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11.3024 · Interpellanza urgente · 2011-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Gli esperti non escludono un afflusso di migranti e rifugiati in direzione dell'Europa in seguito agli eventi in corso in Tunisia, Egitto, Bahrein, Yemen e Libia. Alla caduta di Muammar Gheddafi, l'Italia si aspetta un afflusso di circa 300 000 persone. Stando a quanto asserito di recente a Bruxelles dal segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, in tal caso l'Europa assisterebbe a un drammatico aumento soprattutto della migrazione illegale. La Svizzera deve adottare tutte le misure possibili per evitare che tale flusso migratorio si riversi dall'Italia nel nostro Paese. A tale proposito, chiediamo con urgenza al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) consente agli Stati Schengen di ripristinare, in via eccezionale, il controllo alle frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il Consiglio federale è disposto a ripristinare senza indugio questi controlli di frontiera se l'immigrazione illegale dovesse aumentare?

2. Se sì, sono stati definiti i principi di un tale controllo di confine ed è stato fatto il necessario affinché i migranti illegali siano fermati senza indugio alla frontiera conformemente all'accordo di Dublino e possano essere trasferiti nel competente Stato Dublino, ovvero l'Italia?

3. Il Consiglio federale prende in considerazione anche l'impiego dell'esercito per sostenere il corpo delle guardie di confine nel proteggere le frontiere?

4. In che modo ha garantito l'applicazione dell'accordo di Dublino da parte di tutti gli Stati europei, inclusa l'Italia, anche in caso di flussi migratori di questo tipo?

5. Condivide l'opinione secondo cui la ripartizione dei rifugiati in tutti gli Stati Dublino sia contraria al principio fondamentale dell'accordo di Dublino, ossia al trattamento delle domande di asilo nel Paese di arrivo?

6. In tal caso considererà l'eventualità di disdire l'accordo di associazione a Dublino?

7. Recentemente Michele Cercone, portavoce della commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström, si è espresso in merito alla possibilità di attivare una clausola di salvaguardia temporanea per concedere l'asilo a tutti i migranti provenienti dall'Africa settentrionale. Il Consiglio federale è consapevole del rischio di una vera e propria ondata di rifugiati economici insito in un provvedimento del genere? Ha resa attenta l'Unione europea dei gravi effetti che produce una tale clausola, segnatamente per un Paese come la Svizzera, dissuadendola dal farvi ricorso?

8. L'Unione europea ha già chiesto l'ammissione di un determinato contingente di rifugiati e il Consiglio federale ha già segnalato la propria disponibilità in tal senso?

9. Quali conclusioni trae dal deciso rifiuto della maggior parte dei cantoni di accettare la ripartizione di tali rifugiati?

10. Sta vagliando la possibilità di accogliere e alloggiare le persone in arrivo in strutture di raccolta centralizzate nei pressi della frontiera fino al loro allontanamento a destinazione dei rispettivi Paesi d'origine?

Stellungnahme des Bundesrates

A fronte delle rivolte negli Stati nordafricani, nei prossimi mesi il Consiglio federale prevede sì un incremento della migrazione irregolare a destinazione dell'Europa e della Svizzera, ma non nelle proporzioni temute dagli autori dell'interpellanza. L'esperienza mostra inoltre che occorrono svariate settimane prima che i migranti raggiungano la Svizzera attraverso l'Italia. La Confederazione e i cantoni hanno dunque il tempo di prepararsi a vari scenari. Questa la posizione del Consiglio federale in merito ai singoli quesiti:

1. Il ripristino dei controlli di frontiera presuppone una minaccia grave, concreta e assai probabile dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. Le misure previste devono altresì rivelarsi proporzionate e commisurate alla minaccia, ossia essere mirate e limitate nel tempo. Il ripristino dei controlli delle persone alle frontiere interne Schengen costituirebbe una deroga, pertanto tali condizioni vanno interpretate in maniera restrittiva. Esempi in tal senso si sono avuti in passato in occasione di importanti vertici politici o eventi sportivi di rilievo in Stati Schengen. L'aumento generalizzato dell'immigrazione illegale nello spazio Schengen non adempie infatti le condizioni restrittive che permettono a uno Stato Schengen di ripristinare i controlli di frontiera. Tale fenomeno interessa potenzialmente tutti gli Stati Schengen, ragion per cui un provvedimento temporaneo adottato da un singolo Stato non risolve il problema. Ogni Stato Schengen è tuttavia libero di potenziare le proprie misure sostitutive nazionali (ad es. controlli mobili sulle persone) in caso di aumento effettivo della migrazione illegale. Il Consiglio federale ritiene che attualmente le condizioni per ripristinare temporaneamente i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne non siano adempiute.

