Lexipedia

11.3094 · Mozione · 2011-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice di procedura civile (CPC) affinché:

- una prima seduta precoce e gratuita di mediazione sia imposta in tutti i casi di divorzio che coinvolgono figli;

- almeno sei sedute di mediazione siano prese a carico per i genitori che desiderano percorrere questa via.

Begründung

La prassi di Cochem (Germania) ha instaurato, circa 20 anni fa, una cooperazione interdisciplinare tra le persone e le istituzioni che partecipano a un procedimento giudiziario di diritto della famiglia. Tale prassi risulta molto efficace per indurre i genitori in conflitto a trovare soluzioni amichevoli, convalidate dall'autorità, nell'interesse superiore del figlio.

Una delle chiavi di tale successo consiste nella rapidità d'intervento. Ne consegue la necessità d'imporre una prima seduta di conciliazione a tutti i genitori in istanza di divorzio prima di recarsi dal giudice. Nella sua risposta all'interpellanza Baettig 10.3995, il Consiglio federale si è detto convinto che la mediazione debba poggiare sulla libera volontà delle parti in causa. Anche se quest'ultima è importante, è comprovato che un certo obbligo di mediazione porta i suoi frutti, in particolare nei casi di violenza domestica. Altri Paesi, quali la Gran Bretagna, prevedono peraltro la mediazione obbligatoria.

Le misure in favore della mediazione nel nuovo CPC e nel diritto attuale sono insufficienti. Nondimeno, anche in Svizzera le esperienze di mediazione maturate a Bülach (ZH) attorno al 2005 sono risultate positive. Inoltre, se l'incentivo della gratuità cagiona costi, in ultima analisi la mediazione permette di conseguire importanti risparmi grazie a procedimenti più snelli, per non parlare dei risparmi in termini di sofferenze umane.

A Cochem, l'autorità parentale congiunta è diventata la regola. La mediazione appare dunque come una tappa essenziale della corresponsabilità parentale, che implica diritti ma anche il dovere di trovare soluzioni per il bene del figlio. Nella sua risposta all'interpellanza citata, il Consiglio federale ritiene importante e opportuno maturare esperienze in materia di mediazione con le nuove basi legali. Ma il bene del minore non può attendere che i figli siano cresciuti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'esigenza, espressa nella mozione, di risolvere rapidamente, possibilmente in via extragiudiziale, le controversie riguardanti i figli. Pertanto accoglie favorevolmente anche il rafforzamento dell'istituto della mediazione, introdotto il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Il collegio governativo respinge per contro la mediazione obbligatoria, così come richiesto dalla mozione, ribadendo che tale istituto deve fondarsi sul principio della volontarietà per conseguire una soluzione consensuale e duratura (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Baettig 10.3995, "Anteporre la protezione dell'infanzia ai conflitti coniugali").

Il Consiglio federale inoltre giudica troppo rigida la normativa proposta. Eventuali deroghe alla disposizione in materia di mediazione resterebbero infatti escluse, sebbene siano ipotizzabili casi per i quali questo approccio è fin dall'inizio superfluo o senza speranza, ad esempio qualora i coniugi siano già d'accordo sulle questioni riguardanti i figli e intendano sottoporre al giudice richieste comuni in merito alla relativa regolamentazione oppure semplicemente si rifiutino di comunicare e di trovare soluzioni in modo cooperativo. Occorre pertanto valutare la necessità e l'opportunità di una mediazione nel caso concreto, principio cui per altro si attiene anche il CPC quando, all'articolo 291, dispone che il giudice convochi le parti a un'udienza di conciliazione e cerchi di raggiungere un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. Prima di adottare disposizioni riguardo ai figli, il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione (art. 297 cpv. 2 CPC). Questa normativa consente di trovare una soluzione individuale appropriata.

Il Consiglio federale è inoltre convinto che la risoluzione di ogni causa civile comporti sempre e comunque a dei costi per lo Stato, pertanto respinge la gratuità incondizionata delle prime sette sedute di mediazione. A tale proposta va anteposta la disposizione del CPC, secondo cui nelle cause patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione se non dispongono dei mezzi necessari e se la mediazione è raccomandata dal giudice (art. 218 cpv. 2 CPC).

Solo recentemente il Parlamento ha adottato le regole di procedura civile in materia di mediazione e inserito disposizioni analoghe nel futuro diritto di protezione dei minori e degli adulti (nuovo art. 314 cpv. 2 CPC). Il Consiglio federale non ritiene opportuna una corrispondente modifica del CPC, prima di aver raccolto sufficienti esperienze con le nuove basi legali. Tuttavia, si riserva la possibilità di ritornare sulla richiesta avanzata dall'autrice della mozione in occasione della revisione in materia di autorità parentale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.