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11.3055 · Mozione · 2011-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di preparare le basi legali che consentano alla Svizzera di determinare di nuovo in maniera autonoma la propria politica in materia di visti. Se necessario, occorre rinegoziare l'accordo di Schengen con l'UE.

Begründung

Le conseguenze dell'adesione della Svizzera a Schengen sono disastrose. È pertanto necessario rimediare a tale situazione il più presto possibile. Dall'entrata in vigore di Schengen nel nostro Paese si constata un aumento costante dell'afflusso di persone senza documenti validi o munite di visti falsificati. L'aumento del numero di immigrati clandestini entrati in Svizzera coincide con un incremento della criminalità nel nostro Paese. Gli adeguamenti automatici agli sviluppi degli accordi di Schengen sono gravidi di conseguenze per la Svizzera.

Con Schengen la Svizzera ha firmato un contratto che l'altra parte può modificare unilateralmente. La Svizzera si è impegnata a riprendere entro termini molto brevi tutti gli sviluppi degli acquis di Schengen. Parlando chiaro, la Svizzera si è messa nella posizione poco confortevole di ricevere ordini. Dalla sua adesione a Schengen, il nostro Paese ha dovuto far applicare una lunga serie di atti legislativi senza avere alcun potere decisionale. Ormai, la Svizzera deve riconoscere visti Schengen che sono stati accordati, per esempio, da un consolato di un altro Stato Schengen. In questi casi il nostro Paese non può influire in alcun modo sulla prassi di rilascio dei visti.

Il Consiglio federale deve ripristinare la sovranità della Svizzera in materia di rilascio dei visti. Il nostro Paese deve poter decidere liberamente e senza pressioni se vuole far applicare o meno un adeguamento dell'accordo di Schengen, prendendo esempio dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda. Questi due Paesi possono infatti condurre una politica in materia di visti completamente indipendente da quella dell'UE, pur partecipando alla cooperazione giudiziaria e di polizia degli Stati Schengen. Ciò deve essere possibile anche per la Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto il Consiglio federale afferma di non condividere la constatazione degli autori della mozione, secondo cui in seguito all'associazione a Schengen è aumentato il numero di persone entrate in Svizzera senza documenti validi o munite di visti falsi. Non sussistono nemmeno indizi secondo cui la sicurezza in Svizzera si sarebbe deteriorata. Non è nemmeno possibile dimostrare un aumento della criminalità in seguito a una maggiore migrazione illegale. La statistica criminale di polizia 2010 mostra invece una diminuzione della criminalità registrata dalla polizia.

Contrariamente a quanto affermato dagli autori della mozione, Schengen non prevede alcun automatismo per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell'acquis di Schengen. Per ogni sviluppo la Svizzera può decidere separatamente entro un termine massimo di due anni se intende recepirlo e trasporlo oppure no. Il termine di due anni consente al nostro Paese di applicare la procedura decisionale prevista dalla Costituzione (adozione da parte del Consiglio federale o del Parlamento, eventuale svolgimento di un referendum).

Il Consiglio federale concorda con gli autori della mozione sul fatto che la Svizzera non possa influire formalmente sulle decisioni in merito agli sviluppi di Schengen. Il nostro Paese dispone tuttavia delle medesime possibilità di partecipazione conferite agli Stati non membri dell'UE Norvegia e Islanda. Dalla firma dell'accordo di associazione a Schengen (AAS), il 26 ottobre 2004, gli esperti svizzeri possono partecipare ai comitati e ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, contribuendo attivamente ai lavori per sviluppare la normativa di Schengen. In tale ambito, la Svizzera può influire direttamente sugli atti legislativi in questione, anche se la loro adozione formale resta riservata gli organi dell'UE (diritto di partecipazione).

Schengen si propone in particolare di agevolare i viaggi all'interno dello spazio Schengen. A tal fine è stata uniformata, tra gli altri, la politica in materia di visti nell'ambito dei visti di breve durata (fino a 90 giorni).

