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11.3071 · Interpellanza · 2011-03-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 13 marzo 2009, il Consiglio federale ha accettato di riprendere gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa in campo fiscale conformemente all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Da allora, in ossequio a que-sta normativa, sono state firmate e ratificate numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Finora gli Stati che volevano ottenere dalla Svizzera indicazioni atte a identificare i loro contribuenti che hanno depositato fondi in Svizzera dovevano trasmettere al nostro Paese il nome nonché l'indirizzo della persona e della banca interessate.

In data 14 febbraio 2011, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale delle finanze, ha dichiarato che l'assistenza amministrativa in campo fiscale potrebbe essere concessa anche qualora la domanda in provenienza da uno Stato straniero si fondi unicamente su un numero IBAN (numero di conto bancario internazionale).

In relazione a questa dichiarazione, il Consiglio federale è invitato a precisare:

1. Non la ritiene inopportuna, in quanto rischia di influenzare negativamente, nei confronti del nostro Paese, gli esperti internazionali incaricati di verificare la prassi svizzera in materia di scambio di informazioni sulla base di richieste di assistenza amministrativa?

2. Non costituisce un segnale negativo che incita gli altri Stati stranieri a rispettare ancora meno il segreto bancario svizzero?

3. Non rende più difficili i negoziati che la Svizzera intende condurre con il Regno Unito e la Germania, al fine di introdurre un'imposta liberatoria sui capitali di origine britannica e tedesca depositati in Svizzera?

4. Non rende più problematica l'apertura dei negoziati intesi a introdurre un'imposta liberatoria alla fonte sui redditi dei capitali con Paesi diversi da Gran Bretagna e Germania?

Consideriamo che, nell'attuale contesto dei negoziati internazionali in ambito fiscale, le dichiarazioni della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf sono inopportune o per lo meno precipitose, in quanto i criteri d'interpretazione dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE non sono ancora stati fissati in via definitiva. L'asserzione del capo del Dipartimento federale delle finanze può contribuire a indebolire il segreto bancario del nostro Paese e pregiudica gli interessi della nostra piazza finanziaria sottoposta a un'aspra concorrenza internazionale.

Stellungnahme des Bundesrates

Facendo seguito alle decisioni dei Paesi del G-20 concernenti la crisi finanziaria internazionale, il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera avrebbe adottato gli standard internazionali sviluppati dall'OCSE sullo scambio di informazioni in ambito fiscale. Da quella data la Svizzera ha firmato o già ratificato numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che contemplano una corrispondente clausola in materia di assistenza amministrativa. Il 18 giugno 2010 l'Assemblea federale ha approvato dieci di queste CDI e altrettante sono ora sottoposte alla procedura di approvazione parlamentare.

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, o semplicemente Global Forum) si sta attualmente occupando di verificare la prassi degli Stati in materia di scambio di informazioni fiscali, e in particolare il rispetto degli standard OCSE (nel quadro di una revisione paritaria, la cosiddetta peer review). Nel contesto di questa verifica è emerso che i criteri applicati dalla Svizzera alle domande di assistenza amministrativa, finora considerati adeguati, sono invece eccessivamente restrittivi. Una CDI soddisfa gli standard internazionali soltanto se le esigenze previste per le domande di assistenza amministrativa sono interpretate in modo tale da non compromettere l'efficacia dello scambio di informazioni. Per far sì che le CDI soddisfino gli standard, il Consiglio federale propone di completare nella misura in cui sia necessario le condizioni applicabili alle domande di assistenza amministrativa stipulate con gli Stati in questione. Con questi Stati occorre convenire bilateralmente che i criteri applicabili alle domande di assistenza amministrativa non devono impedire uno scambio efficace di informazioni. Le domande di assistenza amministrativa devono essere soddisfatte se lo Stato richiedente rende plausibile che non si tratta di una "fishing expedition" (ricerca indiscriminata di informazioni) e inoltre:

a. identifica il contribuente, sia pure attraverso indicazioni diverse da nome e indirizzo; e

b. indica nome e indirizzo del presunto detentore delle informazioni nella misura in cui ne è a conoscenza.

