Lexipedia

11.3119 · Mozione · 2011-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto per l'estensione del campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro agli agenti immobiliari, ai consulenti fiscali, ai consulenti in investimenti, ai fiduciari, agli avvocati e ai notai, anche se si limitano a fornire consulenza (analogamente alla direttiva dell'UE del 26 ottobre 2005, art. 3 in particolare lettere b e d come pure paragrafo 2 della legge tedesca sul riciclaggio di denaro).

Begründung

Il mercato immobiliare non è più sotto controllo, specialmente nelle agglomerazioni urbane. È noto che sono investiti sempre più spesso valori patrimoniali di provenienza non chiara in immobili svizzeri. I corrispondenti acquirenti dispongono di fondi quasi illimitati, ragion per cui i prezzi d'acquisto rivestono un ruolo secondario. Questo meccanismo è stimolato anche dalla strategia di emersione del denaro applicata dalle banche svizzere.

Il settore immobiliare è esposto al riciclaggio di denaro.

Lo stesso vale per il commercio di beni preziosi quali opere d'arte, metalli preziosi e pietre preziose.

Nell'ambito della consultazione sull'avamprogetto di legge federale per l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI), avviata nel mese di gennaio del 2005, il Consiglio federale aveva proposto di assoggettare alla legge sul riciclaggio di denaro le persone operanti nel commercio di arti figurative, di metalli e pietre preziose o di immobili e che esercitano la loro attività a titolo professionale per conto proprio o per conto di terzi e accettano in tale contesto importi rilevanti di denaro in contanti. Dato che nella procedura di consultazione vi era stata un'ampia opposizione al riguardo, il Consiglio federale ha adeguato in questo senso il progetto. Purtroppo, nel 2008, in occasione dei dibattiti sul progetto, il Parlamento non ha ritenuto necessario estendere il campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro ai mediatori immobiliari e agli altri attori. Questo atteggiamento è miope e sbagliato. È necessario intervenire urgentemente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera attribuisce una grande importanza a una piazza finanziaria sana e integra. È nell'interesse della piazza finanziaria Svizzera ottemperare agli standard del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI). Per contro, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non è giuridicamente vincolante per la Svizzera, poiché essa non è né membro dell'UE né della SEE.

Per quanto concerne il commercio immobiliare, si rimanda alle risposte del Consiglio federale all'interpellanza Sommaruga Carlo 10.4048, "Riciclaggio di denaro nel settore immobiliare. Estensione del campo di applicazione della LRD?", e al postulato Wyss Brigit 10.4061, "Revisione della legge sul riciclaggio di denaro". In questo contesto il Consiglio federale esamina una possibile necessità d'intervento nell'ambito della realizzazione forzata per i pagamenti in contanti.

In caso di sospetto di riciclaggio di denaro, la LRD impone a un intermediario finanziario l'obbligo di comunicazione e l'obbligo di bloccare i valori patrimoniali a lui affidati che sono oggetto di tale comunicazione. Questo concetto si applica solo se l'intermediario finanziario ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali di terzi. Le disposizioni della LRD si applicano di principio se, nel quadro delle attività menzionate dall'autrice della mozione e su mandato del venditore, il commerciante trasferisce o trasmette il prezzo di vendita al compratore. Se, conformemente alla richiesta avanzata nella mozione, si volesse estendere il campo di applicazione della legge anche alle attività al di fuori del settore finanziario, la stessa legge dovrebbe essere modificata sostanzialmente a livello concettuale. A livello internazionale non esistono studi che dimostrino che un rilevamento di tali attività comporta un notevole miglioramento nella lotta contro il riciclaggio del denaro. Inoltre, bisogna sottolineare che nel quadro dell'ultima valutazione dei Paesi, il GAFI ha riconosciuto - sebbene abbia raccomandato un'estensione della LRD come auspicato nella mozione - che la legislazione svizzera sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ottempera ampiamente alle esigenze internazionali.

Per questo motivo attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario intraprendere alcuna azione ai sensi della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.