Dove si situa la frontiera umanitaria della Svizzera nel contesto della collaborazione con Frontex?
11.3030 · Interpellanza urgente · 2011-03-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Oggigiorno con Frontex si intende principalmente la difesa da persone non europee che, per diversi motivi, cercano rifugio in Europa. Quella che inizialmente era un'agenzia finalizzata a ottenere la massima efficienza possibile nella gestione delle questioni migratorie, è diventata anch'essa fautrice della fortezza Europa. Tale fatto è molto importante, in particolare nel quadro dell'evoluzione in Nord Africa.
1. Quando gli agenti Frontex affondano le imbarcazioni dei rifugiati nel Mediterraneo, la Svizzera presta il proprio sostegno? Oppure, cosa intraprende per opporvisi?
2. La Svizzera partecipa alle negoziazioni di Frontex con gli Stati di provenienza (p. es. con lo Yemen) per stabilire chi va considerato rifugiato illegale?
3. La Svizzera è d'accordo quando con gli Stati africani si negoziano misure volte a impedire la migrazione intrafricana?
4. Quale ruolo ha svolto la Svizzera quando Frontex negoziava con la Libia, affinché questa fornisse un contributo al sistema europeo di difesa contro i rifugiati?
5. Cos'altro può fare la Svizzera, se non uscire da Frontex?
6. Cosa intraprende la Svizzera per obbligare Frontex al rispetto dei diritti umani e all'aiuto umanitario?
Gli elettori svizzeri avevano approvato l'adesione agli accordi di Schengen e Dublino, forti della promessa che i rifugiati sarebbero stati trattati in maniera più corretta. Ma allora nessuno parlava di Frontex e di RABIT (ovvero le squadre di intervento rapido alle frontiere).
Stellungnahme des Bundesrates
Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea) coordina e garantisce la sicurezza alle frontiere esterne dell'UE. L'agenzia sostiene gli Stati membri nell'ambito della formazione delle proprie guardie di confine stabilendo, tra l'altro, norme formative comuni, effettua analisi dei rischi, segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, sostiene gli Stati membri nelle situazioni che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa ai confini esterni e fornisce il supporto necessario all'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte. Per garantire la coerenza in questo ambito, l'agenzia può collaborare strettamente con altre organizzazioni partner comunitarie e dell'UE competenti per la sicurezza delle frontiere esterne, come per esempio l'Ufficio europeo di polizia Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
1. Gli agenti Frontex non hanno mai l'incarico di affondare le imbarcazioni dei rifugiati. Essendo un Paese senza sbocco sul mare e non disponendo perciò della necessaria esperienza, la Svizzera non partecipa di regola alle operazioni in mare. La decisione 2010/252/UE del Consiglio europeo rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ed è già stata applicata dalla Svizzera. Con questa decisione nel Codice frontiere Schengen (regolamento, CE, n. 562/2006; GU L 105 del 13 aprile 2006) sono state integrate prescrizioni che nella prassi si sono rivelate sensate per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della collaborazione operativa coordinata da Frontex. Oltre a regole d'ingaggio relative all'intercettazione di imbarcazioni nel quadro delle operazioni comuni, sono stati definiti anche degli orientamenti per le operazioni di ricerca e soccorso nonché per lo sbarco di persone fermate o salvate. I principi generali stabiliscono, in particolare, che le misure vanno adottate in conformità dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento e che l'incolumità delle persone intercettate e delle unità di soccorso sono in primo piano. Le guardie di frontiera devono inoltre tenere conto delle esigenze dei gruppi di persone che necessitano di particolare protezione (minori, anziani, vittime di passatori, persone bisognose di assistenza medica urgente o di protezione internazionale).
2. No.
3. La Svizzera sostiene progetti volti a prevenire la migrazione irregolare. Scopo di questi progetti è informare i potenziali migranti, rendendoli attenti ai pericoli legati alla migrazione irregolare, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Vi rientra anche il sostegno fornito ai migranti irregolari in caso di rimpatrio volontario da un Paese di transito.
4. La Svizzera non ha partecipato e non partecipa ai negoziati svolti da Frontex con Paesi terzi in merito a un'eventuale collaborazione.
5. Nell'ambito dell'accordo di associazione a Schengen stipulato tra la Svizzera e la CE/l'UE, la Svizzera si è impegnata, in linea di massima, a riprendere tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen. L'istituzione dell'agenzia rappresenta un simile sviluppo. La Svizzera è rappresentata nel consiglio d'amministrazione di Frontex e la sua presenza alle riunioni è assicurata dal corpo delle guardie di confine. In occasione di queste riunioni vengono presentate anche le richieste e le esigenze del nostro Paese.
6. Frontex è un'agenzia dell'UE e come tale è tenuta al rispetto dei principi relativi ai diritti umani e all'aiuto umanitario. Su richiesta dell'agenzia, la Svizzera fornisce il suo sostegno nell'ambito delle proprie possibilità. Indipendentemente dalla partecipazione alle operazioni Frontex, il nostro Paese si è impegnato a osservare le disposizioni vigenti a livello internazionale in materia di diritti umani e responsabilità umanitarie. La decisione 2010/252/UE obbliga inoltre tutti gli Stati Schengen a fare in modo che le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni Frontex ricevano una formazione sulle disposizioni pertinenti in materia di diritti dell'uomo e dei rifugiati nonché sulle prescrizioni internazionali in materia di ricerca e soccorso. Il Cgcf adempie questo mandato fornendo alle guardie di confine designate per il pool di esperti conoscenze approfondite in questi ambiti.
Risposta del Consiglio federale.