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11.3006 · Mozione · 2011-02-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di legge teso a garantire la possibilità di ricorrere contro le ordinanze e le decisioni del Consiglio federale che si fondano direttamente sulla Costituzione federale (art. 184 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 della Costituzione), nonché contro le ordinanze o i decreti federali semplici dell'Assemblea federale corrispondenti (art. 173 cpv. 1 lett. c della Costituzione).

Una minoranza propone di respingere la mozione: Joder, Baettig, Fehr Hans, Geissbühler, Perrin, Rutschmann, Schibli, Wobmann.

Begründung

In virtù dell'articolo 29a della Costituzione e degli articoli 6 e 13 CEDU, chiunque ha il diritto di interporre, presso un'autorità giudiziaria indipendente, un ricorso contro una decisione di un'autorità statale che lo riguarda direttamente. Tuttavia, secondo l'articolo 189 capoverso 4 della Costituzione, gli "atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale", tranne nelle eccezioni previste dalla legge. Attualmente la legislazione in vigore non permette di impugnare direttamente dinanzi al tribunale le decisioni del Consiglio federale e i decreti federali semplici dell'Assemblea federale che si fondano sull'articolo 184 capoverso 3, sull'articolo 185 capoverso 3 o sull'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione, sebbene in determinati casi le misure in questione possano comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate. Anche se è sempre possibile impugnare un atto d'applicazione delle corrispondenti ordinanze che un'autorità subordinata ha promulgato a posteriori, la distinzione tra ordinanza e decisione non è sempre evidente nella prassi; inoltre, non si può escludere che un'ordinanza costituisca un'ingerenza nei diritti di una persona, anche se non è attuata mediante un atto di applicazione.

È vero che la legge federale del 17 dicembre 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie (FF 2010 7949), riconducibile a un'iniziativa parlamentare della CIP del Consiglio nazionale (09.402), impedisce efficacemente che le misure adottate in virtù del diritto d'urgenza possano restare in vigore per una durata indeterminata e prevede che le competenze ordinarie democratiche vengano ripristinate il più presto possibile. L'assenza di protezione giuridica delle persone direttamente interessate da misure adottate in virtù del diritto d'urgenza resta tuttavia una lacuna dello Stato di diritto che va colmata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che l'attuale normativa in materia di protezione giuridica, istituita con la riforma giudiziaria del 12 marzo 2000 e con le leggi federali del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), sia sufficiente anche per quanto concerne le misure di cui agli articoli 184 capoverso 3, 185 capoverso 3 e 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione.

Gli articoli 29a della Costituzione nonché 6 e 13 CEDU non conferiscono alcun diritto assoluto a impugnare decisioni statali dinanzi a un tribunale. L'articolo 6 CEDU statuisce un tale diritto soltanto per pretese di carattere civile, anche se il concetto "di carattere civile" è inteso in senso lato. L'articolo 13 CEDU esige un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale contro qualsiasi violazione della Convenzione. Tale autorità non deve necessariamente essere un tribunale. L'articolo 29a della Costituzione consente, in casi eccezionali, deroghe legali al principio della garanzia dell'accesso a un giudice. Il costituente pensava anzitutto a deroghe per decisioni di carattere prevalentemente politico negli ambiti della sicurezza esterna o interna e degli affari esteri (cfr. FF 1997 I 493).

La legislazione e la giurisprudenza hanno concretizzato queste norme di diritto costituzionale e di diritto internazionale come segue:

1. Se il ricorso è ricevibile dinanzi al Tribunale amministrativo federale in virtù della LTAF, la competenza decisionale del Consiglio federale è trasferita d'ufficio al dipartimento competente (art. 47 cpv. 6 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione; RS 172.010). I ricorsi contro le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri sono irricevibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (e in ultima istanza dinanzi al Tribunale federale), se la decisione riveste un carattere politico preponderante, a meno che il diritto internazionale pubblico (e in particolare l'art. 6 CEDU) non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF; art. 83 lett. a LTF; DTF 132 II 342 consid. 1). Tuttavia, se il Consiglio federale stesso decide, per motivi politici, ingerenze in diritti di carattere civile ai sensi dell'articolo 6 CEDU, il Tribunale amministrativo federale deve entrare in materia sul ricorso della persona interessata anche in assenza di una base legale di diritto interno (il Tribunale amministrativo federale dovrebbe applicare la prassi sviluppata nella DTF 130 I 312 consid. 1.1).

2. Nei casi in cui, pur non sussistendo una pretesa di carattere civile secondo l'articolo 6 CEDU, non è possibile negare chiaramente una violazione materiale della convezione e quindi l'esistenza di un diritto a un ricorso effettivo secondo l'articolo 13 CEDU, spetta al Consiglio federale rinunciare a esercitare la competenza decisionale conferitagli direttamente dalla Costituzione lasciando la decisione di primo grado al dipartimento competente in materia (DTF 129 II 193 consid. 4.2.2). La decisione dipartimentale può essere impugnata presso il Consiglio federale o presso il Tribunale amministrativo federale/Tribunale federale conformemente alla legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale.

3. Le autorità incaricate di applicare il diritto devono verificare nel caso concreto che le ordinanze siano compatibili con il diritto di rango superiore. Se un'ordinanza produce lo stesso effetto di una decisione, ossia se costituisce un'ingerenza diretta nei diritti di persone concrete, gli interessati possono richiedere la protezione giuridica senza dover attendere un atto di applicazione (GAAC 2007.6 consid. II 4; DTF 133 II 450 consid. 2.1).

4. Non esiste giurisprudenza in merito ai decreti federali semplici secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione. Il Consiglio federale ritiene che il rischio che l'Assemblea federale prenda una decisione che andrebbe impugnata in virtù degli articoli 6 o 13 CEDU sia piuttosto limitato. All'occorrenza, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale potrebbe entrare in materia di un tale ricorso (DTF 125 II 417 consid. 4° e d per analogia).

Non è necessario estendere per legge la protezione giuridica a tutte le ordinanze e decisioni del Consiglio federale e dell'Assemblea federale che si fondano direttamente sulla Costituzione. Inoltre, una tale estensione non terrebbe conto delle peculiarità delle "situazioni straordinarie" e introdurrebbe, per le ordinanze, un controllo normativo astratto, non previsto per gli altri atti legislativi federali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.