le norme in materia di ferie previste in Germania e in Svizzera sono sostanzialmente analoghe, in base alla regolamentazione vigente le imprese svizzere non possono essere esonerate dall'assoggettamento alla cassa feria tedesca. Pertanto, esse versano un contributo anticipato a titolo di ferie retribuite per la durata del distacco in Germania pur essendo tenute a versare parallelamente indennità di vacanza per lo stesso periodo in virtù del diritto svizzero. In questo modo le nostre imprese subiscono uno svantaggio concorrenziale. In considerazione di ciò, il Consiglio federale si impegna a trovare una soluzione concreta in merito.
2. Come sottolineato nella risposta alla mozione del gruppo liberale-radicale 10.3279 del 19 marzo 2009, il Consiglio federale è già intervenuto a varie riprese presso le autorità tedesche per risolvere in modo pragmatico il problema. Dal canto suo, la Germania ritiene che i partner sociali svizzeri e tedeschi dovrebbero trovare una soluzione come già avvenuto in passato. Tale soluzione prevedeva l'esenzione dall'assoggettamento alla cassa ferie tedesca delle imprese svizzere del settore della costruzione. I partner sociali svizzeri del settore della costruzione stanno attualmente esaminando la possibilità di ripristinare la precedente convenzione con l'ULAK.
Risposta del Consiglio federale.