11.1062 · Interrogazione · 2011-09-12
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
La stampa ha rivelato recentemente che uno studente ha compiuto per conto di servizi d'informazione ginevrini e federali atti di spionaggio nei confronti di diverse organizzazioni contrarie alla globalizzazione, segnatamente Attac e GSsE. Per compiere le sue missioni, lo studente si sarebbe anche recato all'estero. Siccome questo affare fa riemergere inevitabilmente il ricordo dello scandalo delle schedature, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tali pratiche e le conferma?
2. Ritiene che questa sorveglianza costituisca una violazione dei diritti democratici?
3. Su quali basi legali poggiano questi reclutamenti e queste pratiche di spionaggio?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non fornisce pubblicamente informazioni su fonti di informazioni della polizia o dell'intelligence. Se al Parlamento devono essere presentati rapporti in materia, ciò incombe in via prioritaria alla Delegazione delle Commissioni della gestione. Quest'ultima ha pieno accesso a tutte le questioni in tema di servizi informazioni ed è anche attivamente informata al riguardo da quest'ultimi.
Il Consiglio federale risponde pertanto alle singole domande come segue, limitandosi alle questioni di principio:
1. Per ragioni di protezione delle fonti, il Consiglio federale non conferma né smentisce questo genere di notizie. Conformemente all'articolo 24 capoverso 5 dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC; RS 121.1), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) allestisce, all'attenzione del capo del DDPS e degli organi di vigilanza a cui è sottoposto, periodici rapporti scritti sulle operazioni preventive. Nei casi in cui dovessero effettivamente presentarsi circostanze simili a quelle menzionate dall'autore dell'interrogazione, la relativa debita informazione avrebbe luogo in tale sede.
2. Per quanto concerne l'ambito della sicurezza interna, l'acquisizione e il trattamento di informazioni da parte del SIC sono disciplinati a livello di legge nel quadro della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 LMSI "gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento".
3. L'acquisizione di informazioni da parte del SIC è disciplinata all'articolo 14 LMSI e agli articoli 15 a 18 O-SIC.
Risposta del Consiglio federale.