11.1103 · Interrogazione · 2011-12-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La restituzione, nel piccolo traffico di confine, dell'IVA versata nello Stato limitrofo costituisce uno sgravio economico per i consumatori provenienti dalla Svizzera. Essa solleva tuttavia questioni fondamentali.
1. Nell'ambito dell'incontro periodico dei ministri delle finanze della Svizzera e dei Paesi limitrofi, si è già discusso se tale restituzione sia giustificata nell'ottica politico-finanziaria, in particolare alla luce dell'attuale crisi dell'indebitamento in diversi Paesi della zona euro?
2. L'attuale procedura di restituzione è ancora giustificata in vista dell'aumento delle congestioni del traffico ai valichi di confine, dell'impiego del personale del Corpo delle guardie di confine quale personale amministrativo ausiliario e del rapporto tra dispendio e redditività? Se del caso, esistono delle vie alternative?
3. Detta restituzione non distorce la concorrenza interregionale del commercio al dettaglio, violando di conseguenza la legislazione internazionale in materia di concorrenza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La presente interrogazione riguarda la restituzione dell'IVA estera sulle merci acquistate da consumatori svizzeri all'estero e poi importate nel nostro Paese.
Anche negli Stati limitrofi l'IVA rappresenta un'imposta sul consumo, gravante le merci nei rispettivi territori nazionali. Sono tuttavia esenti i prodotti esportati, che soggiacciono all'IVA del Paese di destinazione in cui vengono effettivamente "consumati".
Per motivi di carattere economico-amministrativo, nel traffico turistico la maggior parte degli Stati limitrofi concede l'esenzione dall'imposta per effetto dell'esportazione solo a partire da un determinato prezzo di vendita. L'esenzione fiscale non deve valere per gli acquisti di importo esiguo, poiché essi causano un certo dispendio per l'amministrazione (apposizione del visto sui moduli per la restituzione all'uscita). La Francia accorda la restituzione dell'IVA sulle merci esportate da un valore di 175 euro, l'Austria da 75 euro e l'Italia da 155 euro. La Germania è l'unico Paese a non aver stabilito, in tale ambito, alcun importo minimo.
Gli Stati limitrofi, come anche la Svizzera, decidono nell'ambito della propria sovranità quale valore minimo deve avere la merce esportata per ottenere l'esenzione.
2. Il personale della dogana svizzera non svolge alcun compito in materia di restituzione dell'IVA estera. L'apposizione del visto sui moduli per la restituzione esteri compete esclusivamente alle autorità doganali del rispettivo Paese d'esportazione. Il rimborso avviene tramite il venditore estero o un'impresa di servizi privata (Tax Free). Non spetta al Consiglio federale verificare se, nella procedura di restituzione degli Stati limitrofi, sussista un rapporto equo tra dispendio e redditività. Secondo l'ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico (RS 641.202.2), nel nostro Paese i turisti possono farsi rimborsare l'IVA svizzera sulle merci esportate solo da un prezzo d'acquisto di 300 franchi.
3. L'esenzione dall'IVA di merci esportate da parte degli Stati limitrofi non comporta alcuna distorsione della concorrenza. Essa è corretta sotto il profilo della sistematica fiscale, poiché i prodotti vengono "consumati" in Svizzera e non nel Paese in cui sono stati acquistati. Vi è invece distorsione della concorrenza quando, all'entrata nel nostro Paese, l'IVA svizzera non viene riscossa su tutte le merci importate.
Nel caso delle merci importate in Svizzera nel traffico turistico sussiste un limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi al giorno per persona (bambini inclusi). Ciò significa che, fino a tale importo, l'IVA svizzera non viene riscossa (vedi ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; RS 641.204). Fanno eccezione le bevande alcoliche, i tabacchi manufatti e determinati prodotti agricoli. Tale limite di franchigia è stato stabilito per motivi legati all'economicità della riscossione, principio, questo, su cui la legge sull'IVA si fonda espressamente. Infatti, se fossero imposte tutte le importazioni nel traffico turistico, ai valichi di confine si verificherebbero importanti congestioni del traffico.
Risposta del Consiglio federale.