Lexipedia

Estensione del campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro al commercio di beni preziosi

11.3118 · Mozione · 2011-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto per l'estensione del campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro ai commercianti di beni preziosi come gioielli, orologi, oggetti d'arte, metalli preziosi, materie prime nonché ai commercianti che esercitano nelle case d'asta.

Begründung

Conformemente alle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI), devono essere assoggettate alla legge sul riciclaggio di denaro le persone operanti nel commercio di gioielli, orologi, oggetti d'arte, metalli preziosi, materie prime come pure quelle operanti nelle case d'asta e che esercitano tali attività a titolo professionale per conto proprio o di terzi e in tale ambito ricevono importi cospicui di denaro in contanti. In occasione dei dibattiti sulla relativa legge federale per l'attuazione delle suddette raccomandazioni, il Parlamento non ha tuttavia ritenuto necessario estendere il campo di applicazione in questo senso. E stato un grande errore.

Sempre più spesso si constata che questo settore è molto esposto al riciclaggio di denaro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera attribuisce una grande importanza a una piazza finanziaria sana e integra. È nell'interesse della piazza finanziaria Svizzera ottemperare agli standard del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI).

Contrariamente a quanto affermato nella motivazione, il GAFI prevede di assoggettare alla legge solo i commercianti di metalli preziosi e pietre preziose, più precisamente se effettuano, con un cliente, transazioni in contanti per un controvalore di almeno 15 000 dollari (raccomandazione 12).

Il commercio di metalli preziosi bancari per conto proprio o per conto di terzi è già registrato come intermediazione finanziaria. Parimenti il commercio di materie prime per conto di terzi è già assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'elaborazione dell'avamprogetto per l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, posto in consultazione nel 2005, è stato verificato anche l'assoggettamento del commercio per conto proprio di materie prime. Dalla verifica si è giunti alla conclusione che non urge un assoggettamento, poiché non è previsto da nessun ordinamento giuridico estero e i commercianti di materie prime in Svizzera sarebbero svantaggiati.

Nel 2006 il Consiglio federale ha stabilito l'iter dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI e ha deciso di limitarsi ai punti essenziali dell'avamprogetto e di contenere al minimo le ripercussioni economiche. Ne è conseguito che per il commercio di gioielli - e quindi in egual misura per il commercio di orologi -, opere d'arte, metalli preziosi lavorati e pietre preziose non si è provveduto all'assoggettamento. Nella discussione dell'avamprogetto del 2008 il Parlamento ha seguito le proposte del Consiglio federale.

Le suddette spiegazioni dimostrano che le attività citate nella mozione o sono già assoggettate alla LRD o sono state consapevolmente escluse dall'assoggettamento sia dal Consiglio federale sia dal Parlamento. Per questi motivi e poiché dal 2008 la situazione sostanzialmente non è cambiata, il Consiglio federale attualmente non ritiene necessario ritornare su queste decisioni. Inoltre, per quanto concerne i metalli preziosi si rimanda alla risposta del Consiglio federale al postulato della Commissione politica estera CN 10.3365, "Importazione di metalli preziosi in Svizzera e legislazione in materia di riciclaggio di denaro".

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.