Il visto Schengen sostituisce quindi il visto svizzero per i soggiorni di breve durata, di cui di norma hanno bisogno turisti e persone in viaggio d'affari. Ciò non significa tuttavia che la Svizzera abbia rinunciato a influire sul rilascio dei visti. Essa dispone di svariati meccanismi tesi a garantire la sicurezza e i suoi interessi nazionali. Di principio il collegamento al sistema d'informazione Schengen (SIS) garantisce che le persone indesiderate in Svizzera non ottengano un visto da un altro Stato Schengen (cosiddetta non ammissione secondo l'art. 96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in base a una segnalazione nazionale). Parimenti, un altro Stato Schengen può impedire, attraverso la procedura di consultazione elettronica Vision, il rilascio di un visto Schengen (i visti nazionali continuano a poter essere rilasciati), se lo impongono ad esempio motivi di sicurezza interna. L'introduzione del sistema di informazione visti (VIS) migliorerà ulteriormente l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità competenti. Questo sistema è una banca dati centrale in cui sono registrati determinati dati per ogni domanda di visto Schengen, che consente di combattere in modo efficace soprattutto lo "shopping dei visti", poiché indica se un richiedente ha già presentato una domanda presso un'altra ambasciata nonché i motivi alla base di un eventuale rifiuto del visto. Nel contempo il VIS agevola l'identificazione del titolare legale del visto e quindi potenzia la lotta contro gli abusi e le frodi.

Un'armonizzazione del rilascio dei visti è inoltre garantita dal potenziamento della cooperazione in loco tra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen. L'UE esegue altresì a intervalli regolari valutazioni successive (cui partecipano anche esperti svizzeri) tese a garantire il rispetto degli standard di sicurezza.

Una denuncia dell'AAS da parte della Svizzera non comporterebbe controlli senza lacune sulle persone. Infatti, già prima dell'associazione a Schengen in Svizzera soltanto il 3 per cento delle circa 700 000 persone che varcavano quotidianamente il confine era controllato in modo approfondito, mentre nel 15 per cento dei casi veniva svolto un cosiddetto controllo visivo (ossia una semplice verifica dei documenti d'identità senza procedere ad un'ispezione approfondita del veicolo). Nell'82 per cento dei casi non veniva effettuato alcun controllo per non ostacolare l'elevata mobilità necessaria all'economia. Non bisogna nemmeno dimenticare che in un tale scenario le autorità elvetiche sarebbero escluse da una parte essenziale delle informazioni (soprattutto dalle segnalazioni ai fini della non ammissione di persone o dalle informazioni relative a rifiuti del visto), il che comprometterebbe l'efficienza dei controlli alla frontiera. Inoltre, in caso di denuncia dell'accordo di associazione la frontiera svizzera diverrebbe nuovamente una frontiera esterna dello spazio Schengen. Ciò ostacolerebbe anche il passaggio del confine dei cittadini svizzeri diretti verso uno Stato Schengen. Tenuto conto della situazione geografica della Svizzera e dell'intensità degli scambi transfrontalieri, controlli sistematici delle persone avrebbero gravi ripercussioni sulla mobilità, il settore turistico svizzero e l'economia. Inoltre, i titoli di soggiorni svizzeri non consentirebbero più di entrare senza visto nello spazio Schengen, il che ostacolerebbe notevolmente i viaggi in Europa da parte di cittadini di Paesi terzi domiciliati in Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene che una rinegoziazione parziale dell'AAS nell'ambito della politica in materia di visti non abbia quasi nessuna speranza di successo. Come già argomentato nella sua risposta all'interpellanza 10.3964 (Rapine commesse da bande straniere), a Gran Bretagna e Irlanda è stato concesso un diritto di partecipazione selettiva ("opt-in") per motivi politici (approvazione del trattato di Amsterdam) e geografici (situazione insulare): questi due Stati non partecipano alla cooperazione Schengen nell'ambito dei controlli alla frontiera e dei visti, ma possono estendere in qualsiasi momento la loro cooperazione Schengen a questi settori. Da allora tali diritti di partecipazione selettiva non sono più stati concessi né ai nuovi Stati membri né ad altri Stati associati. Come già ribadito a chiare lettere dall'UE in occasione dei negoziati con la Svizzera riguardanti l'AAS, Schengen/Dublino costituisce un'unità indivisibile. Tale situazione non è cambiata. Pertanto non ci si può aspettare realisticamente che gli Stati membri dell'UE approvino una soluzione speciale per la Svizzera. Per i motivi illustrati il Consiglio federale non vede alcuna necessità di intervenire denunciando ed eventualmente rinegoziando l'accordo di associazione a Schengen.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.