11.3056 · Mozione · 2011-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rinegoziare l'accordo di associazione a Schengen affinché la Svizzera, analogamente alle prerogative concesse a Irlanda e Gran Bretagna, possa di nuovo controllare in maniera autonoma e sistematica le sue frontiere, mantenendo la cooperazione in materia di giustizia e polizia. Fino ad allora dovrà essere applicato l'articolo 23 del regolamento (CE) 562/2006 del codice frontiere Schengen, secondo il quale in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna uno Stato membro può ripristinare i controlli sistematici alle sue frontiere interne.
Begründung
Le esperienze maturate negli ultimi due anni mostrano che le opportunità caldeggiate dal Consiglio federale in materia di Schengen sono l'esatto opposto della realtà. Dall'adesione a Schengen giungono in Svizzera molti più clandestini, il turismo del crimine è aumentato e le frontiere esterne di Schengen sono permeabili. Molto verosimilmente la Svizzera se ne accorgerà a breve con l'imminente arrivo di ondate di rifugiati provenienti dal Nord Africa. Le rivolte in questa regione comporteranno in particolare un massiccio aumento dell'immigrazione illegale. L'accordo di associazione a Schengen va pertanto rinegoziato su questo punto. Fino ad allora si dovrà applicare la regola transitoria di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 562/2006 del codice frontiere Schengen, secondo cui in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna uno Stato membro può ripristinare i controlli sistematici alle sue frontiere interne. L'incombente ondata migratoria dal Nord Africa costituisce senza ombra di dubbio una sufficiente minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non vede alcuna necessità di rinegoziare settorialmente l'accordo di associazione a Schengen (AAS), soprattutto per tre motivi.
In primo luogo, a parere del Consiglio federale non sussiste alcun indizio secondo cui la situazione della sicurezza in Svizzera si sarebbe deteriorata in seguito all'avvio, il 12 dicembre 2008, della cooperazione operativa di Schengen. Non è nemmeno possibile dimostrare un aumento della criminalità in seguito a una maggiore migrazione illegale. Anzi, nel 2010 il tasso di criminalità è nuovamente diminuito, come illustra la statistica criminale di polizia 2010. Inoltre, il "turismo del crimine" non è un fenomeno nuovo, verificatosi soltanto dopo l'adesione a Schengen. Come già indicato dal Consiglio fede-rale nella risposta all'interpellanza 10.3964 (Rapine commesse da bande straniere), già prima della partecipazione a Schengen si poteva osservare forti oscillazioni del numero di furti con scasso. Il Consiglio federale è convinto che la sicurezza interna della Svizzera sia garantita al massimo livello, non da ultimo grazie a Schengen, i cui strumenti, soprattutto il sistema di informazione Schengen (SIS), sono ormai irrinunciabili per il lavoro quotidiano delle guardie di confine nonché delle autorità di polizia e della migrazione.
In secondo luogo, il Consiglio federale ritiene che una rinegoziazione parziale dell'AAS nel settore dei controlli alla frontiera non abbia quasi nessuna speranza di successo. La situazione di partenza per la Svizzera, quale Stato non membro dell'UE, è ben diversa da quella di Gran Bretagna e Irlanda nel 1997. Infatti, come il Consiglio federale ha già argomentato nella sua risposta all'interpellanza summenzionata, la concessione di uno statuto speciale a questi due Stati ha ragioni di tipo storico: visto che i trattati costitutivi possono essere modificati soltanto in caso di unanimità, il trattato di Amsterdam non sarebbe mai stato approvato senza una deroga. Da allora a nessun altro Stato Schengen sono state concesse deroghe all'acquis di Schengen. Come già ribadito a chiare lettere dall'UE in occasione dei negoziati con la Svizzera riguardanti l'AAS, Schengen/Dublino costituisce un'unità indivisibile. Tale situazione non è cambiata. Pertanto non ci si può aspettare realisticamente che gli Stati membri dell'UE approvino una soluzione speciale per la Svizzera.
In terzo luogo, in caso di revoca dell'adesione nei settori dei controlli alla frontiera e dei visti, il confine svizzero diventerebbe di nuovo una frontiera esterna di Schengen, con le corrispondenti ripercussioni negative sulla mobilità e sul flusso del traffico ai valichi doganali. In un tale scenario le autorità elvetiche sarebbero escluse da una parte essenziale delle informazioni (soprattutto dalle segnalazioni ai fini della non ammissione di persone o dalle informazioni relative a rifiuti del visto), il che comprometterebbe l'efficienza dei controlli alla frontiera. Inoltre non è possibile controllare tutte le persone al momento del valico del confine. Anche prima dell'associazione a Schengen soltanto il 3 per cento delle circa 700 000 persone che varcavano quotidianamente il confine era controllato in modo approfondito, mentre nel 15 per cento dei casi veniva svolto un cosiddetto "controllo visivo" (ossia una semplice verifica dei documenti d'identità senza procedere ad un'ispezione approfondita del veicolo). Nell'82 per cento dei casi non veniva effettuato alcun controllo. Infine, il titolo di soggiorno rilasciato dalla Svizzera non darebbe più diritto a entrare senza visto nello spazio Schengen.
L'articolo 23 del codice frontiere Schengen consente di ripristinare a tempo limitato i controlli alle frontiere soltanto in situazioni eccezionali e in caso di grave minaccia dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. La minaccia attesa deve essere concreta e molto probabile (non bastano semplici supposizioni senza indizi concreti). Il Paese che intende ripristinare i controlli alla frontiera deve essere toccato dagli eventi in modo tale che la sua situazione diverga da quella degli altri Stati Schengen. Nel contesto delle rivoluzioni in Nord Africa, finora nessuno Stato Schengen ha fatto ricorso a tale strumento. Il Consiglio federale ritiene che le condizioni giuridiche necessarie a tal fine non siano adempiute nemmeno in Svizzera. Alla luce degli attuali sviluppi, la Commissione europea sta attualmente valutando se occorra integrare questo meccanismo teso a ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne. La Svizzera esaminerà tale proposta a tempo debito congiuntamente ad altri Stati Schengen. Peraltro, il diritto vigente in materia d'asilo continuerebbe ad applicarsi anche in caso di ripristino temporaneo dei controlli d'identità alla frontiera. Di conseguenza, le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera andrebbero anche in tal caso assegnate a un centro di registrazione, conformemente all'articolo 21 della legge sull'asilo (RS 142.31). Infine, il codice frontiere Schengen non limita la facoltà degli Stati Schengen di potenziare, nella zona di confine, i controlli di polizia in seguito a una particolare situazione di minaccia. Vari Stati Schengen - tra cui anche la Svizzera - hanno già fatto ricorso a tale possibilità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.