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Collaborazione interistituzionale per la formazione e la riqualificazione dei disoccupati di lunga durata

11.3078 · Mozione · 2011-03-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 66 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), che permette una formazione più lunga per i disoccupati, il Consiglio federale è incaricato di istituire, in collaborazione con alcuni cantoni pilota, un sistema di riqualificazione e di formazione professionale di base per i disoccupati di lunga durata che coinvolga l'assicurazione contro la disoccupazione, l'assistenza sociale e altri finanziamenti cantonali o della Confederazione in materia di formazione professionale.

Begründung

Il numero dei disoccupati di lunga durata la cui professione è scomparsa o di quelli senza formazione professionale ammonta a più di un terzo dei disoccupati. Per questa categoria occorre istituire un sistema di riqualificazione professionale. L'articolo 66 LADI lo prevede già, ma non viene quasi mai utilizzato. Si deve quindi trovare un sistema che funzioni e che sia realizzabile. Ciò è indispensabile per evitare che questa categoria di persone si trovi nella condizione di dover fare ricorso all'assistenza sociale. Sono possibili diverse soluzioni per il cofinanziamento di queste formazioni. Esiste ovviamente la formazione, ma anche l'incentivo finanziario destinato alle imprese per la creazione di posti di tirocinio, il coaching offerto a questa popolazione particolare prima e dopo il tirocinio, l'istituzione supplementare di classi professionali, ecc.

La mia proposta va nel senso previsto da Doris Leuthard in occasione della campagna per la votazione sulla LADI, nel mese di settembre 2010, e da Didier Burkhalter nella dichiarazione di lotta alla povertà firmata nel mese di novembre 2010: si tratta sostanzialmente di reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro permettendo una maggiore permeabilità tra le diverse assicurazioni sociali.

La Confederazione attuerebbe in tal modo l'articolo 66 LADI ed eviterebbe quindi che i cittadini svizzeri che beneficiano dell'assicurazione contro la disoccupazione si trovino a dover ricorrere all'assistenza sociale. Per quanto riguarda i cantoni, ciò sarebbe un investimento a medio e a lungo termine. Inoltre i beneficiari uscirebbero dalla logica assistenziale e si ritroverebbero inseriti in un sistema di formazione e di lavoro.

A tale scopo la Confederazione deve e può trovare alcuni cantoni pilota che hanno già fatto questo tipo di esperienza con altre categorie della popolazione e che sarebbero disposti a estenderla ai disoccupati di lunga durata privi di una formazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), l'assicurazione contro la disoccupazione può concedere in linea di principio assegni di formazione (AFO) per una durata massima di tre anni conformemente agli articoli 66a e 66c della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Gli assegni di formazione, che fanno parte dei provvedimenti costosi, intendono permettere agli assicurati di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione conseguita in precedenza alle esigenze del mercato del lavoro. Un AFO può essere concesso alle seguenti condizioni:

1. Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte della persona assicurata non può essere scaduto al momento in cui il provvedimento viene accordato.

2. La persona assicurata deve avere almeno 30 anni (sono possibili deroghe a questo limite di età: infatti l'AFO può essere concesso a partire da 25 anni).

3. La persona assicurata non dispone di una formazione oppure il suo profilo professionale non è più richiesto.

4. La nuova formazione deve in linea di massima corrispondere alle attitudini, agli interessi e alle competenze (capacità intellettuali e psichiche) della persona assicurata ed essere praticata in una professione nella quale esistono reali possibilità di occupazione (art. 59 LADI, circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, gennaio 2009, lettere F18 e F19).

Nel 2009 i costi di questi PML ammontavano a circa 8 milioni di franchi, mentre nel 2010 essi hanno raggiunto l'importo di circa 11 milioni di franchi. A causa delle condizioni relativamente severe a cui è soggetta la concessione di questo provvedimento e considerati gli obiettivi essenziali che si prefigge, gli AFO non possono essere accordati a tutte le persone che incontrano varie difficoltà nell'ambito della loro formazione. D'altro lato si tratta di condizioni che rappresentano una garanzia per l'applicazione mirata di questo provvedimento e che di conseguenza permettono di ottenere una buona percentuale di successo. Per continuare ad assicurare il successo degli AFO non è quindi possibile allargare ulteriormente la cerchia dei beneficiari.

Considerato il fatto che il Consiglio federale non è in grado di intervenire a livello di assistenza sociale, esso non può essere incaricato di istituire un sistema che coinvolga l'assistenza sociale in modo vincolante. Esso può invece conferire al gruppo di controllo nazionale CII il mandato di chiarire se sia possibile introdurre e attuare, nell'ambito dell'assistenza sociale, un provvedimento analogo che corrisponda agli AFO dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nel 2010 il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno hanno deciso, nel quadro dell'istituzionalizzazione della CII (collaborazione interistituzionale), di istituire un'organizzazione CII a livello nazionale che comprende tutti i principali attori in questione. Questo organismo potrebbe verificare la proposta appena descritta.

Il Consiglio federale ritiene che le diverse istituzioni (assicurazione contro la disoccupazione, formazione professionale, ecc.) dispongano già attualmente di un ampio ventaglio di strumenti per raggiungere l'obiettivo del reinserimento nel mercato del lavoro del maggior numero possibile di disoccupati di lunga durata. Eventuali lacune e problemi d'interfaccia potranno essere discussi in seno agli organismi nazionali di coordinamento CII.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.