2. Nel 2010 il Consiglio federale ha definito la procedura per l'eventuale ripristino dei controlli di frontiera in virtù dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen. Il coordinamento delle autorità coinvolte compete all'Ufficio federale della migrazione (UFM). L'UFM e le autorità federali e cantonali coinvolte sono tenuti a seguire costantemente l'evolversi della situazione in termini di politica di sicurezza per chiedere, all'occorrenza, al Consiglio federale di ripristinare i controlli alle frontiere. La pianificazione e l'attuazione operativa competono alle autorità incaricate dei controlli (polizie cantonali, corpo delle guardie di confine). Il ripristino dei controlli di frontiera non invaliderebbe peraltro il diritto vigente in materia di asilo. Anche in caso di ripristino dei controlli, i cittadini di Stati terzi che presentano una domanda di asilo alla frontiera andrebbero indirizzati a un centro di registrazione e procedura della Confederazione in virtù dell'articolo 21 della legge sull'asilo (LAsi). L'eventuale trasferimento secondo la procedura Dublino è retto dalle disposizioni procedurali sancite dal regolamento Dublino e deve rispettare in particolare i pertinenti termini d'ordine. Il respingimento alla frontiera di persone che non adempiano le condizioni di entrata è ammissibile soltanto qualora non si tratti di richiedenti l'asilo. Alle persone senza titolo di soggiorno, che non chiedono asilo e sono comprovatamente entrate in Svizzera irregolarmente passando da un Paese limitrofo, si applicano i pertinenti accordi bilaterali di riammissione.

3. Nel quadro dell'intervento "Lithos" l'esercito sta già sostenendo il corpo delle guardie di confine mettendogli a disposizione 60 membri della sicurezza militare per il controllo delle frontiere e fornendogli determinati servizi di forza aerea. Per il momento non è previsto l'impiego ampliato dell'esercito per i controlli di frontiera. E indispensabile una formazione specifica per espletare, alla frontiera o nella zona di confine, tali mansioni inerenti ai controlli della migrazione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera. In situazioni straordinarie sarebbe tuttavia concepibile l'impiego dell'esercito per sostenere il corpo delle guardie di confine, mettendo a disposizione ulteriori mezzi di sorveglianza aerea (elicotteri, ricognitori telecomandati) nonché un supporto logistico.

4.-6. L'accordo di Dublino è in vigore in Svizzera dal 12 dicembre 2008. Soprattutto con l'Italia l'applicazione funziona bene, anche se non sempre senza intoppi. Il nostro Paese continuerà ad applicarlo in maniera generalizzata anche in futuro. Il Consiglio federale non ritiene un'opzione disdire l'associazione a Dublino.

Finora lo spazio Dublino non ha ancora dovuto far fronte a un massiccio aumento della migrazione in brevissimo tempo. Attualmente è difficile prevedere se l'attuale sistema Dublino sarebbe in grado di sopportare un incremento straordinario dell'immigrazione che supera le capacità di assorbimento di singoli Stati, esposti in misura maggiore di altri. Nella sua forma attuale, il sistema Dublino si limita a definire la competenza per il trattamento delle domande di asilo e non prevede nessun meccanismo di ridistribuzione. Anche per questo motivo, a parere del Consiglio federale gli sforzi profusi in seno all'UE, che vedranno la partecipazione della Svizzera, devono proporsi essenzialmente di rendere il sistema di Dublino in grado di sostenere eventuali oneri supplementari.

7. Il portavoce europeo competente, evocando la possibilità teorica di un'ammissione temporanea nell'Unione europea, si riferiva a eventuali profughi dalla Libia in caso di aggravamento delle violenze. La tutela provvisoria evocata si fonda sulla direttiva 2001/55/CE, che tuttavia si applica soltanto in caso di immigrazione di massa, il che non è attualmente il caso. La direttiva citata rappresenta un atto normativo non vincolante per la Svizzera, la cui legislazione tuttavia prevede anch'essa tale possibilità (art. 66 segg. LAsi). Pertanto il Consiglio federale non ha avuto motivo di formulare una raccomandazione all'indirizzo dell'Unione europea. Nel medesimo contesto, il portavoce ha peraltro precisato che la Commissione può soltanto proporre di concedere la protezione temporanea, ma che la decisione di aderire a tale proposta spetterebbe esclusivamente ai singoli Stati membri.

8. No.

9./10. Un buon coordinamento tra Confederazione e cantoni riveste fondamentale importanza. Tale coordinamento è affidato a vari comitati peritali (comitato d'esperti "Procedura d'asilo e alloggio", commissione "Esecuzione dell'allontanamento", ecc.). Già oggi i richiedenti l'asilo sono, in un primo momento, alloggiati nei centri di registrazione e di procedura della Confederazione. Se è possibile un allontanamento rapido - verso il Paese d'origine o un altro Stato Dublino - si cerca di non ripartire i richiedenti l'asilo nei cantoni. Altrimenti la Confederazione ripartisce i richiedenti l'asilo nei cantoni, che di regola restano competenti per il soggiorno in Svizzera fino alla partenza di queste persone. La Confederazione è dunque responsabile della procedura, i cantoni del soggiorno e dell'esecuzione degli allontanamenti. Confederazione e cantoni hanno quindi competenze diverse, ma una responsabilità comune. Il Consiglio federale reputa pertanto essenziale una stretta e buona collaborazione con i cantoni in materia di migrazione e di asilo.

Nel comitato d'esperti "Procedura d'asilo e alloggio", la Confederazione e i cantoni stanno attualmente elaborando dei piani di azione per l'eventualità di un considerevole aumento delle domande d'asilo. E essenziale sfruttare in maniera ottimale le capacità esistenti. Si tratta inoltre di identificare e rendere disponibili ulteriori capacità sia nelle strutture federali sia in quelle cantonali. Nell'ambito dei lavori preparatori in corso occorrerà valutare e decidere dove situare tali alloggi supplementari.

Risposta del Consiglio federale.