A cosa servono le ordinanze del Consiglio federale se non vengono rispettate da aziende svizzere?
11.3100 · Interpellanza · 2011-03-15
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il 19 gennaio 2011 il Consiglio federale ha ordinato il blocco degli averi e delle risorse economiche del presidente destituito della Costa d'Avorio Laurent Gbagbo e del suo entourage. All'interno di questo entourage il provvedimento riguarda 13 aziende e organizzazioni, tra cui la Società ivoriana di raffinazione (SIR). Tre settimane più tardi, l'11 febbraio, il gruppo ginevrino Vitol, gigante mondiale del commercio di prodotti energetici, avrebbe fornito alla SIR più di 3639 tonnellate metriche di gas (vedi "24Heures" del 2 marzo 2011).
A cosa servono le ordinanze del Consiglio federale se non vengono rispettate da aziende svizzere per ignoranza o, peggio, a dispetto delle regolamentazioni?
Quali provvedimenti conta di adottare nei confronti di questa azienda, se i fatti descritti si riveleranno fondati e per assicurarsi che un caso del genere non si ripeta?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 19 gennaio 2011, il Consiglio federale ha adottato sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Costa d'Avorio (RS 946.231.128.9). Si tratta di una misura che la Svizzera ha adottato autonomamente. L'Unione europea ha adottato un provvedimento identico il 19 gennaio 2011. L'ordinanza non persegue tuttavia l'obiettivo di attuare misure coercitive internazionali (sanzioni) ai sensi della legge sugli embarghi.
L'ordinanza è volta a garantire le possibilità di successo di un'eventuale richiesta di assistenza giudiziaria del governo legittimo ivoriano e impedisce che averi e risorse economiche acquisiti in modo forse illecito vengano ritirati dalla Svizzera prima della presentazione di una tale richiesta.
Gli averi e le risorse economici che appartengono o si trovano sotto il controllo di persone fisiche, imprese o entità menzionate nell'allegato all'ordinanza sono bloccati (articolo 1, capoverso 1). Dato che l'ordinanza può avere effetto solo sul territorio elvetico, possono essere bloccati unicamente i valori che si trovano in Svizzera.
Per quanto concerne i conti bloccati, l'ordinanza vieta qualsiasi azione che permetta la loro gestione o utilizzazione (art. let. b). Nel caso di risorse economiche, il blocco significa che il loro impiego allo scopo di acquisire averi, merci o servizi è vietato (art. 2 let. d).
L'ordinanza non proibisce invece la vendita di merci o di servizi all'estero a una persona fisica o giuridica menzionata nell'allegato né la ricezione di una rimunerazione corrispondente, a meno che quest'ultima, prima di essere versata, non si trovasse in Svizzera sotto il controllo di tale persona e fosse quindi bloccata. Gli articoli apparsi sulla stampa che riportano altrimenti sono imprecisi.
Risposta del Consiglio federale.