11.1066 · Interrogazione · 2011-09-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Stando alle rivelazioni della "WOZ" del 1° settembre 2011, il Servizio informazioni svizzero SAP (Servizio di analisi e prevenzione, oggi Servizio delle attività informative della Confederazione, SIC) avrebbe infiltrato con "talpe", in collaborazione con le autorità del cantone di Ginevra, diverse organizzazioni critiche nei confronti della globalizzazione.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali gruppi sono stati infiltrati nel quadro delle operazioni di spionaggio menzionate dalla "WOZ" del 1° settembre 2011? Qual è il parere del Consiglio federale riguardo a infiltrazioni di organizzazioni democratiche quali l'attac o il GSsE?
2. Quali dati sono stati rilevati nell'ambito delle summenzionate infiltrazioni? Si tratta di informazioni generiche sui gruppi interessati o sono stati rilevati anche dati personali di singoli membri? I dati rilevati sono stati memorizzati, ad esempio nella banca dati ISIS? Quali possibilità hanno le persone interessate di prendere visione dei dati rilevati? Il Consiglio federale ritiene che l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza debba avvalersi della disposizione eccezionale dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, che gli consente di fornire informazioni riguardo all'allestimento di schede? Per quanto concerne i dati rilevati a livello cantonale, quali possibilità sussistono?
3. Quali autorità nazionali e cantonali erano coinvolte nelle summenzionate operazioni di spionaggio? Simili infiltrazioni hanno avuto luogo anche durante le attività di contestazione della globalizzazione in occasione del WEF e del G-8 negli anni 2007 e 2008? Il Servizio informazioni svizzero è ricorso ad agenti provocatori, come avvenuto in occasione delle proteste contro il G-8 a Heiligendamm?
4. Su quali basi legali si fondano le infiltrazioni di associazioni democratiche con "talpe" del Servizio informazioni?
5. Quali conseguenze intende trarre il Consiglio federale dalle rivelazioni concernenti le summenzionate operazioni di spionaggio?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non fornisce pubblicamente informazioni su fonti di informazioni della polizia o dell'intelligence. Se al Parlamento devono essere presentati rapporti in materia, ciò incombe in via prioritaria alla Delegazione delle Commissioni della gestione. Quest'ultima ha pieno accesso a tutte le questioni in tema di servizi informazioni ed è anche attivamente informata al riguardo da quest'ultimi.
Il Consiglio federale risponde pertanto alle singole domande come segue, limitandosi alle questioni di principio:
1./3. Per ragioni di protezione delle fonti, il Consiglio federale non fornisce né conferme né smentite in merito a presunte "informazioni". Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) allestisce, all'attenzione del capo del DDPS e degli organi di vigilanza a cui è sottoposto, periodici rapporti scritti sulle operazioni preventive. Nei casi in cui dovessero effettivamente presentarsi circostanze simili a quelle menzionate dall'autore dell'interrogazione, la relativa debita informazione avrebbe luogo in tale sede.
2. È applicabile la procedura ordinaria d'informazione secondo la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), che prevede anche eccezioni. Quest'ultime vanno eventualmente considerate dalle autorità competenti dopo l'esame del singolo caso.
4. Per quanto concerne l'ambito della sicurezza interna, l'acquisizione e il trattamento di informazioni da parte del SIC sono disciplinati a livello di legge nel quadro della LMSI. In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 LMSI "gli organi di sicurezza della Confederazione e dei cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento".
5. Indipendentemente dal suddetto presunto caso di ricorso a informatori, nel quadro della revisione in corso della LMSI il Consiglio federale intende disciplinare in maniera più precisa l'impiego, i diritti e gli obblighi per quanto concerne le attività degli informatori.
Risposta del Consiglio federale.