L'adeguamento ha lo scopo di garantire che la procedura di assistenza amministrativa non fallisca a causa di un'interpretazione eccessivamente formalistica delle disposizioni di una CDI e quindi di ammettere mezzi di identificazione diversi dall'indicazione di nome o indirizzo. In tal modo si garantisce che le CDI soddisfino gli standard internazionali nello scambio di informazioni in materia fiscale e che il nostro Paese possa superare la prima fase della revisione paritaria che il Global Forum sta effettuando. Il Consiglio nazionale ha approvato l'adeguamento in data 13 aprile 2011.

Il numero IBAN ("international bank account number") fa anch'esso parte delle indicazioni che possono essere fornite ai fini dell'identificazione. Ciò è già stato precisato nel messaggio del 27 novembre 2009 complementare al messaggio del 6 marzo 2009 concernente l'approvazione del nuovo accordo aggiuntivo alla convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Francia (FF 2010 1378), entrata in vigore il 4 novembre 2010.

1./2. Il 6 aprile 2011 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento un messaggio concernente il completamento delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni approvate dall'Assemblea federale il 18 giugno 2010. Il 13 aprile 2011 il Consiglio nazionale ha inoltre trattato una seconda serie di 10 CDI contenenti una clausola sull'assistenza amministrativa conforme agli standard internazionali, approvando l'adeguamento proposto dal Consiglio federale.

Se si attuerà l'adeguamento deciso dal Consiglio federale, le convenzioni firmate dalla Svizzera soddisferanno gli standard internazionali. Se invece non si dovesse effettuare l'adeguamento in questione, è presumibile che il Global Forum riterrà che le convenzioni svizzere non soddisfino gli standard internazionali. In tal caso, considerate le esperienze sinora maturate da altri Stati nell'ambito delle revisioni paritarie, la Svizzera non supererà la prima fase della revisione. Altri Stati potrebbero approfittare di tale circostanza per adottare misure a discapito della piazza finanziaria e imprenditoriale svizzera. L'adeguamento deciso dal Consiglio federale è dunque nell'interesse della piazza finanziaria svizzera. D'altro lato occorre sottolineare che la Svizzera non va oltre gli standard internazionali, e quindi non fa più di quanto facciano altre piazze finanziarie. Quindi, anche per quanto riguarda la questione della concorrenza, l'adeguamento è opportuno e non può essere considerato precipitoso.

3./4. La soluzione perseguita con la Germania e la Gran Bretagna, che dovrà essere definita nei dettagli nell'ambito dei negoziati, prevede la trasmissione di informazioni su richiesta quale misura accompagnatoria ai fini dell'attuazione della convenzione. Le autorità competenti possono presentare richieste di informazioni che identificano nominalmente il cliente ma non la banca. Gli adeguamenti proposti per le CDI non dovrebbero dunque essere d'ostacolo né alla prosecuzione dei negoziati in corso né all'avvio di negoziati con altri Stati in vista dell'introduzione di un'imposta liberatoria.

Ultimo paragrafo dell'interpellanza: le dichiarazioni della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf sono conformi alle decisioni del Consiglio federale. Le affermazioni della consigliera federale non sono neppure da considerare precipitose, in quanto nel corso delle revisioni paritarie in atto, il Global Forum aveva già constatato la non conformità della normativa svizzera con gli standard internazionali. D'altronde, non vi è da presumere che l'adeguamento delle CDI proposto dal Consiglio federale al Parlamento comporterà un visibile aumento delle domande di assistenza amministrativa. Al contrario, gran parte delle domande menzioneranno anche in futuro nome e indirizzo del contribuente nonché nome e indirizzo del detentore delle informazioni.

Risposta del Consiglio federale.